Il contratto domestico che consente di vedere da casa le partite criptate non può essere esteso agli esercizi commerciali. Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n. 23221 del 18/05/2004

Linea dura della Corte di Cassazione nei
confronti di chi diffonde al bar o in altri esercizi pubblici le partite di
calcio e le trasmissioni criptate trasmesse dall’emittente televisiva Sky. Una
sentenza della Terza Sezione Penale ha infatti stabilito che il contratto
domestico che consente di vedere da casa le partite criptate non puo’ essere
esteso agli esercizi commerciali; in caso contrario, sono previste sanzioni
amministrative come il sequestro del decoder e della smart card. Secondo la
Suprema Corte, anche se la materia della diffusione non autorizzata di
trasmissioni criptate è stata più volte sottoposta ad interventi normativi non
omogenei, deve essere prioritaria la tutela del diritto d’autore. 


Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n.
23221 del 18/05/2004
 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE III PENALE


SENTENZA


SVOLGIMENTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza del 4/12/2003 il Tribunale di Brindisi, in
accoglimento del proposto riesame da parte di L. A. (indagato del reato di cui
all’art. 171 ter., lett. E) L. 22/4/1941 n. 633  ( perchè quale gestore di
pizzeria, in assenza di accordo con il legittimo distributore , diffondeva tra
gli avventori un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni televisive), revocava il decreto di convalida
del sequestro del decoder ( ), disponendo la restituzione all’avente diritto.

Ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica di
Brindisi, che eccepiva la violazione di legge.

Deduceva come la diffusione, a fini commerciali, di trasmissioni
criptate in relazione alle quali l’accodo con il gestore fosse solo di tipo
domestico, integrasse sempre il reato contestato.


FATTO E DIRITTO

Va premesso, in punto di fatto, che la Polizia postale di Brindisi,
nel corso di un controllo eseguito presso la pizzeria Barilotto di Torchiarolo
constava la presenza i un televisore che trasmetteva una partita di calcio
mandata in onda dall’emittente SKY; che gli investigatori accertavano, altresi’,
che la smart card inserita nel decoder connesso al predetto apparecchio
televisivo era abbinata ad un contratto ad esclusivo uso domestico stipulato dal
gestore della pizzeria, certo L.A.; che, rilevato come la diffusione dei
programmi trasmessi da SKY era stata estesa dall’ambito familiare a quello (ben
più vasto e più oneroso) della clientela di quell’esercizio, provvedevano a
sottoporre a sequestro sia il decoder che la smart card, sequestro ritualmente
convalidato dal PM.

 

Avverso l’ordinanza (4/12/2003) del Tribunale di Brindisi, che non
ritenendo astrattamente configurabile il reato di cui all’art. 171 ter., lett.
E) L. 633/1941, aveva disposto la restituzione all’indagato di quanto in
sequestro, proponeva ricorso per cassazione per violazione di legge il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

Osservava come la diffusione a fini commerciali di trasmissioni
criptate, in relazione alle quali l’accordo con il gestore fosse stato di tipo
domestico, avesse sempre integrato, in forza di una giurisprudenza consolidata,
il reato contestato di cui sopra.

Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento
dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Brindisi per il prosieguo.

E’ vero che la materia della diffusione non autorizzata di
trasmissioni criptate è stata più volte sottoposta ad interventi normativi non
omogenei, la cui successione nel tempo ha ingenerato non pochi problemi
esegetici ( l’art. 14 della L. 18/8/2000 n. 248 ha sostituito l’art. 171 ter.
L. 22/4/1941 n. 633 con quello attualmente in vigore, il quale prevede al comma
1° lett. E) l’ipotesi contravvenzionale per la quale si procede; come gli artt.
4 e 6 D.L.vo 15/11/2000 n. 373 abbiano introdotto sanzioni amministrative in
relazione all’uso improprio di strumenti atti a rendere possibile l’accesso a
servizi criptati senza l’autorizzazione del fornitore del servizio, e come
l’art. 1 della L. 7/2/2003 b. 22abbia aggiunto all’art. 6, co. 1° del D.L.vo
373/2000 un periodo finale in cui si prevede espressamente che alle condotte
precedentemente sanzionate solo in via amministrativa fossero aggiunte le
sanzioni penali e altre misure accessorie ); ma è anche vero che la Suprema
Corte ha sentenziato che, in tema di tutela del diritto d’autore, l’uso di una
scheda elettronica (smart card) che consente la ricezione dei programmi
televisivi a pagamento in un locale dove, appunto, la gente accede a pagamento ,
configura il reato di cui all’art. 171 ter. Della L. 22/4/1941 n. 633: quando il
contratto posto in essere con la società di trasmissione dei programmi preveda
l’uso strettamente personale e familiare di tale strumento, con l’implicata
esclusione di una qualunque utilizzazione a fini commerciali (Cass. Pen. Sez.
III, 23/9/02 n. 31579, Martina).

Peraltro, i beni originariamente sequestrati conservano, al fine di
provare condotte che rivestono ad ogni effetto rilievo penale, il loro vincolo
di pertinenzialità rispetto ai fini per cui si procede.


PQM

Annulla
l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brindisi.

Depositata in
Cancelleria il 18 maggio 2004.

 

https://www.litis.it

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