Alle Direzioni regionali e provinciali
del lavoro
All'INPS Direzione centrale ispettorato
All'INAIL Direzione centrale
ispettorato
All'ENPALS Direzione generale -
Servizio contributi e vigilanza
All'INPGI Direzione per la riscossione
dei contributi e vigilanza
All'IPSEMA Direzione per la riscossione
dei contributi e vigilanza
All'ENASARCO Unità organizzativa
vigilanza e coordinamento
e p.c.
All'Agenzia delle entrate Direzione
centrale accertamento
Comando Carabinieri ispettorato del
lavoro
Comando Generale della Guardia di
finanza
Alla Direzione generale per la tutela
delle condizioni di lavoro
Al SECIN
Alla provincia autonoma di Bolzano
Alla provincia autonoma di Trento
Alla regione Siciliana Assessorato
lavoro e previdenza sociale Ispettorato
regionale del lavoro
Il decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124, introduce
nell'ordinamento una organica riforma dei servizi di vigilanza in
materia di lavoro, in attuazione della delega legislativa prevista
dall'art. 8, legge 14 febbraio 2003, n. 30, con particolare
riferimento all'organizzazione complessiva e al coordinamento
dell'attività ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia
di lavoro e legislazione sociale, nonchè di quelli comunque
impegnati sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso e
irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza
pubblica.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche a mezzo
della Direzione generale con compiti di direzione e di coordinamento
delle attività ispettive, di cui all'art. 2 del decreto legislativo
n. 124/2004 e della Commissione centrale di coordinamento
dell'attività di vigilanza, assume, nel rispetto delle competenze
affidate alle regioni e alle province autonome, le iniziative di
contrasto al lavoro sommerso e irregolare, provvedendo a vigilare su
tutto il territorio nazionale in materia di rapporti di lavoro e di
livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e
sociali, anche promuovendo l'osservanza complessiva della normativa
di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei
contratti collettivi e della disciplina previdenziale.
La Direzione generale assume compiti di direzione delle attività
ispettive, fornisce direttive operative e svolge attività di
coordinamento nella vigilanza della predetta materia, assicurando
l'esercizio unitario dell'attività ispettiva di competenza del
Ministero del lavoro e degli Enti previdenziali, nonchè
l'uniformità di comportamento dei relativi organi di vigilanza.
Compiti delle Direzioni regionali del lavoro (art. 4)
Alle Direzioni regionali del lavoro (DRL) spetta il compito di
coordinare sul relativo territorio regionale l'attività di vigilanza
in materia, individuando linee operative e priorità di azione sulla
base delle direttive emanate dalla Direzione generale, anche
conformemente agli indirizzi e agli obiettivi individuati dalla
Commissione centrale di coordinamento.
I Direttori regionali, nello svolgere tale attività di
coordinamento, privilegiano un confronto diretto e costante con i
Direttori regionali degli Enti previdenziali e assicurativi,
favorendo ogni ulteriore attività di consultazione e di dialogo e
comunque con incontri di coordinamento che abbiano luogo almeno ogni
tre mesi.
Quanto alla composizione della Commissione regionale di
coordinamento, istituita con decreto del Direttore della DRL,
l'individuazione delle rappresentanze sindacali competenti ad
effettuare la designazione dei rispettivi rappresentanti avviene,
nell'ambito di quelle comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, fra le organizzazioni che a livello regionale hanno
maggiore rappresentatività.
Compiti delle Direzioni provinciali del lavoro (art. 5)
Alle Direzioni provinciali del lavoro (DPL) spetta il compito di
coordinare, nell'ambito territoriale di competenza, l'attività di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale fornendo le
direttive necessarie a razionalizzare l'attività di vigilanza, al
fine di evitare duplicazioni di interventi ed uniformarne le
modalità di esecuzione.
Al fine di garantire una più integrata ed efficace azione
complessiva di contrasto del lavoro irregolare sul territorio e di
evitare duplicità di interventi, deve ravvisarsi, anche a livello
provinciale, l'opportunità di mantenere costanti rapporti con gli
Enti impegnati nell'attività di vigilanza, con particolare
riferimento a INPS e INAIL.
