Civile

Niente cessione del contratto senza il consenso del locatore. Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 10485 del 01/06/2004

Locazione a uso commerciale
– In caso di cessione del contratto di locazione senza il consenso del locatore,
tutti i conduttori cedenti e cessionari sono solidalmente obbligati nei
confronti del locatore ceduto per le obbligazioni discendenti dal contratto di
locazione, oggetto di cessione.

 

 

E’ orientamento consolidato
della giurisprudenza italiana che, in materia di locazioni, in caso di cessione
‑ senza il consenso del locatore – del contratto di locazione insieme
all’azienda ai sensi dell’articolo 36 della legge 392/78 (c.d. dell’equo
canone), il conduttore cedente ‑ che non sia stato liberato dal locatore ceduto
‑ risponde solidalmente dell’inadempimento del cessionario. Questa forma di
obbligazione di garanzia trova il suo fondamento nel potere esclusivo di scelta
del cessionario da parte del cedente e nella corrispondente esigenza di tenere
il locatore ‑ che a tale scelta non ha titolo ‑ indenne dalle negative
conseguenze che possano derivarne. Inoltre, essa trova applicazione anche nelle
ipotesi di c.d. cessioni intermedie, e cioè qualora alla prima cessione ne
segua una seconda ad opera del cessionario, con la conseguenza che l’originario
conduttore e primo cedente rimane obbligato in solido con l’ultimo cessionario
per le obbligazioni di costui, essendo tenuto a rispondere del meccanismo dei
subentri automatici da lui posto in essere e che il locatore non puo’ evitare.
(vedi Cassazione Civile 17201/02; 894/86; 2435/89). Nel caso de quo, il
cessionario è subentrato nei rapporti preesistenti, ai quali peraltro il ceduto
rimane vincolato, ed il tutto riproduce il fenomeno noto sotto il nome di
“successione cumulativa”: espressione che, benchè contraddittoria, indica
chiaramente la permanenza dell’obbligo originario.Pertanto, ai sensi dell’art 36
legge 392/78 ,in caso di cessione del contratto di locazione, il conduttore
cedente risponde solidalmente nei confronti del locatore ceduto delle
obbligazioni scadute successivamente alla cessione, ma anche il conduttore
cessionario risponde solidalmente verso il locatore ceduto delle obbligazioni
non adempiute dal cedente.

 

 

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n.
10485 del 01/06/2004

 

Svolgimento del processo

 

Con citazione
notificata il 12 aprile 1989 C. Franco ed Angelo e M. Irene convenivano davanti
al Tribunale di Genova G. Liliana, assumendo che erano proprietari locatori dei
locali, siti in Genova, corso Sardegna 331 e 333, già condotti in locazione
dalla convenuta che vi esercitava attività di lavanderia; che i locali erano
stati ceduti alla convenuta, ai sensi dell’articolo 36 legge 392/78 da S.
Flores; che a questa i locali erano stati ceduti dall’originario conduttore G.
Ignazio; che essi attori mai avevano liberato i vari cedenti e cessionari nel
corso delle cessioni; che ai locali erano stati cagionati gravi danni durante la
locazione, dei quali ne chiedevano il risarcimento.

La G. chiamava in giudizio la S. ed il G., per essere dagli stessi manlevata.

Questi si costituivano e resistevano.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 12 aprile 1995, condannava il G., in
solido con la S. e la G. al pagamento della somma di lire 20.710.000, nonchè
queste ultime due al pagamento della somma di lire 2.670.000, oltre interessi
rivalutazione.

Avverso questa sentenza proponevano appello il G., la S. e la G..

La Corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 28 aprile 2000,
condannava la G., la S. ed il G. in solido e con diritto di rivalsa degli ultimi
due nei confronti della G., al pagamento agli attori della somma di lire
8.630.000, oltre rivalutazione ed interessi. Condannava il solo G. al pagamento
nei confronti degli attori della somma di lire 2.300.000

Riteneva la Corte di appello, per la parte che qui interessa, che gli attori
avevano esteso la domanda in primo grado nei confronti dei chiamati in causa;
che, a norma dell’articolo 36 legge 392/78, obbligata principale alla
restituzione della cosa locata in buono stato locativo . era esclusivamente la
G., quale ultima conduttrice, mentre gli altri due precedenti conduttori erano
solo solidalmente obbligati con la stessa nei confronti dei locatori; che,
conseguentemente, fatto salvo il danno relativo ad un servizio igienico, pari a
lire 2.300.000 cagionato dal G., che veniva condannato direttamente al pagamento
nei confronti degli attori, per tutti gli altri danni (per i quali non era stata
raggiunta la prova certa di chi fosse l’autore tra i tre conduttori) il
risarcimento doveva ricadere esclusivamente sulla G., nell’ambito del rapporto
interno, poichè essa era l’obbligata principale alla restituzione dell’immobile
in buono stato locativo ai locatori.

