Scommesse clamdestine sempre da sznzionare penalmente. Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 23272 del 18/05/2004
E’ sempre
punibile chi organizza scommesse clandestine in Italia, anche se solo per
telefono, su incarico di un bookmaker straniero. Lo hanno stabilito le Sezioni
Unite Penali, spiegando che le leggi europee sulla libera prestazione dei
servizi nel territorio dell’Unione non impediscono al giudice italiano di punire
gli organizzatori di scommesse clandestine. La Suprema Corte ha spiegato che la
prevenzione della criminalità e la tutela dell’ordine pubblico possono
giustificare una restrizione dei principi comunitari di libera prestazione dei
servizi, senza per questo essere in contrasto con il diritto comunitario, in
quanto quest’ultimo salvaguarda il potere di ricorrere alla sanzione penale per
rafforzare precetti imposti o consentiti dallo stesso diritto.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 23272 del 18/05/2004
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
PENALI
SENTENZA
SVOLGIMENTO
DEL PROCEDIMENTO
Il pubblico
ministero presso il tribunale di Frosinone svolgeva indagini preliminari a
carico di T.P., quale titolare del Centro Stanleybet di Ceccano, per violazione
degli artt. 88 del D 18 giugno n. 773 (t.u.l.p.s., come sostituito dall’art. 37,
comma 4, della legge 23dicembre 2000 n. 388, e 4 della legge 13 dicembre 1989 n.
401 (come modificato dall’art. 11, comma 35 della legge 24 dicembre 1993 n. 537,
dall’art. 11, comma 4 del DL 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994 n. 133, e dall’art. 37, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000 n. 338), in particolare del comma 4 bis, per avere,
in assenza di licenza, esercitato in forma organizzata attività di raccolta di
scommesse su eventi sportivi per conto di un bookmaker inglese, la Stanley
International Betting Limited di Liverpool (UK).
In data
30/4/2003, su conforme richiesta del pubblico ministero, il gip disponeva il
sequestro preventivo delle strutture del Centro.
Il difensore
della P. proponeva istanza di riesame, e i Tribunale di Frosinone, con ordinanza
del 13/5/2003, annullava il sequestro, osservando che l’attività svolta
dall’indagata per conto della società estera costituiva una mera
intermediazione nella raccolta delle scommesse e non anche un’organizzazione
delle stesse, sicchè doveva essere inquadrata non nella contestata ipotesi di
cui all’art. 4, comma 4 bis, della citata legge n. 401 del 1989, ma in quella di
cui all’art. 4 ter della stesa legge, che punisce chiunque effettui la raccolta
o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse
per via telefonica o telematica sprovvisto dell’apposita autorizzazione all’uso
di tali mezzi.
Preso atto
che l’indagata risultava in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal
Ministero delle Comunicazioni, e che pertanto neppure tale ipotesi di reato
risultava configurabile il Tribunale annullava il sequestro per mancanza del
fumus delicti.
Avverso tale
decisione ha proposto ricorso il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 606,
comma 1 lett. e) c.p.p. deducendo: la compatibilità della normativa nazionale
con i principi comunitari; la non alternatività delle fattispecie contenute nei
commi 4 bis e 4 ter dell’art. 4 della legge n. 401 del 1989.
In ordine al
primo punto il PM ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza della
suprema Corte, che ha sempre ritenuto tale compatibilità, si riporta alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che ha affermato la possibilità
per il gestore nazionale di porre limiti e deroghe alla libertà di stabilimento
e di prestazione di servizi purchè i mezzi adottati non eccedano il fine di
tutela dell’ordine pubblico interno.
Quanto al
secondo punto il ricorrente precisa in linea di fatto come il Centro gestito
dalla P. integrasse un vero e proprio esercizio (denominato Stanleybet) nel
quale avveniva sia la raccolta e la trasmissione delle scommesse per via
telematica alla Stanley International Betting, sia il pagamento delle vincite
relative, sicchè risultava integrata quell’attività di organizzazione nel
territorio nazionale che aveva fatto ritenere alla giurisprudenza di
legittimità l’applicabilità in fattispecie analoghe del principio c.d di
ubiquità di cui all’art. 6, comma secondo, c.p., con la conseguente necessità
della licenza di polizia prevista dall’art. 88 del t.u.l.p.s.
Cosi’
ritenuta la applicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 88
t.u.l.p.s. e all’art. 4 della legge n. 401/1989, il ricorrente contesta
l’ordinanza impugnata laddove ha implicitamente ritenuto la alternatività fra
le due ipotesi contenute nei commi 4 bis e 4 ter dello stesso art. 4, osservando
in contrario che il comma ter sanziona penalmente la condotta di colui che, già
legalmente abilitato alla raccolta delle scommesse (avendo ottenuto la prevista
licenza), svolga tale attività per via telefonica o telematica senza la
specifica autorizzazione ministeriale.
Il difensore
del P., avv. Daniela Agnello, ha presentato memoria in data 10/11/2003 chiedendo
il rigetto del ricorso.
