Concorso in Magistratura , ingiusti i quiz preselettivi per gli avvocati. Tar Lazio, Roma, Ordinanza n. 3335 del 06/06/2004
Non è giusto sottoporre soltanto
alcuni dei candidati di un concorso a prove preliminari, esentandone altri,
perchè in tal modo si crea disparità di trattamento dei partecipanti. Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rinviato all’esame della
Corte Costituzionale la questione di legittimità delle norme che regolano il
concorso per esami ad uditore giudiziario nella parte in cui prevedono l’esonero
dalla prova preliminare preselettiva ( i famosi quiz) soltanto per i candidati
in possesso della specializzazione per l’accesso alle professioni legali e non
anche per i candidati in possesso del titolo di avvocato. I Giudici
Amministrativi hanno infatti ritenuto tale distinzione arbitraria ed
irragionevole.
Tar Lazio, Roma, Ordinanza n. 3335 del 06/06/2004
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA
Registro Ordinanze:/ 3335/2004
Registro Generale: 5459/2004
nelle persone dei Signori:
CORRADO CALABRO’ Presidente
ANTONINO SAVO AMODIO Cons.
DAVIDE SORICELLI Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2004
Visto il ricorso 5459/2004 proposto da:
G. C. ed altri
rappresentato e difeso da:
DI PASQUALE AVV. ANTONIO
con domicilio eletto in ROMA
VIA POSTUMIA, 3
presso
DI PASQUALE AVV. ANTONIO
contro
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – CSM
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
e nei confronti di
O B.
e nei confronti di
D. L. C.
e nei confronti di
G. G. P.
per l’annullamento, previa sospensione
dell’esecuzione,
del decreto del ministro della giustizia del
28.2.2004 pubblicato sulla G.U. serie concorso, n. 17 del 2.3.2004 con cui è
stato bandito un concorso, per esami, a trecentoottanta posti di uditore
giudiziario;
del decreto del ministro della giustizia del
23.3.2004 pubblicato sulla G.U. serie concorsi, n. 24 del 26.3.2004 con cui è
stato bandito un concorso, per esami, a trecentocinquanta posti di uditore
giudiziario;
Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione
del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – CSM
Udito il relatore Ref. DAVIDE SORICELLI e udito
altresi’ per le parti gli avv.ti A. Di Pasquale e W. Ferrante;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che i bandi di concorso impugnati
costituiscano esecuzione delle disposizioni di cui al combinato disposto
degli articoli 22, comma 3, della legge 13
febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, salvo che per quanto riguarda la previsione dell’esonero dalla
prova preliminare dei candidati in procinto di conseguire il diploma di scuola
di specializzazione per le professioni legali ovvero la qualità di magistrato
militare, amministrativo o contabile, procuratore o avvocato dello Stato ovvero
di idoneo ad uno degli ultimi tre concorsi, che non è prevista dal citato
articolo 123-bis;
Ritenuto di conseguenza che la sostanza delle
censure dedotte finisca cosi’ con il risolversi nella questione di legittimità
costituzionale delle norme citate nella parte in cui prescrivono la
sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare ovvero nella
parte in cui ” nell’individuare le categorie dei beneficiari dell’esonero da
tale prova ” non darebbero rilevanza ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di
particolare considerazione legislativa;
Ritenuto, per quanto riguarda tali questioni di
costituzionalità, che:
a) la mancata previsione dell’esonero dalla prova
preliminare per i candidati in possesso di titoli di studio post-universitari
(diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente,
dottorato di ricerca) diversi dal diploma di specializzazione per le professioni
legali non appare arbitraria o irragionevole in quanto è coerente con la
normativa disciplinante a regime l’accesso al concorso a uditore giudiziario ed
è comunque giustificata dalla circostanza che la scuola di specializzazione per
le professioni legali ” a differenza degli altri titoli di studio ” è
istituzionalmente preordinata ad offrire al laureato una formazione
post-universitaria finalizzata allo svolgimento delle funzioni di magistrato e
delle professioni di avvocato o notaio;
b) la mancata previsione dell’esonero dalla prova
preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato sembra presentare
profili di arbitrarietà ed irragionevolezza tali da giustificare la
sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale, previa
concessione della tutela cautelare ai ricorrenti in possesso di tale titolo,
apparendo altresi’ grave il pregiudizio derivante dalla necessità di dedicarsi,
in concomitanza con lo svolgimento della professione, alla particolare
preparazione mnemonica occorrente per una prova preliminare all’esame vero e
proprio sulle materie del concorso;
p.q.m.
a) accoglie l’istanza di tutela cautelare fino alla
decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13
febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e rinvia
il seguito del suo esame alla Camera di consiglio che verrà fissata dopo la
comunicazione di tale decisione;
b) per l’effetto dispone che: 1) S.M. G., F. P., S.
F., M.P. S., B. R., M. T. R., M.L. S. siano esonerati dalla sottoposizione a
prova preliminare e ammessi direttamente alle prove scritte dei concorsi per cui
è causa; 2) E.B. sia esonerata dalla sottoposizione a prova preliminare ed
ammessa direttamente alle prove scritte del concorso bandito con D.M. 23.3.2004.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 16 Giugno 2004
IL PRESIDENTE:
IL RELATORE:
Commento all'articolo