Non vi è pregiudizialità, logica e giuridica, del processo amministrativo pendente in ordine alla revoca del permesso di soggiorno, rispetto al giudizio civile sul decreto di espulsione dello straniero. Cassazione Civile sezione I, sentenza n.
La situazione
soggettiva per la quale lo straniero puo’ soggiornare in Italia, a differenza di
quella del cittadino (art. 16 Cost.), non è diritto soggettivo ma ha carattere
affievolito e natura di interesse legittimo, sul quale naturalmente ha
giurisdizione il solo giudice amministrativo. Conseguenza del decreto
d’espulsione, che puo’ subentrare in seguito allo scadere del permesso di
soggiorno e che ha il carattere di provvodimento immediatamente esecutivo
(“anche se sottoposto a gravame o impugnativa … dell’interessato”, in base
all’art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, modificato dalla L. 30 luglio 2002
n. 189), è l’accompagnamento coattivo alla frontiera o l’eventuale
trattenimento a cura del Questore (art. 14), con l’impossobilità per lo
straniero di rientrare in Italia per un periodoche va, oggi, da un minimo
dicinque ad u massimo di dieci anni (in passato da tre a cinque anni). Tutto
cio’ determina, pertanto, una restrizione ed una limitazione della libertà
personale, incidendo su un diritto fondamentale della persona riconosciuto dalla
Costituzione (artt. 2 e 13 Cost.) a tutti, cittadini e stranieri: esso è quindi
soggetto al controllo giurisdizionale dell’A.G.O. (sulla giurisdizione in
materia di espulsione, S.U. 21 febbraio 2002 n. 2513). Il provedimento di
espulsione ha carattere obbligatorio e vincolato e si deve emettere per il solo
fatto del verificarsi delle circostanze indicate nell’art. 13, comma 2, lett. b.
e c. del D.Lgs. n. 286 del 1998 (Cass. 8 maggio 2003 n. 6963, 3 aprile 2003 n.
5127, 5 agosto 2002 n. 11725, 28 giugno 2002 n. 9499, 9 aprile 2002 n. 5050, 9
dicembre 2001 n. 16030, tra molte); il Prefetto deve motivare l’atto con
l’indicazione delle ragioni che l’impongono, per consentire al destinatario di
esso di difendersi (cosi’ Cass. 7 maggio 2002 n. 6535). Il controllo dell’A.G.O.
sul provvedimento prefettizio riguarda la valutazione e l’esistenza dei motivi
che possono giustificare l’espulsione: la mancanza, la revoca, l’annullamento o
la scadenza del permesso di rimanere in Italia e ritenuto, oggi in seguito ai
vari orientamenti giurisprudenziali valido motivo. E’ tuttavia consentito
all’espulso di proporre ricorso contro il provvedimento ed, in caso di esito
positivo del suo ricorso, di domandare di nuovo il permesso stesso e chiedere la
revoca dell’espulsione, rientrando in Italia prima del termine finale del
divieto di rientro posto dalla legge o dall’atto di espulsione, senza
commettere i reati, di cui ai commi 13 e 13 bis dell’art. 13 D.Lgs. n. 286 del
1998. Solo in seguito alla decisione definitiva dei giudici amministrativi di
accoglimento del ricorso, lo straniero potrà chiedere al Prefetto la revoca
dell’espulsione, sempre che il Questore abbia concesso altro permesso, non
rigettando la relativa richiesta e non abbia disposto altri annullamenti o
revoche del permesso stesso o che questo non sia scaduto e non sia stato
rinnovato; non ci puo’ essere infatti conseguenzialità logica del giudizio
civile a quello amministrativo, nè pregiudizialità giuridica del processo
amministrativo a quello civile, perchè, in realtà, hanno rilievo sul
provvedimento oggetto di causa davanti a giudice ordinario solo gli effetti
pratici della pronuncia del T.A.R. e non il processo svoltosi davanti a questo
(su questo collegamento cfr. Cass. 15 novembre 2000 n. 14795).
Cassazione
Civile sezione I, sentenza n.6370 del 01/04/2004
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione I
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario
DE MUSIS – Presidente
Dott.
Giammarco CAPPUCCIO – Consigliere
Dott. Mario
ADAMO – Consigliere
Dott.
Fabrizio FORTE – rel. Consigliere
Dott. Luigi
MACIOCE – Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
RIAHI RIDHA
BEN AMARA, elettivamente domiciliato in Roma, V. Sabotino n. 45, presso l’avv.
M. Stefano Marzano, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Della Costanza di
Pesaro, per procura a margine del ricorso.
– ricorrente
–
contro
MINISTERO
DELL’INTERNO, in persona del Ministro, ex lege rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso questa domiciliato in Roma, Via
dei Portoghesi n. 12.
–
controricorrente –
e
UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PESARO e URBINO, P.za del Popolo n. 40, in persona
del Prefetto.
– intimato –
avverso il
decreto del Tribunale di Pesaro in composizione monocratica del 9 maggio 2002.
Udita,
all’udienza del 6 novembre 2003, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte;
udito il p.m.
