Non può essere considerato iscritto, sia pure con riserva, all’Albo degli avvocati, il candidato che, pur non avendo superato l’esame scritto, avesse poi superato gli orali grazie a una sospensiva ottenuta dal Tar. Cassazione Civile, S

Non puo’ essere
considerato iscritto, sia pure con riserva, all’Albo degli avvocati, il
candidato che, pur non avendo superato l’esame scritto, avesse poi superato gli
orali grazie a una sospensiva ottenuta dal Tar. A precisarlo sono le Sezioni
unite civili della Cassazione con la sentenza n. 11750 (di prossima
pubblicazione su “Guida al Diritto”), intervenuta mettere la parola fine a una
vicenda che aveva avuto inizio nel 1999. Non avendo superato la prova scritta
dell’esame di abilitazione professionale, una aspirante avvocato aveva impugnato
il provvedimento di non ammissione davanti al Tar, chiedendone l’annullamento.
Il Tar, a sua volta, aveva sospeso quel procedimento, ordinando una tutela
cautelare, tradottasi nell’ammissione con riserva della candidata agli orali.
Superate queste prove, l’aspirante legale aveva chiesto e ottenuto di essere
iscritta, sempre con riserva, all’Albo degli avvocati. A sollevare obiezioni
sull’iscrizione è stato il procuratore generale della corte di appello, che ha
proposto ricorso. Secondo il magistrato, il Consiglio dell’Ordine aveva commesso
un errore nell’aver fatto derivare dalla decisione di sospensione emanata dal
Tar, effetti sostanziali “contrastanti con la natura di giurisdizione sull’atto
del giudice amministrativo e con la funzione di contemperamento dell’interesse
pubblico e di quello generale”. L’ordine del giudice, per il Pg, si limitava
all’ammissione con riserva della ricorrente a sostenere le prove orali del
concorso, senza toccare il problema del conseguimento dell’abilitazione.
L’impugnazione è stata accolta dal Consiglio nazionale forense: di qui il
ricorso della candidata e l’approdo in Cassazione. Le Sezioni unite, competenti
sulle decisioni del Cnf, sottolineano, contrariamente a quanto sostenuto dal
Consiglio forense (che aveva rivendicato il diritto alla tutela dei cittadini
dall’operato di chi non ha ancora dimostrato la sua preparazione professionale)
che un’iscrizione condizionata all’Albo è comunque possibile, ma non nel caso
in questione. La candidata era stata infatti beneficiaria di una sospensiva del
Tar che riguardava pero’ la sola ammissione alla prova orale, nelle more di una
decisione sull’esito dello scritto. La sospensiva, precisa la Cassazione, incide
sul solo provvedimento impugnato bloccandone l’efficacia e nella fattispecie
contestata consente la prosecuzione del procedimento con gli stessi e provvisori
effetti di una valutazione positiva. Insomma, l’ordinanza del Tar non si è
pronunciata affatto sulla possibilità di un inserimento a tempo nell’Albo degli
avvocati, ma ha circoscritto la sua portata a limitare gli effetti negativi
della pronuncia di non ammissione agli orali. Impregiudicate sono rimaste le
conseguenze del superamento della prova orale, che non le consente tuttavia di
iscriversi provvisoriamente all’Albo.
 


G.Negri


Fonte:
www.ilsole24ore.com


 

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