Per i ricercatori universitari competente il giudice amministrativo. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 5054, dell’ 11/03/2004
E’ di competenza esclusiva del giudice amministrativo la
cognizione di una domanda volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato nel ruolo di ricercatore universitario..
Con il suddetto orientamento, la Corte intende escludere
la competenza del giudice ordinario in relazione alle controversie relative al
rappoto di lavro dei professori e dei ricercatori universitari. L’università,
avendo natura di persona giuridica pubblica in quanto avente un fine pubblico,
un controllo statale, poteri certificativi e disciplinari e valore legale per i
titoli di studio, stupula con i ricercatori ed i professori rapporti di lavoro
pubblico contrattualizzato che, presuppungono l’intervento del giudice
amministrativo. Pertanto, la cognizione della domanda volta al riconoscimento di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo di ricercatore
universitario, ai sensi degli articoli 3 e 63, commi 1 e 4, del DLgs 165 del
2001, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 5054,
dell’ 11/03/2004
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezioni Unite
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario
DELLI PRISCOLI – Presidente
Dott. Massimo
GENGHINI – Presidente di sezione
Dott. Enrico
PAPA – Consigliere
Dott. Alfredo
MENSITIERI – Consigliere
Dott. Ernesto
LUPO – Consigliere
Dott.
Giandonato NAPOLETANO – Consigliere
Dott.
Fabrizio MIANI CANEVARI – Consigliere
Dott. Maria
Gabriella LUCCIOLI – Consigliere
Dott.
Stefanomaria EVANGELISTA – rel. Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Ordinanza
Sul ricorso
proposto da:
L. U. I. D.
S. S. L. G. C. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G PISANELLI 40, presso lo studio dell’avvocato LUCIA
SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende, giusta, delega a margine del
ricorso;
– ricorrente
–
contro
F. L.;
– intimata –
per
regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
83576/00 del Tribunale di ROMA;
udito
l’avvocato Bruno BISCOTTO, per delega dell’avvocato Lucia SCOGNAMIGLIO;
udita la
relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 11 dicembre 2003 dal
Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
lette le
conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo,
il quale chiede, in accoglimento del ricorso, di voler dichiarare la
giurisdizione del giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
La Sig.ra L.
F., con atto notificato l’11 dicembre 2000, ha convenuto davanti al Tribunale di
Roma la L. U. d. S. S.G.C., chiedendo, in via principale, l’accertamento di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo di ricercatore universitario
e, in via subordinata, l’indennizzo per arricchimento senza causa, sul
presupposto dell’avvenuto svolgimento, in favore dell’U., di mansioni di
ricercatrice, pur risultando, sotto il profilo formale, assegnataria di un
contributo per attività di studio e ricerca dal 1986 al 1999.
La convenuta
si costituiva in giudizio e proponeva, con atto notificato il 4 maggio 2002,
istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo, sotto diversi
profili, l’assoggettamento del rapporto alla disciplina pubblicistica in materia
di impiego, con conseguente devoluzione della relativa controversia alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il
Procuratore generale concludeva per la declaratoria della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
L’intimata
non svolgeva attività difensiva.
Motivi
della decisione
La natura
della L.U. d. S.S.G.C. è stata già individuata (Cass., sez. un., n. 180 del
2001) in quella propria di un ente pubblico non economico, cosi come
precedentemente ritenuto anche per istituzioni aventi analogo carattere (S.U. 16
febbraio 1977 n. 691; Id., 29 ottobre 1974 n. 3253; Id., 9 novembre 1974 n.
3480; Id., 8 gennaio 1975 n. 26).
A queste
conclusioni deve darsi continuità, superando il contrario orientamento espresso
dalla Sezione Lavoro di questa Corte con sent. n. 14129 del 1999.
Invero, il
summenzionato ateneo rientra fra le U. libere, regolate dall’ordinamento
dell’istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933 n. 1592) ed alla stregua di tale
circostanza appare non dubitabile il riconoscimento della suddetta natura, che
riposa sulla ineludibile rilevanza di scopi, struttura organizzativa e poteri
amministrativi del tutto analoghi a quelli delle U. statali.
