Disciplina delle reti da posta fissa. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 10/06/2004 (GU n. 151 del 30-6-2004 )

MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 Giugno 2004

Disciplina delle reti da posta fissa.
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il
regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, recante il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento (CE) 1626 del 27 giugno 1994, che istituisce
misure  tecniche  per  la conservazione delle risorse della pesca nel
Mediterraneo;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 novembre 2001, con il quale sono
state  delegate  al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza
Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed
il  coordinamento  in materia di pesca, acquicoltura e gestione delle
risorse idriche marine;
  Ritenuto  opportuno,  nelle more della redazione del piano d'azione
della pesca mediterranea e della revisione del decreto del Presidente
della  Repubblica  2 ottobre  1968,  n.  1639,  procedere ad una più
precisa   definizione  delle  caratteristiche  tecniche  del  sistema
«attrezzi da posta»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  reti  da  posta  fissa  sono quelle reti, ancorate al fondo
marino,  destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di
ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano.
 
        
      
                               Art. 2.
  1.  E'  consentito  l'impiego  delle reti da posta fisse purchè la
superficie complessiva non sia superiore a 20.000 mq ciascuna.
 
        
      
                               Art. 3.
  1.  Le  reti  da  posta  fissa  devono  essere  munite  di  segnali
costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non
più di 200 metri.
  2.   Le   estremità   dell'attrezzo   debbono   essere  muniti  di
galleggianti  di  colore  giallo  con bandiere di giorno, e fanali di
notte,  dello  stesso  colore; tali segnali debbono essere visibili a
distanza non inferiore a mezzo miglio.
 
        
      
                               Art. 4.
  1.  E'  vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a
200  metri  dalla  congiungente  i  punti  più  foranei,  naturali o
artificiali,  delimitanti  le  foci  e  gli altri sbocchi in mare dei
fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.
  Il  presente  decreto  verrà  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
    Roma, 10 giugno 2004
                    Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora

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