In tal senso, sulla base delle indicazioni fornite dalle DRL e
dalle Commissioni regionali, si ritiene opportuno favorire ogni
attività di consultazione e di dialogo con tutti i soggetti
interessati, da realizzarsi in particolare mediante incontri almeno
trimestrali con i Direttori provinciali di INPS, INAIL, nonchè degli
altri Enti previdenziali.
In ogni caso in cui sia necessario attivare un più stretto
coordinamento operativo di tutti gli organi impegnati nell'azione di
contrasto al lavoro irregolare, sono convocati i CLES, nella
composizione prevista dal decreto legislativo n. 124/2004, che
sostituiscono operativamente le commissioni provinciali di
coordinamento della vigilanza. A tal proposito si ritiene opportuno
precisare che la partecipazione al CLES del Comandante provinciale
della Guardia di finanza, del rappresentante degli Uffici locali
dell'Agenzia delle entrate e del presidente della Commissione
provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'art.
78, comma 4, della legge n. 448/1998, è conseguenza automatica della
previsione normativa e non necessita di alcun ulteriore atto
amministrativo.
A tali organismi spetta, infatti, il ruolo di supporto del
Dirigente, supporto che nelle rispettive sedi nazionale e regionali
è riservato alle apposite Commissioni centrale e regionali di
coordinamento.
Inoltre i CLES dovranno redigere un rapporto trimestrale sullo
stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività
ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli
esiti dell'attività delle Commissioni per l'emersione del lavoro non
regolare.
Ogni anno dovrà essere, altresi', redatta una relazione di sintesi
sull'attività svolta.
Le relazioni trimestrali e annuali dovranno essere inviate alle DRL
che, a loro volta, trasmetteranno i dati elaborati alla Direzione
generale per le valutazioni complessive.
Al fine di predisporre e redigere le relazioni di cui sopra, i CLES
potranno articolarsi in sottocommissioni operative che procederanno
alla necessaria attività di raccolta dati e alla istruttoria di tali
documenti.
Si ritiene opportuno, infine, che il dirigente dell'ufficio, ferma
restando la propria autonomia decisionale e le sue prerogative,
consulti i responsabili dei Servizi ispezione lavoro e politiche del
lavoro, nonchè dell'Ufficio legale, onde acquisire i dati statistici
e le segnalazioni di merito da portare quali elementi di discussione
all'interno dei CLES.
Personale ispettivo (art. 6)
Nulla muta rispetto al passato con riferimento all'esercizio delle
funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale
da parte del personale in forza presso le DRL e le DPL, nonchè del
personale di vigilanza di INPS, INAIL, ENPALS e degli altri Enti per
i quali sussiste la contribuzione obbligatoria nell'ambito
dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali
e contributivi.
Il personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e
provinciali del lavoro, nei limiti del servizio cui è destinato e
secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera
anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.
Ove in occasione della attività ispettiva si riscontri, da parte
del personale di vigilanza degli enti previdenziali, la sussistenza
di un reato perseguibile d'ufficio, le comunicazioni di legge
andranno effettuate direttamente all'Autorità giudiziaria ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale.
Restano evidentemente fermi i poteri di contestazione degli
illeciti amministrativi in capo a tutto il personale di vigilanza,
indipendentemente dal possesso della qualifica di Ispettore del
lavoro, delle DRL e delle DPL, nonchè degli Enti previdenziali.
Competenze delle Direzioni del lavoro (articoli 7 e 8)
Le Direzioni del lavoro hanno competenza generale in materia di
vigilanza sulla tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione
sociale ovunque sia prestata attività lavorativa, prescindendo dalla
specifica tipologia contrattuale adottata dalle parti contraenti.
Al personale delle DPL è affidato anche il compito di svolgere
attività di prevenzione e promozione finalizzata al rispetto della
normativa lavoristica e previdenziale, su questioni di rilevanza
generale, nonchè sulle novità legislative e interpretative. Tali
iniziative sono organizzate dalle DRL e dalle DPL, anche in concorso
con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali, che ne
stabiliscono le modalità di svolgimento.
Le problematiche trattate nel corso di tali attività non possono
riguardare, peraltro, singoli casi concreti o problemi particolari di
interesse aziendale, essendo questi prerogativa tipica dei consulenti
del lavoro e delle altre figure professionali di cui alla legge n.
12/1979.
Nel corso di tali iniziative, che possono aver luogo anche presso
le aziende, il personale, ove rivesta qualifica ispettiva, non
esercita funzioni di vigilanza nè puo' svolgere alcuna attività di
accertamento.
