Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti – Biennio contrattuale 2002-2003. (GU n. 147 del 25-6-2004 )
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONICOMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non
dirigente della Cassa depositi e prestiti - Biennio contrattuale
2002-2003.
In data 1° giugno 2004 alle ore 11 ha avuto luogo l'incontro per
la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN: nella persona del dott. Antonio Guida (firmato)
per delega del Presidente avv. Guido Fantoni, e le seguenti
organizzazioni e confederazioni sindacali:Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
CGIL/FP (firmato) CGIL (firmato)
FIBA/CISL (firmato) CISL (firmato)
UIL/PA (firmato) UIL (firmato)
FABI (firmato) FABI (firmato)
UGL (firmato) UGL (firmato)Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti
relativo al biennio contrattuale 2002-2003.Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE
NON DIRIGENTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI RELATIVO
AL BIENNIO CONTRATTUALE 2002-2003
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro,
stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, viene sottoscritto, successivamente alla
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per
azioni, con denominazione «Cassa depositi e prestiti società per
azioni» (CDP S.p.a.), avvenuta con effetto dal 12 dicembre 2003, ai
sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in
legge con modificazioni dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326)
e del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia
e delle finanze.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato,
esclusi i dirigenti, dipendente dell'Ente cassa depositi e prestiti
(d'ora in avanti «Ente») nel periodo di vigenza contrattuale.
Art. 2.
Oggetto, durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto
1. Il presente contratto, relativo ai soli istituti a contenuto
economico, concerne il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 (data
di avvio del nuovo quadriennio e biennio contrattuale) e il
12 dicembre 2003 (data a partire dalla quale decorrono gli effetti
della trasformazione dell'Ente in società per azioni).
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza della Cassa
depositi e prestiti S.p.a. da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti con carattere vincolato ed automatico sono
applicati entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
Art. 3.
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto
dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio 2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata del biennio precedente nonchè delle ulteriori risorse
destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte
dall'art. 33, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002
(Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall'art. 2 del CCNL del 24 ottobre 2002, sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella
A), alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità integrativa
speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della
retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze
stabilite dall'allegata tabella B).
Art. 4.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione
dell'art. 3 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 64,
comma 6 del CCNL del 2 luglio 2002, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi,
compresi i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro
straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni viene
calcolato con riferimento al tabellare dei livelli di appartenenza.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 3
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonchè quella
prevista dall'art. 2122 codice civile si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità
integrativa speciale, di cui all'art. 3, comma 3, non modifica le
modalità di determinazione della base di calcolo in atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 5.
Incrementi dell'indennità aziendale
1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui all'art. 4 del
CCNL del 24 ottobre 2002 sono incrementati, per dodici mensilità,
nelle misure mensili lorde e con le decorrenze previste dall'allegata
tabella C). Nella stessa tabella C) sono indicati, a seguito degli
incrementi, i nuovi valori mensili lordi complessivi della predetta
indennità.
Art. 6.
Fondo unico di ente
1. Il fondo unico di ente, continua ad essere alimentato dalle
risorse di cui all'art. 77 del CCNL del 2 luglio 2002 ed all'art. 5
del CCNL 24 ottobre 2002, ed è altresi' incrementato, a decorrere
dal 1° gennaio 2003, di un importo pari a Euro 13,88 pro-capite
mensili per tredici mensilità.
Art. 7.
Clausola finale
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 26 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1,
legge 24 novembre 2003, n. 326), i trattamenti vigenti alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto-legge continuano ad applicarsi
al personale già dipendente dell'ente fino alla stipulazione di un
nuovo contratto.----
Tabella A
NUOVI STIPENDI TABELLARI (ART. 3)
(Valori in Euro)
Aumenti
(x 13 mensilita)
=====================================================================
| 1° gennaio 2002 | 1° gennaio 2003
=====================================================================
Isp. gen. | 59,50 | 66,20
VI | 48,00 | 53,40
V | 43,70 | 48,70
IV S | 41,90 | 46,70
IV | 40,30 | 44,90
III | 37,10 | 41,30
II S | 36,60 | 40,80
II | 35,50 | 39,50
I S | 32,00 | 35,60
I | 31,30 | 34,90----
Tabella B
NUOVI STIPENDI TABELLARI (ART. 3)
(Valori in Euro)
Nuovi tabellari
(12 mensilita)
=====================================================================
|Tabellare al 31 | | Dal 1° gennaio | Dal 1° gennaio
| dicembre 2001 | I.I.S. | 2002 | 2003 (1)
=====================================================================
Isp. gen.| 18.148,43|6.972,12| 18.862,43| 26.628,95
---------------------------------------------------------------------
VI | 13.627,75|6.641,40| 14.203,75| 21.485,95
---------------------------------------------------------------------
V | 11.925,52|6.545,28| 12.449,92| 19.579,60
---------------------------------------------------------------------
IV S | 11.255,88|6.453,72| 11.758,68| 18.772,80
---------------------------------------------------------------------
IV | 10.586,32|6.453,72| 11.069,92| 18.062,44
---------------------------------------------------------------------
III | 9.297,70|6.386,76| 9.742,90| 16.625,26
---------------------------------------------------------------------
II S | 9.133,77|6.343,56| 9.572,97| 16.406,13
---------------------------------------------------------------------
II | 8.642,43|6.343,56| 9.068,43| 15.885,99
---------------------------------------------------------------------
I S | 7.275,92|6.246,72| 7.659.92| 14.333,84
---------------------------------------------------------------------
I | 6.995,97|6.246,72| 7.371,57| 14.037,09(1) Il valore con decorrenza 1° gennaio 2003 comprende ed assorbe
l'indennità integrativa speciale.----
Tabella C
INDENNITA' AZIENDALE (ART. 5)
(Valori in Euro)Incrementi mensili Importo mensile
(12 mensilità)1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio
2002 2003 2002 2003(1)Isp. gen. 42,10 68,10 913,88 939,88
VI 30,60 49,50 664,29 683,19
V 27,00 43,60 585,80 602,40
IV S 25,50 41,30 553,84 569,64
IV 24,00 38,90 521,87 536,77
III 22,00 35,50 476,48 489,98
II S 20,60 33,40 447,71 460,51
II 20,60 33,30 446,68 459,38
I S 17,60 28,50 382,74 393,64
I 17,60 28,50 382,22 393,12(1) Il valore attribuito a partire dal 1° gennaio 2003 è
comprensivo degli incrementi corrisposti dal gennaio 2002.----
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti riconoscono e riaffermano la centralità dei processi di
formazione del personale per sostenere l'innovazione organizzativa e
gestionale dell'ente e, a tal fine, si danno reciprocamente atto
dell'opportunità dell'adozione di iniziative in tal senso, anche con
riferimento all'attività di comunicazione esterna.DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, le parti si
danno reciprocamente atto che gli incrementi dello stipendio
tabellare hanno effetto, alle decorrenze previste, su tutti i
compensi che assumono lo stipendio tabellare come base di calcolo.



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