La Cassazione ‘estendè la tutela della privacy anche a fatti noti

La Cassazione ‘estendè la
tutela garantita dalla legge sulla privacy anche ai fatti noti e spende parole
chiare sul diritto di informazione del giornalista che non è tenuto ad avere il
consenso, per il trattamento dei dati, della persona di cui scrive, ma che si
deve attenere rigorosamente ai dettami del codice deontologico.
   Con una sentenza, la prima sezione civile della Cassazione (presidente
Antonio Saggio e relatore Antonio Genovese) affronta il caso nato da una
controversia fra personaggi noti della Rai ed il quotidiano ‘Il Giornalè, che,
per cinque articoli pubblicati nel 2000 su giornalisti e dirigenti (Zaccaria e
Celli) della televisione di stato di cui ricostruivano anche l’appartenenza
politica, avrebbe violato per l’appunto la legge che tutela il trattamento dei
dati personali, per garantire il pieno rispetto della dignità della persona.
   Già ‘bocciato’ dall’ufficio del garante il ricorso presentato da alcuni
esponenti Rai è finito a Palazzaccio, dove i supremi giudici hanno confermato
il rigetto dell’istanza, mettendo nero su bianco due principi.
   Innanzitutto gli ermellini hanno stabilito che "l’oggetto ‘immateriale della
tutela (se cosi’ puo’ dirsi l’impalpabile realtà che forma il dato personale…
va ben oltre i dati e le notizie di natura privata e attinge anche ai dati già
pubblici o pubblicati", perchè dal trattamento di tali informazioni, dal loro
semplice accostamento, comparazione, esame, analisi, rapporto e incrocio si
possono "ricavare ulteriori informazioni che si rivelino, per cio’ stesso, un
valore aggiunto informativo. Un di più che emerge non dai singoli elementi
considerati, ma che è in ogni caso "potenzialmente lesivo della dignità
dell’interessato".
   Quanto poi alla specifica attività del cronista, la legge sulla privacy,
nota la Cassazione, stabilisce un elemento cardine: la libertà del trattamento
dei dati. Ad una condizione: che il giornalista e la banca dati di cui dispone
rispettino rigorosamente il codice deontologico della categoria, adottato nel
1998.
   Scrivono, infatti, gli alti giudici, citando la legge: la raccolta, la
registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie attuate nell’ambito
dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività si
differenziano nettamente per la loro natura dal trattamento di dati ad opera di
altre banche dati. Esiste infatti un diritto di informazione su fatti di
interesse pubblico, contemperato, tuttavia, al criterio dell’essenzialità
dell’informazione e alla tutela di particolari soggetti, come i bambini ed i
malati, e in ogni caso della dignità delle persone.
   Il rispetto di queste previsioni deontologiche è essenziale per la
correttezza del trattamento dei dati.(

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