Niente equa riparazione per il mancato rispetto dei termini processuali. Cassazione Civile sezione I, Sentenza n.5386 del 17/03/2004
Impugnazioni ” La nozione di “termine ragionevole” va
riferita alla durata del processo (o causa) nel suo complesso e non al rispetto
dei singoli termini (ordinatori o dilatori) interni al processo medesimo.
Cassazione Civile sezione I, Sentenza n.5386 del 17/03/2004
La
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, all’art 6 paragrafo 1, stabilisce il diritto di ogni persona
all’esame della sua causa entro un termine ragionevole; colui che subisce un
danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione del menzionato
precetto convenzionale, ha diritto ad un’equa riparazione (cio’ ai sensi
dell’art.2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89). Il giudice, pertanto,
nell’accertare il danno, deve considerare la complessità del caso e, in
relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del
procedimento, e, nel determinare la riparazione, deve rilevare solamente il
danno riferibile al periodo eccedente un termine ragionevole. La nozione di
termine ragionevole va riferita alla durata del processo (o causa) nel suo
complesso e non al rispetto dei singoli termini (ordinatori o dilatori) interni
al processo medesimo. Diversamente opinando si verrebbe ad affermare che
qualsiasi inosservanza di un termine interno al processo debba condurre ad una
valutazione di non ragionevolezza, che è pero’ conclusione non coerente con la
normativa prima richiamata, e tale da alterare lo stesso concetto di termine
ragionevole, che verrebbe di fatto a coincidere con quello (ben diverso) di
termine minimo possibile. Lo stesso orientamento giurisprudenziale della Corte
europea dei diritti dell’uomo, peraltro, non pone l’accento sui termini interni,
ma indica (orientativamente) una durata riferita al processo nei singoli gradi,
secondo tempi da verificare poi in concreto, cioè con riguardo alle singole
fattispecie sulla base dei parametri elaborati dalla stessa giurisprudenza della
C.E.D.U. e recepiti nell’art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001.
Cassazione Civile sezione
I, Sentenza n.5386 del 17/03/2004
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione I
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Giovanni LOSAVIO – Presidente
Dott.
Alessandro CRISCUOLO – rel. Consigliere
Dott. Mario
Rosario MORELLI – Consigliere
Dott. Mario
ADAMO – Consigliere
Dott.
Salvatore SALVAGO – Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
S.D.,
elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso l’avvocato GIUSEPPE
RIZZACASA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO GIANNETTA, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente
–
contro
M.G., in
persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
–
controricorrente –
avverso il
decreto della Corte d’Appello di VENEZIA, depositato il 13 dicembre 2001;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio 2003 dal
Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il
ricorrente l’Avvocato RIZZACASA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il p.m.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso
depositato il 14 settembre 2001 D.S. si rivolse alla Corte di appello di
Venezia, chiedendo che – in relazione ad una causa previdenziale da lei promossa
davanti al pretore del lavoro di Bergamo, allo scopo di realizzare il suo
diritto a riscuotere la rendita I.N.A.I.L. per superstiti, in conseguenza della
morte per malattia professionale di suo marito – fosse accertata per l’eccessiva
durata della causa la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata con legge n. 848 del 1955, con condanna del Ministero della
giustizia, in applicazione della legge n. 89 del 2001, a versarle un’equa
riparazione.
A sostegno
della domanda espose:
che il
processo davanti al giudice del lavoro era iniziato con ricorso depositato il 12
maggio 1993 ed era stato deciso con sentenza depositata il 4 settembre 1994, con
la quale la domanda era stata respinta;
che l’appello
era stato proposto il 18 gennaio 1995, la prima udienza era stata fissata al 18
aprile 1996, era stata espletata una consulenza tecnica e il tribunale aveva
deciso la controversia con sentenza depositata il 29 giugno 1998;
che ella
aveva proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, essendo
trascorsi circa sei anni tra la presentazione della domanda in sede
amministrativa all’I.N.A.I.L. (9 settembre 1992) e la definizione del giudizio.
