Competenza in caso di ‘spamming’. Riservatezza tutelata davanti ai ‘togatì
La privacy
non è affare dei giudici di pace. La competenza sulle controversie relative al
Codice della riservatezza è, infatti, del giudice togato. Per la precisione,
del tribunale in composizione monocratica. Una puntualizzazione necessaria
soprattutto all’indomani della decisione anti-spamming, con conseguente
risarcimento del danno, presa del giudice di pace di Napoli. Decisione che è
capace di innescare una cascata di altri ricorsi della stessa natura. Il
verdetto napoletano, a difesa della privacy di chi si sente insediato dalle
e-mail pubblicitarie, ha suscitato, vista la diffusione del fenomeno dello
spamming, particolare interesse. E alcune associazioni di consumatori hanno
pensato di predisporre una sorta di fac-simile del ricorso. Il rischio è, pero’,
che il destinatario non sia quello giusto. L’articolo 152 del Testo unico sulla
riservatezza, infatti, inizia col prevedere, al comma 1, che «tutte le
controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del
presente Codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono
attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria». Poi, al comma 3 si specifica
che «il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica».
L’interpretazione da seguire è allora una sola: la decisione spetta al giudice
togato e non al giudice di pace. La questione era, con la normativa pre-Codice,
più ambigua. La legge 675 del ’96, infatti, non conteneva, circa la tutela
giurisdizionale, una norma esplicita come invece è l’attuale articolo 152 del
Testo unico. L’unico riferimento alla possibilità di ricorso davanti all’autorità
giudiziaria ordinaria era contenuto nell’articolo 29, che pero’ riguardava solo
la tutela del diritto di accesso agli archivi. Cio’ aveva portato a pensare che
per tutte le altre lesioni del diritto alla privacy si applicassero i principi
processuali generali, con la suddivisione delle competenze sulla base dell’entità
del danno. Ecco perchè è stato possibile assegnare il ricorso sullo spamming,
anteriore al Codice, al giudice di pace. In presenza, pero’, della nuova norma,
che prevede espressamente l’intervento del tribunale monocratico, la via del
contenzioso risulta obbligata e gli spazi del giudice di pace sembrano
inesistenti. Si’, dunque, ai ricorsi antispamming, ma da inoltrare al giudice
togato. Diversamente, rischiano di essere dichiarati inefficaci per difetto di
competenza.
A.Che.
– www.ilsole24ore.com



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