Privacy e giornalismo: un decalogo in nome del bilanciamento. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 11864 del 25/06/2004.
Sono protetti anche dati già
pubblici ma l’informazione non si tocca se rispetta la deontologia. Respinto
ricorso della Rai contro il Giornale che per la pubblicazione dei compensi dei
dirigenti chiedeva l’accesso in redazione per… cercare la banca dati
La Cassazione fornisce una sorta di decalogo che regola il rapporto tra
diritto alla privacy e attività giornalistica. Con la sentenza 11864
depositata il 25 giugno (disponibile per gli abbonati a Diritto e Giustizia
collegandosi al sito
www.dirittoegiustizia.it ed inserendo il proprio userid e password, ndr),
i giudici della prima sezione civile hanno respinto un ricorso della Rai
contro il Giornale di Milano che aveva pubblicato le tabelle con i compensi
dei dirigenti della televisione.
La corte ricorda che la legge sulla privacy protegge anche i dati già pubblici
(tali erano quelli pubblicati) in quanto dal loro accostamento e dalla
comparazione si possono ricavare altre informazioni che non sono
immediatamente estraibili dai dati cosí come si presentavano isolatamente.
Tuttavia il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, quando è
esercitato nel rispetto della deontologia professionale (ossia aderente alla
"essenzialità dell’informazione") non può trovare un limite nella privacy,
soprattutto quando – come nel caso che era all’esame della Cassazione – si
trattava di dati già considerati accessibili da un precedente provvedimento
del Garante.
Inoltre i giudici sottolineano che, a differenza di quanto sostenevano i
legali della Rai, non è possibile autorizzare l’accesso alla redazione del
giornale alla ricerca di una presunta banca dati "fuorilegge" (perchè non
autorizzata) soltanto sulla base della considerazione che viste le
informazioni contenute negli articoli quella banca dati deve esserci per
forza. Ma in questo caso si tratta di una banale applicazione del già noto (ma
evidentemente non abbastanza) principio secondo il quale è chi chiede qualcosa
che deve dimostrare il proprio diritto ad averla. In pratica, l’esistenza di
una banca dati non si può presumere: deve essere provata.
LE MASSIME della sentenza della sezione prima civile, n. 11864, depositata il
25 giugno 2004
1) In tema di trattamento dei dati personali, sia la legge n. 675 del 1996 che
il D. lgs. n. 196 del 2003 (cd.
) hanno ad oggetto della tutela anche i dati già
pubblici o pubblicati, poichè colui che compie operazioni di trattamento di
tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi,
congiunzione, rapporto od incrocio, puo’ ricavare ulteriori informazioni e,
quindi, un
, non estraibile dai dati isolatamente
considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell’interessato (ai sensi
degli artt. 3, primo comma, prima parte, e 2 della Costituzione), valore sommo
a cui è ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali.
2) In tema di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 1996
(applicabile
), con riferimento all’attività giornalistica, stabilisce
il principio della libertà del trattamento, nell’osservanza del codice
deontologico adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 (e
pubblicato nella GU del 3 agosto 1998, n. 179) in ossequio al
, ma anche al suo
contemperamento con il canone
. Il rispetto delle previsioni
deontologiche è condizione essenziale per la liceità e la correttezza del
trattamento dei dati personali (art. 20 D. Lgs. n. 467 del 2001 e 12 D. Lgs.
n. 196 del 2003).
3) Il ricorso ai poteri istruttori ufficiosi rientra nella discrezionalità
del giudice e non puo’ risolversi in una esenzione per la parte dall’onere
probatorio a suo carico, atteso che tale facoltà giudiziale ha ad oggetto
poteri inquisitori non sostitutivi delle deficienze nelle allegazioni nè
miranti a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o
circostanze non provati (In applicazione di tale principio, la Corte ha
respinto il ricorso per Cassazione della RAI che censurava il provvedimento
del giudice di merito con il quale era stata disattesa una sua richiesta di
accesso presso l’editore di un quotidiano volta ad individuare una banca dati,
contenete informazioni illecitamente trattate, la cui esistenza avrebbe dovuto
desumersi dalla pubblicazione di alcuni articoli giornalistici sui alcuni suoi
dirigenti e giornalisti, dati ritenuti già noti e accessibili da un
provvedimento del garante per la protezione dei dati personali).
4) Al giudizio che si svolge dinanzi al tribunale ordinario, ai sensi
dell’art. 29, sesto comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (applicabile
), in opposizione al provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali, reso sull’istanza dell’interessato rivolta alla
tutela, in relazione al trattamento dei dati personali, di uno dei diritti
indicati nell’art. 13 della citata legge, è legittimato a partecipare lo
stesso Garante, e cio’ per far valere il medesimo interesse pubblico specifico
che la legge ha affidato a detta Autorità predisponendo, dinanzi ad essa, un
procedimento che, per quanto strutturalmente caratterizzato dal
contraddittorio dei soggetti coinvolti – il "titolare", il "responsabile" e
l’"interessato" – e funzionalmente proteso alla tutela dei diritti della
persona, si connota come amministrativo e non pone il Garante in una posizione
di terzietà assimilabile a quella del giudice nel processo. (Enunciando il
principio di cui in massima, confermato dalla nuova previsione inserita
nell’art. 152 D.Lgs. n. 196 del 2003, la Corte di Cassazione, ha peraltro
respinto il ricorso incidentale del Garante, che si era visto negare la
propria legittimazione a interloquire nel corso della vertenza, nella fase di
merito, perchè, in essa, erano state confermate comunque le proprie
decisioni, adottate in sede amministrativa).
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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