Le aree espropriate e non utilizzate vanno restituite ai proprietari. Tar Lazio, Roma, Sentenza n. 4095 del 10/05/2004

Le aree espropriate
inutilmente devono essere restituite ai proprietari originari anche se la loro
utilizzazione è avvenuta parzialmente. E’ quanto ha statuito il Tar Lazio
accogliendo il ricorso di tre privati cittadini e condannando il Comune a
restituire un terreno su cun non aveva costruito opere pubbliche. I ricorrenti,
attesa la mancata esecuzione delle opere per cui il terreno era stato
espropriato, diffidavano il Comune ad emettere la formale dichiarazione di
inservibilità o inutilità dell’area in esame, con la conseguente
retrocessione in loro favore previo pagamento del corrispettivo, ed a fronte del
silenzio serbato dall’Amministrazione proponevano ricorso affermando l’illegittimità
dell’operato dell’Amministrazione comunale


Tar Lazio, Roma, Sentenza
n. 4095 del 10/05/2004

 


R E P U B B L I C A   I T A
L I A N A


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE


PER IL LAZIO


Sezione Seconda

ha
pronunciato la seguente


S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1794/1998
proposto dai Signori Melchiorri Giulio, Melchiorri Tosolina e Melchiorri Enzo,
rappresentati e difesi dall’Avvocato Gianfranco D’Orazi ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del medesimo in Rieti, Via delle Palme n. 54;


contro

il Comune di Rieti, in
persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;


per l’annullamento

del silenzio rifiuto
formatosi a seguito della notifica, in data 22 novembre 1997, della diffida con
cui gli istanti invitavano  il Comune intimato ad emettere la dichiarazione di “inservibilità”
prevista dall’art. 60 della legge n. 2359/1865 e quindi a procedere alla
conseguente retrocessione dell’area di circa mq. 7220 già di proprietà degli
istanti, distinta al catasto di Rieti   al foglio 80, particella n. 339.

Visto il ricorso ed i
relativi allegati;

Vista la memoria prodotta
dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della
causa;

Relatore alla pubblica
udienza del 18 febbraio 2004 il dott. Raffaello Sestini, udito l’Avvocato L. Di
Raimondo su delega dell’Avv. D’Orazi per i ricorrenti;

Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:


FATTO

      I ricorrenti erano
proprietari pro quota di un terreno, di mq. 15.280 sito in Rieti, espropriato
dal Comune nel 1981 per la realizzazione delle opere pubbliche previste dal 
Piano di zona “167” Villa Reatina.

      Non essendo stata
utilizzata la porzione, di mq. 7220 circa, destinata alla realizzazione di una
scuola media statale, i medesimi avanzavano richiesta di retrocessione in sede
giudiziale davanti al Tribunale civile di Rieti, ai sensi dell’art. 63 della
legge n. 2359/1865.

      Il Tribunale, con
sentenza n. 469/1991, si pronunciava negativamente, ritenendo che vi fosse stata
non la totale inesecuzione dell’opera, bensi’ la parziale utilizzazione 
dell’area ai sensi dell’art. 60 della medesima legge,  e non avendo
l’Amministrazione pronunciato la dichiarazione di “inservibilità”, necessaria
in quel caso.

      La Corte d’Appello di
Roma, con sentenza n. 3020/1996 (ormai passata in giudicato) dichiarava il
difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

      Successivamente, i
medesimi proprietari  diffidavano il Comune ad emettere la formale dichiarazione
di inservibilità o inutilità dell’area in esame, con la conseguente
retrocessione   in loro favore previo pagamento del corrispettivo, ed a fronte
del silenzio serbato dall’Amministrazione proponevano ricorso davanti a questo
Tribunale, affermando l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione
comunale.


DIRITTO

      Il ricorso, a
giudizio del Collegio, è fondato. Come dedotto dai ricorrenti, il decreto di
espropriazione del Presidente della Regione Lazio n. 1341 del 21.9.1971 aveva
posto, quale condizione per l’Ente espropriante, l’inizio dei lavori entro
ventisei mesi e la loro conclusione entro i successivi trentasei mesi. I  lavori
di realizzazione della nuova scuola media non si sono mai avviati, forse anche a
causa del sopravvenuto calo degli alunni. L’area, peraltro, con l’atto di
esproprio era stata vincolata alla realizzazione di una particolare opera
pubblica entro termini temporali tassativi. Il decorso dei predetti termini ha
comportato, pertanto, la definitiva impossibilità di dare all’area la
destinazione cui l’esproprio era finalizzato e di conseguire, quindi,
l’interesse pubblico che aveva giustificato l’intervento ablativo in via
autoritativa, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di disporre la
retrocessione in favore dei precedenti proprietari previo pagamento del
corrispettivo.

      E’ ben vero che
l’Amministrazione avrebbe potuto disporre una nuova espropriazione dell’area per
perseguire nuove finalità pubbliche, ma cio’ non è stato fatto dal Comune, che
ha invece sottoposto la medesima area solo ad un nuovo vincolo, indebitamente
ripetitivo di quello che aveva preceduto l’esproprio, mediante l’approvazione
della delibera del Consiglio comunale n. 226/1982, di proroga del precedente
piano di zona. La deliberazione n. 37 assunta dal Consiglio comunale in data
12.4.2002 ha, inoltre, adottato una variante al p.r.g. di Rieti, prevedendo una
ulteriore diversa destinazione per la medesima area, che sancisce
definitivamente l’impossibilità di realizzare l’opera pubblica prevista
all’atto dell’esproprio.

      Ne discende l’illegittimità
del silenzio serbato dall’Amministrazione, a fronte della richiesta dei
ricorrenti di adottare una dichiarazione di inservibilità, trattandosi di un
atto dovuto, ai fini della necessaria successiva  retrocessione della medesima
area agli interessati.

      Per le ragioni
espresse, il ricorso in epigrafe deve essere accolto. Le spese di giudizio
seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.


P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,

definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto dai Signori Melchiorri  Giulio,
Tosolina ed Enzo, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione
comunale intimata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di
giudizio, quantificate in Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Cosi’ deciso in Roma, nella
Camera di Consiglio del 18 febbraio 2004 con l’intervento dei Magistrati:


Domenico LA MEDICA Presidente


Roberto CAPUZZI Consigliere


Raffaello SESTINI  Primo referendario – Relatore  

Il
Presidente Il Consigliere est.

 

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