AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI – DELIBERAZIONE 9 Giugno 2004 – Acquisti di cosa futura, gestione INAIL. (Deliberazione n. 105). (GU n. 156 del 6-7-2004 )
AUTORITA’ PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 9 Giugno 2004
Acquisti di cosa futura, gestione INAIL. (Deliberazione n. 105).
IL CONSIGLIO
Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto.
Questa Autorità è stata interessata della problematica relativa
ad affidamenti di lavori pubblici effettuati dall'INAIL, in deroga
alla disciplina normativa e regolamentare di settore, mediante il
ricorso all'istituto della compravendita di cosa futura, ai sensi
dell'art. 1472 del codice civile.
Dato il rilievo della questione si è ritenuto opportuno esaminare
la fattispecie di cui trattasi al fine di fornire chiarimenti ed
indirizzi agli operatori del settore.
Ritenuto in diritto.
Preliminarmente deve rilevarsi che questa Autorità si è già
espressa in merito a procedure concorsuali difformi da quelle
previste nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, in particolare nella determinazione n. 22 del
30 luglio 2002, nella quale è stato espresso avviso per cui non è
consentito realizzare opere pubbliche o di pubblico interesse o
destinate ad un uso pubblico mediante schemi procedimentali
differenti rispetto a quelli specificamente disciplinati dalla legge
quadro e, più in generale, dalla normativa di settore.
Deve, infatti, evidenziarsi che l'art. 19, comma 1, della legge n.
109/1994 e successive modificazioni stabilisce espressamente che i
«lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di
lavori pubblici, salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6» (lavori
in economia).
Le suddette procedure di aggiudicazione rappresentano, dunque,
l'ordinario sistema di affidamento delle opere pubbliche.
Conseguentemente, deve ritenersi che il ricorso alla compravendita
di cosa futura, disciplinato dall'art. 1472 del codice civile,
costituisce un'ipotesi eccezionale e marginale per l'acquisizione di
immobili da parte di pubbliche amministrazioni, dovendo queste ultime
sempre valutare preventivamente la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie di realizzazione delle opere pubbliche di cui
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e,
solo ove ne verifichino la non praticabilità in relazione a
specialissime, motivate e documentate esigenze di celerità,
funzionalità ed economicità, scelgano di acquisire l'immobile
secondo la procedura della compravendita di cosa futura. Valutazioni,
queste, indispensabili affinchè l'agire amministrativo possa
considerarsi conforme ai principi costituzionali del buon andamento,
della trasparenza, dell'efficienza ed economicità.
E' quanto affermato, sull'argomento, anche dall'adunanza generale
del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2000, che con parere n. 38/99
(e precedenti pareri, n. 1368/93, 1046/96 e 596/99), ha individuato
le circostanze eccezionali in presenza delle quali appare possibile
ricorrere a tale tipologia contrattuale.
L'adunanza generale, infatti, condividendo le preoccupazioni
espresse anche dalla Corte dei conti (Sez. Contr. Stato 24 novembre
1995, n. 150), in merito al possibile abuso del ricorso alla
compravendita di cosa futura per l'acquisizione di un'opera pubblica
con finalità, o quanto meno, risultati elusivi della normativa
interna e comunitaria in tema di appalti di opere pubbliche, ha
sostenuto la necessità di apporre rigorosi limiti esterni ed interni
al potere di contrattare in questa forma, che cosi' possono
riassumersi: a) l'espletamento di una preventiva gara informale,
qualora l'area non sia puntualmente localizzabile; b) l'immobile da
acquistare possegga caratteristiche che lo rendono infungibile, per
effetto ad esempio, della localizzazione in una specifica zona del
territorio; c) l'immobile abbia la destinazione urbanistica prevista
dal PRG; d) sia compiuta una valutazione costi-benefici; e) il titolo
di proprietà dell'area deve essere acquisito dal venditore in epoca
«non sospetta» rispetto alla determinazione dell'amministrazione di
munirsi del bene; f) l'oggetto del contratto sia esaustivamente
determinato sin dal momento della stipula; g) verifica del possesso,
da parte del venditore, di sufficienti requisiti di capacità
economica che valgano ad assicurare in via preventiva l'adempimento
delle obbligazioni contrattuali, requisiti che devono preesistere
alla stipulazione del contratto.
Precisa, inoltre, l'adunanza generale, che per il legittimo ricors



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