Dr. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Al cittadino
tunisino Riahi Ridha Ben Amara veniva revocato il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro valido fino al 2003, con atto del Questore di Pesaro del 6
settembre 2001, per non avere mai lavorato e non essere reperibile al domicilio
dichiarato e per essere stato arrestato per spaccio di stupefacenti, potendosi
ritenere persona pericolosa per la sicurezza pubblica, ex art. 1, n. 2 della L.
27 dicembre 1956 n. 1423, modificato dall’art. 2 della L. 3 agosto 1988 n. 327.
Il Prefetto di Pesaro e Urbino rigettava l’impugnazione di detta revoca, con
atto del 24 ottobre 2001, contro il quale era proposto ricorso al T.A.R. delle
Marche, che fissava l’udienza per l’eventuale sospensione dell’atto il 7 maggio
2002.
In data 24
aprile 2002 il Prefetto di Pesaro e Urbino emetteva decreto di espulsione di
Rihai Ridha Ben Amara ex art. 13, 2° comma, lett. b, D.Lgs. 25 luglio 1998 n.
286 per avere revocato il permesso di soggiorno il Questore di Pesaro e contro
questo atto l’espulso presentava ricorso al Tribunale di Pesaro, domandando di
sospendere il provvedimento e il giudizio civile sino all’esito del citato
ricorso al T.A.R. delle Marche. L’adito Tribunale, con decreto del 9 maggio
2002, negava la chiesta sospensione del processo, dovendosi la revoca del
permesso necessariamente impugnare dinanzi al T.A.R., e rigettava il ricorso
avverso l’espulsione con compensazione delle spese di causa.
Per la
cassazione di detto decreto, Rihai Ridha Ben Amara ha proposto ricorso con due
motivi, notificato al Ministero dell’Interno e al Prefetto di Pesaro; il solo
Ministero ha resistito con controricorso, mentre il Prefetto di Pesaro non ha
svolto attività difensiva.
Motivi
della decisione
1.
Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del
Ministro dell’Interno (Cass. 6 febbraio 2003 n. 5268, 5 aprile 2002 n. 4847, 13
febbraio 2002 n. 2036 e 7 luglio 2000 n. 9084), perchè l’art. 13-bis, del D.Lgs.
25 luglio 1998 n. 286, di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 113, chiarisce che nel
giudizio contro l’atto d’espulsione amministrativa, il contraddittorio si
instaura tra l’espulso e l’autorità che ha emesso il provvedimento che è il
Prefetto e nel caso quello di Pesaro-Urbino, preposto all’Ufficio territoriale
del Governo (D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300). Il ricorso per Cassazione proposto
contro il Ministro dell’Interno e il controricorso di quest’ultimo, sono quindi
inammissibili.
2. I motivi
di ricorso lamentano entrambi l’omessa sospensione del processo civile,
necessaria per la pendenza del ricorso al T.A.R. delle Marche contro la revoca
del permesso di soggiorno.
Il primo
motivo deduce violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.
n. 3, per la pregiudizialità del processo dinanzi al T.A.R. rispetto a questo
in corso e rileva che questa Corte ha ritenuto si debba cassare "il decreto con
cui il tribunale abbia rigettato il ricorso proposto dallo straniero, a norma
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998 contro il provvedimento d’espulsione del
prefetto, se il giudice di merito non abbia motivato sulla richiesta di
sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., per la pendenza – dinanzi al
giudice amministrativo dell’impugnativa del rifiuto di concessione del permesso
di soggiorno" (Cass. 9 giugno 2000 n. 7867 e 20 giugno 2000 n. 8381).
L’accoglimento del ricorso al T.A.R. comporta annullamento dell’atto di revoca
presupposto dell’espulsione, non avendo il Tribunale ordinario poteri cognitivi
sui vizi di legittimità di detto atto.
Il secondo
motivo di ricorso denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione della
decisione impugnata, ex art. 360 c.p.c., 1° comma, n. 5, perchè dopo la riserva
del 6 maggio 2002, il Tribunale ha rigettato l’opposizione all’espulsione, pure
perchè il ricorrente non aveva dato prova della sospensiva della revoca dal
T.A.R., dopo che il ricorrente aveva comunicato che i giudici amministrativi
avevano fissato alla successiva data del 7 maggio 2002, l’udienza sulla
sospensione cautelare della revoca del permesso di soggiorno.
3. Il ricorso
è infondato, perchè esattamente il Tribunale di Pesaro non ha sospeso il
processo, non ricorrendo i presupposti della sospensione necessaria di cui al
primo motivo d’impugnazione e mancando ogni decisività del punto rispetto a cui
si deduce la motivazione illogica o contraddittoria del decreto.
Non vi è
infatti pregiudizialità, logica e giuridica, del processo amministrativo
pendente in ordine alla revoca del permesso di soggiorno, rispetto alla presente
causa relativa al decreto di espulsione.
Si sarebbe
dovuto applicare l’art. 295 c.p.c., sospendendo necessariamente il presente
giudizio, solo se la soluzione di quest’ultimo non fosse stata logicamente
possibile senza risoluzione preventiva del ricorso al T.A.R., e sempre che la
decisione del giudice amministrativo potesse, sul piano giuridico, dare luogo a
conflitti tra giudicati.
L’esame dei
provvedimenti e delle posizioni oggetto di questa causa e del processo
amministrativo sugli atti relati



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