Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni. DECRETO-LEGGE MINISTERO DELL’INTERNO 24/06/2004 n. 156
DECRETO-LEGGE 24 Giugno 2004 , n. 156
MINISTERO DELL'INTERNODECRETO 23 Aprile 2004 , n. 161
Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione
previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi
dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di
sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonchè per la protezione e il trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», con le
modificazioni apportate, in particolare, dalla legge 13 febbraio
2001, n. 45, recante «Modifica della disciplina della protezione e
del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia nonchè disposizioni a favore delle persone che prestano
testimonianza» e, in particolare, l'articolo 17-bis, commi 1, 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la
disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di
coloro che collaborano con la giustizia;
Visti gli articoli 147-bis e 147-ter delle disposizioni di
attuazione del Codice di procedura penale, relativi all'esame e alla
ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la
giustizia;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modifiche
ed integrazioni;
Considerata la necessità di precisare i contenuti e le modalità
di attuazione delle speciali misure di protezione definite e
applicate anche in via provvisoria dalla Commissione centrale di cui
all'articolo 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonchè i criteri che la
medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione
delle misure predette;
Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo
1991, n. 82;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
Vista la comunicazione, in data 29 marzo 2004, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Tipologie delle misure di protezione
1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (d'ora in avanti, ai
fini del presente decreto, legge 15 marzo 1991, n. 82) come
modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, prevede le seguenti
misure di protezione:
a) piano provvisorio di protezione, ai sensi dell'articolo 13,
comma 1;
b) speciali misure di protezione, ai sensi dell'articolo 13,
comma 4;
c) speciali misure di protezione applicate mediante la
definizione di un programma speciale di protezione, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5.
2. Le misure di protezione di cui al comma 1 sono deliberate dalla
Commissione centrale di cui all'articolo 10 della legge 15 marzo
1991, n. 82, denominata d'ora in avanti, ai fini del presente
decreto, Commissione centrale.
3. Per le misure di protezione di cui al comma 1 non si applicano,
in relazione al carattere speciale delle disposizioni del Capo II e
del Capo II-bis della legge 15 marzo 1991, n. 82, le disposizioni del
decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 luglio 2002, n. 133.Art. 2.
Modalità della formulazione della proposta di adozione delle
speciali misure di protezione e del piano provvisorio
1. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione,
avanzata secondo le modalità indicate dall'articolo 11, della legge
15 marzo 1991, n. 82, è sottoscritta dal Procuratore della
Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati
nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a
grave e attuale pericolo. Allorchè sui fatti procede o ha proceduto
la Direzione distrettuale antimafia e ad essa non è preposto il
Procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta è
sottoscritta da quest'ultimo.
2. La proposta di piano provvisorio è sottoscritta e inoltrata dal
Procuratore della Repubblica innanzi al quale è iniziata la
collaborazione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,
del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che
ha avanzato la proposta ne dà comunicazione al Procuratore nazionale
antimafia, il quale, nel caso di indagini collegate, adotta le
eventuali iniziative di coordinamento in vista della formulazione
della proposta di speciali misure o di programma speciale di
protezione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-quater,
del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che
ha avanzato la proposta ne dà comunicazione ai Procuratori generali
presso le Corti d'appello interessate, affinchè possano adottare le
opportune iniziative di coordinamento.
3. Le proposte indicate ai commi precedenti possono essere
formulate anche dal Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, che le sottoscrive previa acquisizione del parere
del Procuratore della Repubblica, secondo le modalità indicate
dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
4. Le proposte prive dei requisiti indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
irricevibili e sono restituite all'Ufficio proponente, che puo'
ripresentarle dopo aver provveduto alle integrazioni necessarie.
5. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione è
indirizzata alla Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione, presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, utilizzando
i mezzi più celeri e adottando idonee garanzie di sicurezza.
6. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione e
del piano provvisorio, nonchè gli atti e i provvedimenti a essa
conseguenti sono soggetti a quanto disposto dall'articolo 10, comma
2-ter, della legge 15 marzo 1991, n. 82.Art. 3.
Contenuti della proposta di adozione delle speciali misure
di protezione
1. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione
contiene i seguenti elementi informativi:
a) specificazione dei delitti e delle organizzazioni criminali,
sui quali l'interessato rende le dichiarazioni;
b) indicazione degli elementi da cui si desume che le
dichiarazioni hanno carattere di intrinseca attendibilità, nonchè,
con riferimento specifico ai collaboratori della giustizia, di
novità o di completezza;
c) specificazione dei motivi per i quali le dichiarazioni
appaiono di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai
fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82;
d) indicazione dei provvedimenti, anche di carattere cautelare,
ovvero relativi all'applicazione di una misura di prevenzione,
eventualmente adottati sulla base delle dichiarazioni rese dal
soggetto proposto, nonchè delle eventuali deposizioni rese dallo
stesso in sede di udienza preliminare o dibattimentale;
e) notizie circa le informazioni rese dal collaboratore per la
individuazione, il sequestro e la confisca del denaro, dei beni e di
ogni altra utilità, dei quali egli stesso o altri appartenenti a
gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente, nonchè
l'indicazione di eventuali versamenti effettuati dal collaboratore,
con conseguente sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, di
denaro frutto di attività illecite;
f) specificazione dettagliata, anche ai fini della definizione
delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 13, comma 6,
della legge 15 marzo 1991, n. 82, ivi compresa la determinazione
dell'assegno di mantenimento, del denaro, dei beni e di ogni altra
utilità posseduti o controllati dal collaboratore o dei quali egli
comunque disponga direttamente o indirettamente per interposta
persona, nonchè l'indicazione degli accertamenti svolti e degli
elementi acquisiti in ordine all'effettivo stato patrimoniale del
collaboratore;
g) indicazioni circa la sussistenza o meno di misure di
prevenzione, ovvero di procedimenti di applicazione delle stesse, ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
h) specificazione delle circostanze da cui si desume la
sussistenza di un grave e attuale pericolo, e se tale pericolo deriva
dalla collaborazione o dalle dichiarazioni rese dall'interessato
nell'ambito di un procedimento penale;
i) indicazione delle misure ordinarie di protezione eventualmente
adottate dalle competenti Autorità di Pubblica sicurezza o, se si
tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
j) specificazione dei motivi che determinano l'inadeguatezza
delle anzidette misure di tutela.