Riteneva poi la Corte di merito che detti danni all’immobile andassero limitati,
in ogni caso, a soli quelli accertati come verificatisi nel corso dell’intero
periodo di locazione, e quindi complessivamente in lire 8.630.000.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. Liliana.

Resistono con controricorso gli attori.

Non si sono costituiti gli altri intimati.

Motivi della decisione

1. Con il
primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione di legge per errata
interpretazione del disposto dell’articolo 36 legge 392/78, la violazione di
legge per inosservanza dei principi generali in materia di obbligazioni ed in
particolare dell’articolo 1299 Cc, in tema di regresso fra condebitori solidali,
nonchè la violazione di legge per inosservanza del disposto dell’articolo 1588
Cc in materia di locazione.

Secondo la ricorrente l’articolo 36 della legge 392/78 prevede l’obbligo
solidale del cedente l’azienda nei confronti del locatore per le obbligazioni
derivanti dal rapporto locatizio. Ritiene la ricorrente che correttamente il
primo giudice aveva rilevato che sulla base di detta norma sussiste una
solidarietà “discendente” tra i successivi conduttori, per cui sussisteva una
responsabilità del primo (G.) per l’intero importo liquidato, per il secondo
(S.) solo per le obbligazioni proprie e della successiva ed ultima (G.), la
quale era poi responsabile solo per le proprie (dal 1986 al 1988).

Lamenta la ricorrente che il giudice di appello, sovvertendo detta impostazione,
aveva invece ritenuto la solidarietà nel debito di tutti i conduttori, con un
diritto di rivalsa dei primi due nei suoi confronti, sul rilievo che, essendo
essa l’ultima conduttrice cessionaria, l’obbligazione del risarcimento dei danni
all’immobile locato grava su di essa. Sostiene la ricorrente, invece, che essa
aveva chiamato in causa i precedenti conduttori, proprio per essere dagli stessi
manlevata nei confronti del locatore per fatti riferibili alle precedenti
locazioni.

Secondo la ricorrente a lei era imputabile il solo danno relativo alla rimozione
del perlinato, pari a lire 400.000, mentre gli altri danni erano imputabili ai
precedenti conduttori; cosi’ operando la Corte di merito ha fatto errata
applicazione dell’articolo 1588 Cc, che dispone che il conduttore è
responsabile del deterioramento della cosa che interviene nel corso della
locazione, qualora non provi che tali danni siano accaduti per causa a lui non
imputabile, nonchè dell’articolo 1299 Cc, che stabilisce il diritto di regresso
del condebitore, che abbia pagato l’intero debito, per il pagamento della parte
di ciascuno di essi.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto dell’obbligo solidale e
del regresso dei condebitori, l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna
diretta dei precedenti conduttori e/o manleva e garanzia per i danni da loro
provocati, nonchè l’omessa od erronea valutazione delle risultanze probatorie
in punto di riferibilità di danni.

La ricorrente lamenta che senza valida motivazione essa sia stata ritenuta
responsabile di tutti i danni, anche di quelli precedenti alla sua locazione,
mentre degli stessi dovevano rispondere i precedenti conduttori direttamente,
ovvero, nel caso di ritenuta solidarietà, doveva essere accolta la sua domanda
di rivalsa; che il Tribunale aveva rilevato correttamente chi erano gli autori
dei danni, riportandosi alle conclusioni del ctu ed alle deposizioni
testimoniali nonchè alle dichiarazioni dell’attore Franco C..

3.1. Ritiene questa Corte che i due motivi, essendo strettamente connessi,
vadano esaminati congiuntamente.

Essi sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

Osserva preliminarmente questa Corte che in materia di locazioni, in caso di
cessione ‑ senza il consenso del locatore – del contratto di locazione insieme
all’azienda ai sensi dell’articolo 36 della legge 392/78 (c.d. dell’equo
canone), il conduttore cedente ‑ che non sia stato liberato dal locatore ceduto
‑ risponde solidalmente dell’inadempimento del cessionario. Tale obbligazione di
garanzia, il cui fondamento va ravvisato nel potere esclusivo di scelta del
cessionario da parte del cedente e nella corrispondente esigenza di tenere il
locatore ‑ che a tale scelta non ha titolo ‑ indenne dalle negative conseguenze
che possano derivarne, trova applicazione anche nelle ipotesi di c.d. cessioni
intermedie, e cioè qualora alla prima cessione ne segua una seconda ad opera
del cessionario, con la conseguenza che l’originario conduttore e primo cedente
rimane obbligato in solido con l’ultimo cessionario per le obbligazioni di
costui, essendo tenuto a rispondere del meccanismo dei subentri automatici da
lui posto in essere e che il locatore non puo’. evitare (Cassazione 17201/02;
894/86; 2435/89).