Richiama la
decisione della Corte di Giustizia, Gabelli, C- 243/01, emessa il 6/11/2003 per
un caso analogo ai sensi dell’art. 234 Trattato CE, ed in particolare il dictum
secondo il quale una normativa nazionale contenete divieti, penalmente
sanzionati, di svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazione e
trasmissione di proposte di scommessa, relative, in particolare a eventi
sportivi, in assenza di concessione o d autorizzazione rilasciata dallo Stato
membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e
alla libera prestazione dei sevizi previste, rispettivamente, agli art. 43 CE e
49 CE.
Spetta al
giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete
modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla
e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali
obiettivi.
Il difensore
ricorda altresi’ che, secondo la Corte Costituzionale, il diritto comunitario,
cosi’ come interpretato dalla Corte di Giustizia europea, è immediatamente
applicabile nell’ordinamento italiano, anche se configgente con leggi nazionali
anteriori o posteriori; e ribadisce che la legislazione restrittiva italiana è
ispirata da obiettivi che non sono idonei a giustificare gli ostacoli alle
libertà tutelate dalla comunità europea.
In linea di
fatto il contributo difensivo evidenzia come la società madre, ovvero LA
Stanley International Betting Limited, oltre ad essere in possesso
dell’autorizzazione all’attività di bookmaker, per la quale corrisponde la
tassa sulle scommesse (Generale Betting Duty), viene sottoposta ai controlli
previsti dal Fisco inglese (Inland Revenues e Custom & Excise), da società
private di Auditors (controllori), e dagli organi di vigilanza per le società
quotate in borsa.
Per quanto
attiene alla posizione della P., precisa che è titolare di un centro
trasmissione dati (CTD), regolarmente iscritto alla camera di commercio,
attraverso il quale trasmette puntate degli scommettitori, sulla base dei dati
forniti dalla sede britannica, che provvede direttamente al pagamento delle
vincite, riconoscendo al titolare del centro una provvigione in percentuale sul
volume degli importi scommessi.
Nella stessa
memoria viene, inoltre, contestata la legittimità della discriminazione operata
dalla legislazione italiana nei confronti di operatori stranieri, regolarmente
autorizzati nello Stato membro di appartenenza, e quindi ampiamente garantiti
sotto il profilo della sicurezza pubblica e della prevenzione dei reati.
Il ricorso è
stato assegnato alla terza sezione penale di questa Corte, la quale ha ravvisato
accenti di novità nella citata decisione Gabelli del 6/11/2003, rispetto alle
precedenti sentenze della Corte di Giustizia europea, in base alle quali questa
Corte di cassazione aveva costantemente ritenuto la compatibilità della
legislazione italiana rispetto ai principi tutelati dal diritto comunitario.
Ha ritenuto
pertanto opportuno, anche per la rilevanza degli interessi coinvolti, che il
massimo organo nomofilattico rivalutasse sul punto la precedente giurisprudenza
di legittimità.
Per
conseguenza, con ordinanza del 19/11/2003, ha rimesso il ricorso alle Sezioni
Unite.
Il Primo
Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la
trattazione l’udienza del 31/3/2004.
Prima
dell’udienza fissata, l’avv. Agnello ha depositato ulteriore articolata memoria,
in cui sviluppa più a fondo le tesi precedenti.
Con atto
depositato in cancelleria il 25/3/2004 il CONI, Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, nella sua qualità di ente concessionario per le scommesse sportive,
legale destinatario di prelievi sulle scommesse versate dagli scommettitori, si
è costituito parte civile contro l’indagata per mezzo degli avvocati Guido
Valori e Massimo Ranieri, nominati procuratori speciali.
Ha chiesto
l’accoglimento del ricorso proposto dal procuratore della Repubblica di
Frosinone.
All’udienza
camerale del 31/3/2004 il difensore dell’indagata ha aderito alla astensione
collettiva dalle udienze proclamata dagli organi forensi, e la Corte ha rinviato
il procedimento a nuovo ruolo.
E’ stata
quindi fissata nuova udienza per il 26/4/2004.
In data
21/4/2004 il CONI ha presentato nuova memoria, ulteriormente argomentando sulla
sua legittimazione a partecipare al procedimento quale persona offesa.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Va
preliminarmente affermata d’ufficio l’ammissibilità del ricorso, nonostante che
il Pubblico ministero formalmente deduca (in apertura delle sue considerazioni
in diritto) solo vizi di carenza e illogicità di motivazione ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e) c.p.p., che a mente dell’art. 325.l c.p.p. non sono
ammessi per i ricorsi in materia di sequestri (essendo i ricorsi consentiti solo
per violazione di legge).
Infatti,
nelle sue conclusioni il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento
impugnato in quanto illegittimo per violazione di legge e, quel che più conta,
nella sua impugnazione formula soprattutto censure di diritto in ordine all’applicabilità
dell’art. 4, comma 4 bis, legge 401/1989 e alla compatibilità della norma con i
diritto comunitario.
Quindi,
nonostante il richiamo iniziale, si tratta di impugnazione per violazione di
legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) c.p.p.
Va inoltre
ribadita l’esclusione dal procedimento del CONI (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano), già disposta con ordinanza letta all’udienza camerale del 26/4/2004.
Il CONI ha
giustificato la sua pretesa legittimazione al procedimento sia come parte civile
costituita, sia in base all’art. 90 c.p.p.
Questa norma
attribuisce alle persone offese, cioè



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