Agenzie per il lavoro. CIRCOLARE 24 Giugno 2004, n. 25

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

CIRCOLARE 24 Giugno 2004 , n. 25
Agenzie per il lavoro.
Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
Alla Regione siciliana Assessorato
lavoro Ufficio regionale del lavoro
Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano
Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento
Assessorato lavoro
All'INPS - Direzione generale
All'INAIL - Direzione generale
Alla direzione generale AA. GG.R.U.A.I.
- Divisione VII
Al SECIN
In attuazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2004, ha istituito
l'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, definendo
l'articolazione e la tenuta dell'Albo; ha inoltre definito le
procedure di iscrizione all'Albo e di autorizzazione allo svolgimento
delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale;
ha stabilito altresi' le disposizioni di raccordo fra la normativa
previgente e la normativa vigente; ha precisato infine i regimi
particolari di autorizzazione.
In attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 5 maggio 2004, in attesa di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha
specificato i requisiti, di cui devono essere in possesso le agenzie,
della disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e
di adeguate competenze professionali.
1. Richiesta di iscrizione all'Albo e di autorizzazione.
Con riferimento all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale
23 dicembre 2003, si evidenzia la necessità della redazione di un
«documento analitico» sottoscritto dal rappresentante legale
dell'Agenzia attestante che l'Agenzia è dotata di una organizzazione
tecnico-professionale idonea allo svolgimento della attività per la
quale ha richiesto l'autorizzazione nonchè la conformità alla
normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. In
tale documento dovrà essere descritto il modello organizzativo della
agenzia, con la specificazione delle unità organizzative presenti
sul territorio («unità organizzative, dislocate territorialmente» ex
art. 5, comma 2, decreto ministeriale 23 dicembre 2003),
dell'organico, cioè del personale dell'agenzia; della disponibilità
dei locali e delle attrezzature richieste dall'art. 2, comma 1, del
decreto ministeriale 5 maggio 2004.
2. L'oggetto sociale delle agenzie per il lavoro.
2.1. Oggetto sociale.
Le attività di somministrazione di lavoro, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione (di
cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276) non costituiscono oggetto sociale
esclusivo della agenzia autorizzata alla specifica attività, a
differenza di quanto accadeva nella normativa previgente.
Da un lato, è la stessa normativa che dispone ex lege la
possibilità per le agenzie di svolgere diverse tipologie di
attività, autorizzando automaticamente le agenzie di
somministrazione di tipo generalista a svolgere l'attività di
intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione
professionale e le agenzie di intermediazione a svolgere l'attività
di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione
professionale (art. 4, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276).
In ogni caso, questo non significa che tali agenzie siano obbligate
a svolgere anche le attività per le quali sono automaticamente
autorizzate, esse sono semplicemente legittimate a svolgerle.
D'altro lato, l'eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo,
consente alle agenzie di affiancare alle attività autorizzate altre
tipologie di attività, anche non soggette ad autorizzazione (es.
esecuzioni di lavori in appalto di servizi parallelamente alla
somministrazione di lavoro).
2.2. L'indicazione dell'oggetto sociale.
Per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di
ricollocazione professionale si richiede che l'attività autorizzata
sia semplicemente indicata all'interno dello statuto come oggetto
sociale della agenzia, senza necessità di prevalenza
(rispettivamente art. 5, comma 5, lettera b) e art. 5, comma 6,
lettera b) del decreto legisltivo 10 settembre 2003, n. 276).
Per quanto riguarda le agenzie di somministrazione di tipo
generalista e per le agenzie di intermediazione, è prescritta,
rispettivamente, dall'art. 5, comma 2, lettera f) e comma 4, lettera
c), l'indicazione nello statuto della società della attività per la
quale è richiesta l'autorizzazione come dell'oggetto sociale
prevalente, anche se non esclusivo, prevedendo quindi che detta
attività sia l'attività predominante per l'agenzia.
In riferimento alle agenzie di somministrazione di tipo
specialista, non essendo prevista l'indicazione nello statuto della
attività svolta, nè come oggetto sociale prevalente nè come
oggetto sociale esclusivo, significa che tale attività non deve
essere l'attività prevalente per queste agenzie e che puo' essere
associata ad altre tipologie di attività.