3.2. Il primo problema che si pone è se, viceversa, anche il cessionario
conduttore sia responsabile nei confronti del locatore ceduto delle obbligazioni
a carico del conduttore cedente e da questi non adempiute.

Sul punto l’articolo 36 legge 392/78 tace.

Ne consegue che, trattandosi di cessione di contratto, operano i principi
generali fissati per detto istituto e segnatamente dagli articoli 1408 e 1409 Cc.

Il cessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi del cedente, che non
siano estinti prima della cessione.

Poichè il cessionario è entrato nei rapporti preesistenti, ai quali peraltro
il ceduto rimane vincolato, codesta moltiplicazione delle posizioni soggettive
passive dei rapporti riproduce il fenomeno noto sotto il nome di “successione
cumulativa”: espressione che, benchè contraddittoria, indica chiaramente la
permanenza dell’obbligo originario, quindi l’identità dell’obbligo, di cui ora
rispondono il vecchio ed il nuovo debitore.

Ne consegue che, coordinando l’articolo 36 legge 392/78 con i principi in tema
di cessione del contratto, in caso di cessione del contratto di locazione
nell’ipotesi di cui al cit. articolo 36, il conduttore cedente risponde
solidalmente nei confronti del locatore ceduto delle obbligazioni scadute
successivamente alla cessione, ma anche il conduttore cessionario risponde
solidalmente verso il locatore ceduto (salva diversa volontà delle parti) delle
obbligazioni non adempiute dal cedente.

Per i principi esposti al punto 3.legge, cio’ vale anche nell’ipotesi di
cessioni intermedie, per cui tutti i conduttori cedenti e cessionari, sono
solidalmente obbligati nei confronti del locatore ceduto per le obbligazioni
discendenti dal contratto di locazione, oggetto di cessione.

3.3. La questione posta dalla dottrina, in tema di cessione di contratto in
generale, e cioè che non di obbligazione solidale si tratterebbe, ma di
responsabilità sussidiaria o subordinata, con la conseguenza che il creditore
ceduto avrebbe l’onere prima di chiedere l’adempimento al cessionario di
rivolgersi al cedente, non puo’ essere condivisa, poichè essa finisce per
introdurre anche in questa ipotesi una sorta di beneficium ordinis, che è stato
invece costantemente escluso dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione Su, 5572/79 e
2517/95).

Ne consegue che non è corretta la censura della ricorrente, secondo cui,
riportandosi alla motivazione della sentenza di primo grado, dei danni
pretesamene verificatisi nel periodo precedente a quello della sua locazione non
poteva essere chiamata a rispondere.

Pertanto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità
solidale di tutti i conduttori succedutisi per effetto delle cessioni di
contratto nei confronti dei locatori.

4.1. Sennonchè, una volta ritenuto che trattasi di obbligazione solidale, i
rapporti interni tra gli stessi sono regolati dall’articolo 1298 Cc, per cui
l’obbligazione si divide secondo le parti che fanno carico a ciascuno dei
debitori solidali e, se non risulta diversamente, le parti si presumono eguali.

La Corte di merito ha invece ritenuto che, poichè la G. era l’ultima
cessionaria del contratto, e quindi a questa faceva carico l’obbligo di
restituire i locali in buono stato locativo a norma dell’articolo 1590 su di
essa gravasse per intero, nell’ambito dei rapporti, interni, l’obbligo del
risarcimento del danno alla cosa locata.

Il principio non puo’ essere condiviso.

4.2. Infatti la sentenza impugnata confonde l’obbligo di restituzione della cosa
locata in buono stato locativo, che è sancito dall’articolo 1590 Cc, con
l’obbligo del risarcimento del danno per deterioramento della cosa locata,
previsto dall’articolo 1588 Cc.

Il fatto che la prestazione di restituzione della cosa locata in buono stato
locativo sia esigibile solo alla fine della locazione e quindi, in caso di
cessione di contratto, solo dall’ultimo cessionario, non comporta che, l’obbligo
di non deteriorare la cosa locata sorga solo alla scadenza del contratto.

Infatti l’obbligo del conduttore di osservare nell’uso della cosa locata la
diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell’articolo 1587 n. 1 Cc, è
sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall’altro obbligo,
sancito dall’articolo 1590, di restituire, al termine del rapporto, la cosa
locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicchè il locatore ha
diritto di esigere in ogni tempo l’osservanza dell’obbligazione di cui
all’articolo 1587 n. 1 e di agire nei confronti del conduttore inadempiente sia
per la risoluzione del contratto, sia per la riduzione in pristino o
l’esecuzione delle necessarie opere di manutenzione, ed in ogni caso per il
risarcimento dei danni (Cassazione 8385/95; 4488/85).

Cio’ comporta che l’obbligo del risarcimento del danno sorge nel momento stesso
in cui il danno è prodotto, come emerge dall’articolo 1588 Cc.

Ne consegue che, nel caso di cessione di contratto di locazione, l’obbligo di

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