In effetti,
la principale differenza tra le U. "libere" e quelle statali si coglie sotto
l’aspetto finanziario, in quanto le prime non gravano sul bilancio dello Stato o
vi gravano in minor misura delle seconde (cfr. art. 2 e 3 citato R.D. n. 1592
del 1933 (t.u.); v. anche l’art. 1 R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071), ma per il
resto esiste una larga coincidenza di natura e di disciplina nel senso
suindicato. Basti pensare, quanto all’elemento finalistico, che l’art. 1 citato
R.D. n. 1592 del 1933, dopo aver enunciato, nel comma primo, il principio che
"l’istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e
di fornire la cultura scientifica necessaria per l’esercizio degli uffici e
delle professioni" (sul presupposto, ovviamente, di un titolo di studio avente
valore legale), dispone, nel comma secondo, che essa è impartita nelle
Università "statali" e in quelle "libere" (categoria, quest’ultima, alla quale
appartiene ogni Università "il cui ordinamento sia conforme alle nonne del
presente t.u.": art. 198), alle une e alle altre quindi affidando a pari titolo
il perseguimento di quel fine; e statuisce nel comma terzo, con riguardo a
entrambe le categorie di Università, che esse "hanno personalità giuridica e
autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal
presente T.U. e sotto la vigilanza dello Stato".
Ed a conferma
della tendenziale identità dei due tipi di atenei, collegati nella
regolamentazione giuridica e forniti del medesimo potere di rilasciare titoli
aventi valore legale, giova ancora rammentare: che ogni Università ha uno
speciale statuto contenente determinazioni fissate per legge ed è emanato con
decreto del Capo dello Stato (cfr. art. 17, 18, 200 e 201 R.D. n. 1592 del
1933); che, di regola, le norme dettate per l’istruzione superiore in generale
valgono anche per le Università libere (cfr. art. 199 tu.); che su queste
Università, le quali possono essere soppresse, fra l’altro, "per ragioni
inerenti all’interesse generale degli studi o alla distribuzione territoriale
degli istituti di istruzione superiore" (art. 212 tu.), ampi poteri di impulso e
di controllo spettano al ministero della p.i. (v. art. 210 R.D. n. 1592 del 1933
– tu. – e art. 10 R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071); che le Università libere
hanno gli stessi poteri certificativi, disciplinari e di polizia spettanti alle
Università statali; che i rispettivi docenti, uguali per funzioni e prerogative
inerenti all’ufficio, possono essere trasferiti dalle une alle altre (cfr. art.
207 e 208 – tu. – R.D. n. 1592 del 1933; art. 2 e 16 legge 24 febbraio 1967 n.
62).
Da questi e
da altri elementi di chiaro valore sintomatico (su cui v. amplius la sent. n.
3253 del 1974 e le altre di seguito richiamate) risulta, dunque, che, per
assetto e disciplina, le Università libere ricevono dalla legge una sostanziale
equiparazione alle Università statali.
Talchè, una
volta pacifico, come si è premesso, che la L. appartiene a tale categoria di
atenei (art. 1, n. 2, e 198 R.D. n. 1592 del 1933, cit.), la sua natura di
persona giuridica pubblica discende dalle considerazioni fin qui esposte (fine
pubblico; controllo statale; poteri certificativi e disciplinari; valore legale
dei titoli di studio, ecc.).
Se poi si
pone mente all’indole sociale e non economica che caratterizza l’attività
avente per oggetto e scopo la pubblica istruzione (superiore), rimane ad essa
estranea l’idea di esercizio dell’impresa (ex art. 2082 c.c.) secondo criteri di
economicità, che è invece il connotato dell’ente pubblico economico (cfr. art.
2093 c.c.; S.U. 25 novembre 1974, n. 3818, 15 ottobre 1975 n. 3337, 21 luglio
1978 n. 3635, 10 novembre 1978 a 5159, 17 maggio 1979 n. 2809, 23 marzo 1983 n.
2020, 3 giugno 1983 n. 3781, 17 ottobre 1988 n. 5631, 28 dicembre 1990 a 12199,
29 gennaio 1991 n. 871, 8 febbraio 1993 n. 1547, 12 dicembre 1995 n. 12717);
qualifica, codesta, che certamente non si addice all’Università.
Da notare,
poi, che questo Supremo Collegio ha già ritenuto che l’ordinamento delle
università in questione, per quanto qui interessa, non è stato modificato
dalla successiva disciplina di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, ed alle l. 9
maggio 1989 n. 168, l. 7 agosto 1990 n. 245 e l. 19 novembre 1990 n. 341 (su
richiamata sent. n. 1547 del 1993).
La
conseguenza che da tutto cio’ deriva, agli effetti della giurisdizione, è il
carattere pubblico dei rapporti d’impiego tra Università e personale
dipendente: non solo insegnante, ma anche amministrativo ed esecutivo



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