In relazione alle agenzie di tipo specialista, va inoltre precisato
che, ove le stesse richiedano più autorizzazioni per l'esercizio di
distinte attività di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) ad h),
devono possedere i requisiti obbligatori di legge previsti per ogni
singola richiesta di autorizzazione.
2.3. La prevalenza dell'oggetto sociale.
Posto che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
stabilisce come requisiti per le agenzie di somministrazione di
lavoro e di intermediazione l'indicazione nel loro statuto
rispettivamente della attività di somministrazione di tipo
generalista e di intermediazione come oggetto sociale prevalente
(vedi supra 2.1.) il decreto ministeriale 23 dicembre 2003, all'art.
6, comma 3, stabilisce le modalità di verifica della prevalenza
dell'oggetto sociale, definendo un criterio strettamente
quantitativo.
Trattandosi della verifica della prevalenza dell'oggetto sociale in
riferimento alle attività svolte dalle agenzie, la procedura potrà
essere effettuata soltanto a consuntivo. Il decreto ha stabilito che
tale verifica debba avvenire decorso il primo biennio, cioè al
momento della verifica della sussistenza dei requisiti per il
rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato e,
successivamente, di biennio in biennio.
Per quanto concerne il calcolo della prevalenza dell'oggetto
sociale, è stabilito che l'attività autorizzata deve riguardare il
50,1 per cento della attività della agenzia, calcolata in base alla
contabilità analitica di ciascuna unità operativa.
Si premette innanzitutto che per tale finalità, l'art. 5, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
stabilisce che i soggetti polifunzionali (cioè soggetti che svolgono
diverse attività oggetto di autorizzazione oppure una o più
attività oggetto di autorizzazione e attività di altra natura, non
oggetto di autorizzazione) debbano avere diverse divisioni operative,
corrispondenti alle diverse attività (autorizzate e non soggette ad
autorizzazione) svolte dall'agenzia, per ognuna della quali deve
esistere una contabilità analitica, nel senso che per ogni
divisione/attività deve poter essere predisposto un prospetto
contabile che consenta di evidenziarne il fatturato relativo. L'art.
6, comma 4, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 specifica che,
per la verifica della prevalenza, occorre fare riferimento ai dati di
contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa.
L'unità operativa deve essere interpretata come evidenziazione
contabile delle diverse attività (per esempio somministrazione e
intermediazione) a livello di filiale, mentre la divisione operativa
come evidenziazione contabile delle attività a livello aggregato,
cioè di agenzia.
Questo significa che il punto di partenza per la verifica della
prevalenza dell'oggetto sociale è rappresentato dai dati contabili
di ciascuna attività all'interno di ogni filiale, la cui sommatoria
costituisce la contabilità analitica per ciascuna divisione
operativa.
Ai fini del controllo di prevalenza, cio' che rileva è il
risultato contabile a livello aggregato e non di filiale, nel senso
che, se l'attività che costituisce l'oggetto sociale deve
necessariamente prevalere solo in riferimento a livello aggregato e
quindi di agenzia, è invece ammissibile la prevalenza di un'altra
attività a livello di filiale.
Si specifica quindi che la verifica dell'oggetto sociale deve
essere effettuata con riferimento alla agenzia nel suo complesso e
quindi il calcolo deve consistere nel confronto fra l'entità del
fatturato della attivita/divisione (quale sommatoria del fatturato di
ogni singola unità operativa) che costituisce l'oggetto sociale
prevalente con quello delle altre attivita/divisioni e tale rapporto
deve essere superiore a 50,1.
3. Saltuarietà dell'attività autorizzata.
L'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003
stabilisce il rifiuto della concessione della autorizzazione a tempo
indeterminato per le agenzie in possesso di autorizzazione
provvisoria, ma che non abbiano svolto l'attività per la quale erano
state autorizzate oppure l'abbiano svolta in modo saltuario o
intermittente.
Per svolgimento saltuario e intermittente deve intendersi
l'esercizio della attività in maniera solamente occasionale e non
abituale da parte del soggetto autorizzato, realizzata dunque per
mezzo di atti singoli o, se anche non continuativi, comunque non
caratterizzati da costante ripetitività (come nel caso di attività
di carattere stagionale) e sistematicità.