L'attività informativa, promozionale e preventiva puo' essere
svolta, altresi', nel corso dell'attività ispettiva qualora emergano
profili di inosservanza e di non corretta applicazione della
normativa, in assenza di rilievi sanzionatori di tipo penale o
amministrativo.
Anche in queste situazioni, il personale ispettivo puo' fornire
chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi
esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero
del lavoro (e degli Enti di previdenza per i profili di competenza).
Sulla base di una apposita convenzione, il cui schema sarà
definito da successivo decreto ministeriale, la Direzione generale e
le DRL e DPL e gli Enti previdenziali, anche d'intesa tra loro,
potranno svolgere attività di informazione ed aggiornamento nei
confronti di enti, datori di lavoro ed associazioni a cura e spese
degli stessi, secondo quanto stabilito dal predetto decreto.
La disciplina sopra descritta non trova applicazione sino
all'emanazione del decreto ministeriale che stabilirà lo schema
delle convenzioni e i relativi profili economici.
Diritto di interpello (art. 9)
Il diritto di interpello compete esclusivamente ad enti pubblici,
associazioni di categoria e ordini professionali.
Tale facoltà consiste nella possibilità di porre alle DPL e agli
Istituti previdenziali quesiti di ordine generale sull'applicazione
delle normative, nelle materie di rispettiva competenza.
Tali quesiti, inoltrati alle sedi competenti esclusivamente in via
telematica, dovranno essere istruiti rispettivamente dalle DPL e
dagli Istituti previdenziali destinatari degli stessi e quindi
tempestivamente inviati alla Direzione generale corredati da apposita
relazione.
Per quanto sopra precisato, in relazione a tale particolare
procedura, le DPL e le sedi periferiche degli Istituti non potranno
dare seguito a quesiti di carattere particolare o proposti dalle
singole aziende.
Peraltro ogni attività di carattere «informativo» nei confronti
delle aziende e dei lavoratori puo' continuare ad essere svolta dal
personale ispettivo, senza che tale attività possa integrare i
requisiti tipici della consulenza del lavoro, che rimane riservata ai
professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979.
Fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali
conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di
lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta
all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della
sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione
degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n. 689/1981)
nonchè dell'applicazione delle sanzioni civili.
Si fa riserva di comunicare l'indirizzo di posta elettronica della
Direzione generale per la trasmissione dei quesiti.
Razionalizzazione dell'attività di vigilanza (art. 10)
In attesa del decreto ministeriale che stabilirà le modalità di
attuazione e il funzionamento della banca dati telematica, al fine di
evitare duplicazione di interventi ispettivi in materia di lavoro
previdenza e assistenza sociale, tutti gli organi di vigilanza
interessati provvedono con la massima tempestività a comunicare
reciprocamente i nominativi dei datori di lavoro ispezionati, secondo
modalità definite sulla base di intese raggiunte a livello regionale
o provinciale.
Tali comunicazioni vanno effettuate mediante indirizzo di posta
elettronica riservato ad uso dei Dirigenti e dei Responsabili dei
servizi ispettivi di DPL, INPS, INAIL e degli altri Enti
previdenziali interessati.
Nell'ottica di un maggior coordinamento e cooperazione, i Direttori
delle DRL istituiscono Gruppi di intervento straordinario in ambito
regionale, nel rispetto delle direttive della Direzione generale,
d'intesa con il Comando nucleo carabinieri presso l'Ispettorato del
lavoro e con le Direzioni regionali di INAIL e INPS.
Il coordinamento del gruppo è affidato, dal Dirigente o dal
responsabile del Settore Ispettivo della DRL, ad uno degli Ispettori
del lavoro che lo compongono.
Nelle more della attuazione del modello unificato di verbale
ispettivo, che costituisce uno strumento unitario di rilevazione
degli illeciti, si sottolinea l'importanza del comma 5 dell'art. 10
per il quale i verbali di accertamento del personale che effettua
vigilanza costituiscono fonte di prova in ordine agli elementi di
fatto acquisiti e documentati e possono essere reciprocamente
utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori
amministrativi e civili di competenza dei relativi organi ispettivi.
L'utilizzabilità diretta delle acquisizioni effettuate dai vari
organi di controllo risulta infatti c
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