Giustizia, riforma tra meriti e limiti

di Alessandro De Nicola

Il tema della giustizia, com’è noto, suscita le
più esagerate passioni. L’iter di approvazione del provvedimento del governo
sulla riforma dell’ordinamento giudiziario ne è la controprova: difficilmente
in altri paesi liberaldemocratici si è vista una discussione punteggiata da
scioperi dei magistrati, contestazioni degli stessi al ministro, repliche
piccate del governo e battute un po’, come dire, licenziose del premier
sull’ordine giudiziario stesso. Eppure, il funzionamento della macchina della
giustizia è essenziale in una nazione che voglia essere allo stesso tempo
liberale ed efficiente. L’incertezza degli operatori economici e la ritrosia di
quelli internazionali ad investire in Italia deriva in parte da fattori di
rigidità del lavoro, di scarsa chiarezza delle leggi e di alta tassazione, ma
anche dalla lentezza dei tribunali e dall’inefficienza nel contrastare molti
fenomeni criminosi.. Nel Sud il fenomeno assume proporzioni drammatiche e,
d’altronde, non si è mai visto uno Stato caotico nell’amministrare le leggi che
continui a prosperare. Bene, la riforma approvata ieri alla Camera contiene
alcuni spunti interessanti ed altri aspetti di dubbia utilità. Per riassumere:
laddove la nuova legge introduce criteri di merito, contrasta i conflitti di
interesse e incoraggia la formazione, è probabile che essa possa migliorare
l’attuale contesto; quando invece ingessa le capacità professionali dei
magistrati o gerarchizza in modo eccessivo l’operatività degli stessi oppure
introduce metodi burocratici di selezione, gli effetti potrebbero essere
negativi. Andiamo con ordine. Meritocrazia: è normale che qualsiasi apparato
abbia dei criteri per far avanzare i più meritevoli. E’ talmente lineare che ne
vada della credibilità e dell’efficacia dell’apparato stesso che forse non
varrebbe nemmeno la pena discutere di questo punto. Un po’ diversa è la
questione su come valutare il merito di una categoria particolare come i
magistrati: essi non hanno un fatturato da incrementare, nè una percentuale di
pazienti guariti da esibire. I magistrati giudicano. E la velocità con cui lo
fanno puo’ dipendere dalla complessità del procedimento che è difficile
stimare sia ex ante sia ex post. Ecco allora che il legislatore ha introdotto
questi famosi concorsi per titoli ed esami. L’obiezione dell’Associazione
magistrati è che si rischia di trasformare i giudici in "secchioni" che non
lavorano più per poter far carriera. E’ una preoccupazione fondata ma non da
enfatizzare: intanto perchè i togati devono sempre aggiornarsi e studiare, poi
perchè molti di loro partecipano a conferenze o scrivono libri, il che
significa che quando vogliono il tempo per leggere lo trovano. Semmai non si
sarebbe dovuta dare troppa enfasi al valore dell’esame: nessuna azienda si
baserebbe prevalentemente su questo per nominare un amministratore delegato o un
direttore generale, ma su quanto ha dimostrato di sapere fare (i famosi
"titoli"). Sotto questo profilo, la pedante elencazione dei criteri fatta dalla
legge rischia di creare confusione poichè mette tutto sullo stesso piano (ad
esempio, produttività, vale a dire numero delle sentenze e bontà delle stesse,
ossia quante sono annullate o riformate), mentre sarebbe stato meglio affidarsi
a dei riferimenti meno discrezionali e mettere nella Commissione giudicatrice
anche professionisti della gestione, non solo professori e giudici. Gerarchia:
tolta la possibilità per il Procuratore generale di avocare il procedimento in
alcuni casi, rimane la sua possibilità di revocare l’affidamento fatto a un
sostituto procuratore più una fitta elencazione di illeciti disciplinari. Si
cerca di fare in modo di ridurre anche esternazioni, conflitti di interesse,
affiliazioni politiche. E’ uno degli aspetti più delicati della legge in quanto
è pur vero che si avvertiva da più parti l’esigenza di delimitare quella che
veniva percepita come una sostanziale irresponsabilità del magistrato, ma
proprio per la funzione che egli svolge massima attenzione dovrà essere
prestata a che la disciplina non si trasformi in indebita influenza. Infine la
separazione delle carriere, con l’impossibilità di cambiare ruolo da Pm a
giudice, se non nei primi 5 anni di carriera: electa una via non datur recursum
ad alteram (senza bisogno di traduzioni). Sarebbe stato certamente giusto
circondare di cautele l’eventuale passaggio: periodi di "raffreddamento", cambio
di distretto giudiziario, concorsi per esami e titoli, al limite test
psico-attitudinali!! Ma impedire del tutto che tra due settori della
magistratura possa circolare anche linfa diversa e che ad un certo punto della
propria carriera si scopra di avere più talenti per una funzione rispetto che
un’altra, non credo aggiungerà efficienza al sistema giudiziario. Si tratta di
una norma perfettibile, insufficiente e a volte un po’ opaca, ma forse non priva
di innovazioni e principi ragionevoli. E’ possibile pero’ che la scarsa fiducia
nei confronti del costruttivismo del legislatore abbia diminuito cosi’ tanto le
aspettative nei confronti di quanto di buono possano fare i suoi provvedimenti
dettagliati e minuziosi, da avere innalzato anche la mia soglia di indignazione

Fonte:
www.ilsole24ore.com


 

 

https://www.litis.it

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