Nella identificazione della esistenza di tali requisiti, indici
rilevanti potranno essere desunti dalla presenza di una idonea
organizzazione e struttura imprenditoriale a supporto dello
svolgimento della attività realizzata. Tale elemento, tuttavia, se
puo' ritenersi presupposto necessario, già in ottemperanza dei
requisiti minimi per la sola presentazione della richiesta di
autorizzazione di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto
legislativo n. 276/2003, non rappresenta pero' circostanza
sufficiente per escludere l'esercizio solo saltuario o intermittente
della attività autorizzata, ed il conseguente rifiuto alla
concessione della autorizzazione: presupposto altrettanto necessario
è dunque l'effettivo, abituale e sistematico svolgimento di tale
attività.
4. Sospensione e revoca.
Con riferimento all'art. 7 del decreto ministeriale 23 dicembre
2003, si evidenzia che, qualora vengano riscontrate dalla Direzione
generale per l'orientamento, la formazione e l'impiego delle
irregolarità da parte soggetti autorizzati circa gli adempimenti
previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dalla
relativa regolamentazione attuativa e dalle norme ordinarie sul
collocamento, nonchè relativi alla regolare contribuzione ai fondi
per la formazione e l'integrazione del reddito, al regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al rispetto
degli obblighi previsti dal CCNL delle imprese di somministrazione di
lavoro applicabile, la Direzione medesima informa il soggetto
autorizzato delle irregolarità riscontrate e assegna un termine non
inferiore a trenta giorni, in cui il soggetto dovrà sanare le
irregolarità o fornire chiarimenti circa la situazione presunta
irregolare rilevata dalla Direzione.
Ferma restando la possibilità per la Direzione di provvedere
d'urgenza nei casi di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241, alla scadenza di tale termine, se il soggetto autorizzato non ha
provveduto a sanare o a fornire chiarimenti la Direzione sospende
l'autorizzazione, dando comunicazione al soggetto titolare della
stessa. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, il soggetto
sospeso non potrà svolgere l'attività oggetto dell'autorizzazione.
In particolare, le agenzie di somministrazione continueranno la
gestione dei contratti in essere, senza la possibilità di concludere
nuovi contratti di lavoro e nuovi contratti di somministrazione di
lavoro.
Alla scadenza del termine non inferiore ai trenta giorni, stante la
sospensione della autorizzazione, decorre un nuovo termine di
sessanta giorni, scaduto il quale, se le irregolarità non sono state
ancora sanate o i chiarimenti non risultano sufficienti, la Direzione
provvede alla cancellazione dall'Albo del soggetto precedentemente
autorizzato e revoca l'autorizzazione.
5. Il divieto di transazione commerciale.
L'art. 10 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 specifica il
divieto di transazione commerciale della autorizzazione, come sancito
dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. In particolare viene stabilita l'impossibilità del
trasferimento o della concessione della autorizzazione a soggetti
terzi, anche a titolo non oneroso e il divieto di ricorso a contratti
commerciali per cedere a terzi anche parte dell'attività oggetto
della autorizzazione, compresa l'attività di commercializzazione.
Si specifica di conseguenza che è vietata l'esternalizzazione,
cioè l'attribuzione a terzi, dello svolgimento di attività oggetto
di autorizzazione, e quindi anche della attività di ricerca e
selezione dei candidati, della gestione delle banche dati, della
stipulazione e del procacciamento di contratti. Tutte le attività
oggetto di autorizzazione devono essere svolte direttamente dai
soggetti autorizzati, attraverso le proprie strutture e il proprio
personale dipendente vedi infra 6.).
La violazione di tale divieto in quanto violazione degli
adempimenti previsti dal decreto legislativo comporta ai sensi
dell'art. 7 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 la sospensione
e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo stesso.
5.1. Divieto di transazione e regimi particolari di autorizzazione.
L'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003
specifica che l'autorizzazione concessa ope legis alle università o
alle fondazione universitarie di cui all'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è destinata alla singola
università o fondazione e non puo' essere ceduta o concessa in
nessuna forma,

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