Instaurato il
contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, la Corte di appello
di Venezia, con decreto depositato il 13 dicembre 2001, rigetto’ la domanda e
condanno’ la S. al pagamento delle spese del giudizio, considerando (per quanto
qui rileva):
che, a
seguito del ricorso proposto il 12 maggio 1993, il pretore del lavoro di Bergamo
aveva fissato l’udienza di discussione all’11 ottobre 1993, udienza poi rinviata
(come quella successiva del 29 novembre 1993) su istanza della ricorrente;
che
all’udienza del 27 gennaio 1994 era stato letto il dispositivo della decisione e
la sentenza era stata depositata non il 4 settembre 1994, come affermato in
ricorso, ma l’8 febbraio 1994;
che l’appello
era stato proposto con atto depositato il 18 gennaio 1995, in secondo grado
all’udienza del 18 aprile 1996 era stata ammessa consulenza tecnica, il 24
ottobre 1996 era stato dato incarico al consulente, la discussione era stata
rinviata all’11 giugno 1998 e in detta udienza era stato letto il dispositivo
della sentenza, con cui la domanda dell’attrice era stata respinta.
Su questi
presupposti la Corte di merito, richiamati i principi in tema di equa
riparazione emergenti anche dalla legge n. 89 del 2001, osservo’ che, nel caso
di specie, la controversia iniziata davanti al pretore del lavoro di Bergamo,
avente natura previdenziale, rientrava nel novero di quelle che sia
l’ordinamento interno sia la giurisprudenza della C.E.D.U. ritengono meritevoli
di più celere definizione. Escluse che, per la determinazione dell’effettiva
durata della controversia, andasse considerata la fase amministrativa e calcolo’
che, per i due gradi di giudizio, la durata complessiva era stata inferiore a
cinque anni, perchè, proposto ricorso al pretore in data 12 maggio 1993, la
prima udienza non si sarebbe potuta svolgere prima che fossero trascorsi almeno
75 giorni da quella data, onde il momento iniziale minimo andava collocato al 27
luglio 1993, mentre il giudizio era stato definito con sentenza letta in udienza
l’11 giugno 1998. Aggiunse che tra il deposito della sentenza di primo grado e
la proposizione dell’appello era trascorso un lungo arco di tempo (11 mesi e 10
giorni), mentre per deliberare l’impugnazione e proporla sarebbe stato
sufficiente un tempo di 45 giorni, sicchè la dilatazione della durata
complessiva del processo dovuta a tale condotta della parte andava calcolata in
nove mesi, e rilevo’ che anche il rinvio dell’udienza di discussione davanti al
pretore (dall’11 ottobre 1993 al 27 gennaio 1994) era ricollegarle alla condotta
processuale della parte ricorrente. Giunse quindi alla conclusione che la durata
del processo, per la parte riferibile all’organizzazione giudiziaria, era stata
di tre anni e otto mesi circa, e tale durata, in relazione a due gradi di
giudizio (ancorchè concernente una controversia previdenziale), era da
considerare ragionevole agli effetti dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89, onde nessun indennizzo poteva essere riconosciuto alla S.
Contro il
suddetto decreto quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, articolato su più profili ed illustrato con memoria.
Il Ministero
della Giustizia ha resistito con controricorso.
Motivi
della decisione
La ricorrente
censura il decreto impugnato sostenendo che esso non avrebbe considerato che il
processo riguardava il rito del lavoro (nello specifico, si trattava di
controversia previdenziale), improntato ad esigenze proprie di celerità, con
termini ravvicinati. Richiama, all’uopo, una serie di norme del codice di
procedura civile, in tema di rito del lavoro, ed afferma che il decreto
impugnato avrebbe omesso di considerare che la causa previdenziale era semplice,
senza complicanze e basata soltanto su documenti.
Denunzia,
quindi, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 5, violazione
degli artt.
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