L’immobile, oggetto di una procedura espropriativa, costituisce un’entità economica da valutarsi come bene autonomo, il cui valore deve essere distintamente considerato in aggiunta al valore del suolo. Cassazione Civile sezione I, sentenza

L’oggetto di un procedimento espropriativo va valutato
singolarmente ed indipendentemente dal fatto che sia annesso ad un terreno
sottostante di natura edificabile. L’orientamento di tale sentenza è volto a far
in modo che il bene da espropriare sia in ogni caso ritenuto un’entità  economica
da valutarsi come bene autonomo; il suo valore, in aggiunta al valore del suolo,
deve essere calcolato effettuando la liquidazione corrispondente con riferimento
al valore di mercato per l’edificio e con riferimento ai criteri di cui all’art.
5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, per il terreno edificabile, senza che
rilevi il fatto che il fabbricato sia destinato dall’espropriante alla
demolizione (vedi per tale orientamento Cassazione Civile dell’ 11 aprile 2001,
n. 5370 e Cassazione Civile del 13 giugno 2000, n. 8020 a cui fa espresso
riferimento la sentenza in esame).La valutazione indennitaria a cui è tenuto il
giudice all’esito del giudizio deve essere effettuata in base al concreto valore
di mercato dell’immobili da espropriare in aggiunta al terreno pertinenziale.

 

 


Cassazione 
Civile  sezione I, sentenza n. 6091 del  26/03/2004

 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario
DE MUSIS – Presidente

Dott.
Salvatore SALVAGO – Consigliere

Dott. Paolo
GIULIANI – Consigliere

Dott.
Vittorio RAGONESI – Consigliere

Dott. Stefano
BENINI – rel. Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

S.S. e S.G.
aventi causa da S.A., S.N. e S.M., elettivamente domiciliati in ROMA VIA B
AMMANNATI 3, presso l’avvocato LIDIA SANTORO RUO, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIOVANNI MANENTI, giusta delega a margine del ricorso; e
successivamente, S.N. e S.M., nominano l’Avvocato ANTONIO CASSARINO con procure
speciali per Notaio Dr. OTTAVIANO EVANGELISTA in Modica dell’11 aprile 2003 e
del 17 aprile 2003 Rep. n. 51022 e n. 51085;

– ricorrenti

contro

C. di M.;

– intimato –

nei confronti
di:

P.C.;

– intimata –

avverso la
sent. n. 970/98 della Corte d’Appello di CATANIA, depositata il 15 dicembre
1998;

udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal 12 novembre 2003 dal
Consigliere Dott. Stefano BENINI;

udito per il
ricorrente l’Avvocato PASSARINO ANTONIO che ha chiesto l’accoglimento dal
ricorso;

udito il p.m.
in persona del Sostituto Procuratore Generala Dott. CARESTIA Antonietta che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione e inammissibilità
per S.S. e G.

 


Svolgimento del processo

 

Con atto di
citazione notificato il 5 agosto 1993, S.N., P.C. e S.M. convenivano in giudizio
il C. di M. davanti alla Corte d’appello di Catania, opponendosi alla stima e
chiedendo la determinazione dall’indennità di esproprio relativamente a terreni
di loro proprietà, assoggettati a procedura espropriativa da parte
dell’amministrazione convenuta.

Si costituiva
in giudizio il C. di M., contestando il fondamento della domanda, di cui
chiedeva il rigetto.

Con sentenza
depositata il 15 dicembre 1998, la Corte d’Appello di Catania determinava l’indennità
di esproprio in L. 162.624.600, sul presupposto della natura edificatoria del
fondo, e senza tener conto di un fabbricato rurale su di esso esistente, privo
di individualità, e dunque irrilevante agli effetti dello sfruttamento edilizio
dell’intera area.

Ricorrono per
Cassazione S.N., S.M., S.G. e S.S., questi due ultimi aventi causa da S.A.,
affidandosi ad un motivo. Non è comparso il C. di M.. All’udienza 10 dicembre
2002, non comparendo tra i ricorrenti P.C., questa Corte ordinava l’integrazione
del contraddittorio, al che provvedevano S.N., S.M., S.S.. La P. non spiegava
difese.

Le ricorrenti
S.N., e S.M. hanno depositato memorie.

 

Motivi
della decisione

 

Con l’unico
motivo di ricorso, S.N., S.M., S.G. e S.S., denunciando falsa applicazione
dell’art. 5 bis terzo comma D.L. 11 luglio 1992 n. 333, e vizio di motivazione,
censurano la sentenza impugnata per aver indennizzato la perdita del terreno,
senza tener conto del fabbricato su di esso esistente, cui doveva assegnarsi
valutazione autonoma.


Preliminarmente, va osservato che tra i ricorrenti compaiono S.G. e S.S., che
dichiarano di impugnare quali eredi di S.A.. Quest’ultimo non risulta esser
stato parte nel giudizio di merito. Posto che la qualità di parte legittimata a
proporre il ricorso per Cassazione (sia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. e ss., sia
ai sensi dell’art. 111 Cost.) o per resistere ad esso spetta unicamente a chi
abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi
con la decisione impugnata, va dichiarato inammissibile, per difetto di rituale
instaurazione del processo, il ricorso per Cassazione proposto da chi non abbia
partecipato al precedente grado di giudizio, indipendentemente dall’effettiva
titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto giuridico sostanziale
dedotto in giudizio (Cass. 13 luglio 2001, n. 9538; 28 novembre 2001, n. 15145).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto da S.G. e S.S.

Nel merito,
il ricorso, validamente proposto da S.N., S.M. (ma la sentenza fa stato anche
nei confronti di P.C.), a fondato.

Quando
oggetto di espropriazione sia un fabbricato con latistante terreno edificabile,
il manufatto costituisca un’entità economica da valutarsi coma bene autonomo,
il cui valore deve essere distintamente considerato in aggiunta al valore dal
suolo, effettuando la liquidazione corrispondente con riferimento al valore di
marcato per l’edificio a con riferimento ai criteri di cui all’art. 5 bis della
legge 8 agosto 1992, n. 359, per il terreno edificabile, senza che rilevi il
fatto che il fabbricato sia destinato dall’espropriante alla demolizione (Cass.
11 aprile 2001, n. 5370; 13 giugno 2000, n. 8020). La nuova determinazione
indennitaria cui a chiamato, all’esito della cassazione della sentenza, il
giudice di rinvio che si indica in altra sezione corte d’appello di Catania
anche per la regolamentazione della spesa di questo giudizio, presuppone una
valutazione del fabbricato unitariamente all’area di sedime (Cass. 10 luglio
1998, n. 6718), in aggiunta al terreno pertinenziale (Cass. 27 settembre 2002,
n. 14020).

 

P. Q. M.

 

La Corte
accoglie il ricorso di S.N., S.M., cassa la sentenza impugnata, a rinvia, anche
per le spese, alla Corte d’appello di Catania (diversa sezione). Dichiara
inammissibile il ricorso proposto da S.G. a S.S.

Cosi’ deciso
in Roma, il 12 novembre 2003.

Depositato in
Cancelleria il 26 marzo 2004

 

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