2. Qualora l'Autorità proponente ritenga che le misure speciali di
protezione debbano essere applicate mediante la definizione di uno
speciale programma di protezione, specifica dettagliatamente le
situazioni di gravità e attualità del pericolo che inducono a
ritenerlo necessario.
3. L'Autorità proponente deve altresi' comunicare, con la stessa
proposta di adozione delle misure speciali di protezione, l'avvenuta
redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
di cui all'articolo 16-quater, della legge 15 marzo 1991, n. 82. Se
la redazione del verbale illustrativo avviene in un momento
successivo alla proposta di adozione delle misure speciali di
protezione, ma comunque nei termini di cui all'articolo 16-quater,
comma 1, l'Autorità proponente ne dà pronta comunicazione alla
Commissione centrale.
4. Nella proposta sono indicate dettagliatamente le persone,
diverse dal collaboratore o dal testimone, destinatarie delle misure
tutorie, con la specificazione dei dati anagrafici, dell'eventuale
legame di parentela, della sussistenza o meno di una situazione di
convivenza con i predetti collaboratore e testimone. Sono altresi'
dettagliatamente specificate le situazioni di grave, attuale e
concreto pericolo, che rendono necessaria l'estensione delle misure
speciali di protezione a persone diverse da quelle che convivano
stabilmente con il collaboratore o il testimone.
5. La Commissione, nel caso in cui riscontra che la proposta di
adozione delle misure speciali di protezione non contiene talune
delle notizie elencate nei commi precedenti o se ritiene che gli
elementi informativi disponibili siano insufficienti per le proprie
determinazioni, chiede l'acquisizione dei necessari ulteriori
elementi informativi o documentali.
6. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione è
rigettata quando non sussistono i presupposti indicati nell'articolo
9 della legge 15 marzo 1991, n. 82, nonchè quando sussistono gli
elementi indicati nell'articolo 13-quater, comma 2, della medesima
legge 15 marzo 1991, n. 82.
7. La proposta è parimenti rigettata in caso di mancata redazione
del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nei
termini indicati dall'articolo 16-quater della legge 15 marzo 1991,
n. 82.
8. La Commissione puo' adottare misure diverse da quelle richieste
dall'Autorità proponente, sulla base degli elementi informativi
acquisiti circa il livello di esposizione a pericolo, nonchè delle
specifiche esigenze dei soggetti interessati.
9. Le misure speciali di protezione già adottate possono essere
estese anche ad altre persone, su richiesta dell'Autorità
proponente, osservate le disposizioni del presente articolo
concernenti le modalità della proposta.
10. Nella richiesta di estensione delle misure speciali di
protezione, l'Autorità proponente specifica dettagliatamente:
a) i motivi che determinano la necessità di tale misura;
b) gli elementi da cui si desume la sussistenza di un grave,
attuale e concreto pericolo;
c) i motivi per cui le misure ordinarie di protezione sono
insufficienti a tutelare l'incolumità degli interessati;
d) i motivi che hanno indotto a suo tempo l'Autorità proponente
a non includere gli interessati nella originaria proposta di adozione
delle misure speciali di protezione e le circostanze che hanno
determinato la necessità di richiederle successivamente;
e) le relazioni intrattenute tra le persone proposte per
l'estensione delle misure e coloro che rendono le dichiarazioni.Art. 4.
Contenuto della proposta di adozione del piano provvisorio
di protezione
1. Nei confronti di un soggetto che ha manifestato la volontà di
collaborare o delle persone indicate negli articoli 9, comma 5, e
16-bis, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82, se vi sono
situazioni di particolare gravità o urgenza, puo' essere adottato un
piano provvisorio di protezione.
2. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione
contiene i seguenti elementi informativi:
a) notizie ed elementi utili per la valutazione sulla gravità e
attualità del pericolo;
b) elencazione delle eventuali misure di tutela adottate o fatte
adottare;
c) motivi per i quali le misure in questione non appaiono
adeguate;
d) indicazione quanto meno sommaria dei fatti sui quali il
soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare;
e) motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e
di notevole importanza;
f) motivi per i quali vi è urgenza di provvedere.
3. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione
viene indirizzata alla Commissione centrale, che delibera entro la
prima seduta successiva alla richiesta.
4. In caso di situazioni di eccezionale urgenza, che non consentono
di attendere la deliberazione della Commissione centrale, l'Autorità
proponente il piano provvisorio segnala al Prefetto del luogo dove
dimorano il collaboratore, il testimone e le altre persone inserite
nella proposta la necessità dell'adozione di misure di protezione
atte a tutelarne immediatamente l'incolumità.
5. Per le persone detenute o internate, la segnalazione di cui al
comma 4 deve essere inoltrata al Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, che adotta le misure di
cui all'articolo 6, comma 4, lettera f) del presente Regolamento.
6. Il Prefetto, ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, dispo



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