Nuovo passo avanti verso le società fi professionisti. Tribunale Roma, Sezione Civile, Ordinanza 16/06/2004
Quella che è stata definita la "lunga marcia" verso le società professionali
segna un nuovo passo avanti. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16 giugno
2004, ha affermato che “non sembrano esservi motivi ostativi a che due
professionisti costituiscano un soggetto giuridico diverso (associativo o
societario) che assuma rapporti giuridici verso terzi, dovendosi invece
verificare nel caso concreto la portata dell’accordo associativo (ossia se abbia
rilievo meramente interno o se sia rilevante anche verso i terzi)”. Si consolida
cosi’ l’indirizzo della giurisprudenza ambrosiana che, con maggiore convinzione,
aveva riconosciuto nelle associazioni un soggetto autonomo e terzo rispetto ai
soci sottoscrittori, aprendo la strada al riconoscimento delle società
professionali. La decisione del Tribunale di Roma è significativa in quanto
interviene in carenza del regolamento a cui la legge 266/1997 (la cosiddetta
"legge Bersani") aveva demandato il compito di fissare i requisiti per
l’esercizio in comune delle professioni protette. Per queste, ai sensi dell’art.
2229 del Codice civile, è richiesto il superamento dell’esame di Stato e
l’iscrizione in Albi tenuti dagli Ordini. La mancata emanazione del regolamento
aveva aperto, sia in dottrina che in giurisprudenza, un dibattito sulla
possibilità di costituire o meno società professionali. Con l’ordinanza del 16
giugno 2004, il giudice di Roma ha risolto positivamente la questione,
richiamandosi espressamente alla sentenza n. 4628/1997 della Corte di
Cassazione, che aveva ammesso la rilevanza esterna dei fenomeni associativi per
l’esercizio delle professioni protette. E’ indubbio pero’ che, nella sua
impostazione, l’ordinanza aderisce all’indirizzo del Consiglio di Stato che, nel
parere n. 72/1998, aveva riconosciuto la possibilità, anche in carenza di
regolamento, di costituire società, uffici, enti in forma diversa da quella
stabilita ai sensi dell’art.1 della legge 1815/1939, a seguito dell’abrogazione
del divieto contenuto nell’art.2 del medesimo provvedimento, ad opera della
legge Bersani. Si noti che, secondo il Tribunale di Roma, la questione non è
rappresentata dalla legittimazione dei professionisti a costituire società o
associazioni per l’esercizio in comune delle rispettive attività. Tale
legittimazione è data per acquisita e costituisce il presupposto sulla base del
quale spetta al giudice della controversia accertare se, o in che termini, a
tale accordo i professionisti abbiano, o meno, voluto attribuire rilevanza nei
confronti dei terzi. Nel caso concreto, il giudice ha dedotto la rilevanza
esterna dell’associazione professionale dalla circostanza per cui i soci
fondatori “hanno fatturato la locazione dello studio all’associazione; hanno
espressamente pattuito che le utenze sarebbero state intestate all’associazione
(art.8); hanno stabilito che per quanto riguardava i rapporti con i terzi si
applicava all’associazione la disciplina delle associazioni non riconosciute
(art.11)”. Vero è, pero’, che il quadro normativo di riferimento in materia di
esercizio sociale delle professioni protette rimane alquanto incerto e
contraddittorio a fronte della sempre più pressante richiesta dei
professionisti di essere dotati di strumenti competitivi sul mercato, interno ed
esterno. E’, dunque, arrivato il momento di riconsiderare più attentamente la
proposta, lanciata dal Sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti di mettere
finalmente mano al regolamento previsto dalla legge Bersani, coerentemente con
l’impostazione del decreto La Loggia che considera le professioni protette tra
le materia di legislazione esclusiva dello Stato.
Antonio Maria Leozappa –
www.ilsole24ore.com



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