AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI – DELIBERAZIONE 9 Giugno 2004 – Acquisti di cosa futura, gestione INAIL. (Deliberazione n. 105). (GU n. 156 del 6-7-2004 )

AUTORITA’ PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 9 Giugno 2004

Acquisti di cosa futura, gestione INAIL. (Deliberazione n. 105).
                            IL CONSIGLIO
  Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto.
  Questa  Autorità  è stata interessata della problematica relativa
ad  affidamenti  di  lavori pubblici effettuati dall'INAIL, in deroga
alla  disciplina  normativa  e  regolamentare di settore, mediante il
ricorso  all'istituto  della  compravendita  di cosa futura, ai sensi
dell'art. 1472 del codice civile.
  Dato  il rilievo della questione si è ritenuto opportuno esaminare
la  fattispecie  di  cui  trattasi  al fine di fornire chiarimenti ed
indirizzi agli operatori del settore.
Ritenuto in diritto.
  Preliminarmente  deve  rilevarsi  che  questa  Autorità si è già
espressa  in  merito  a  procedure  concorsuali  difformi  da  quelle
previste   nella   legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
modificazioni,   in   particolare  nella  determinazione  n.  22  del
30 luglio  2002,  nella quale è stato espresso avviso per cui non è
consentito  realizzare  opere  pubbliche  o  di  pubblico interesse o
destinate   ad   un   uso  pubblico  mediante  schemi  procedimentali
differenti  rispetto a quelli specificamente disciplinati dalla legge
quadro e, più in generale, dalla normativa di settore.
  Deve,  infatti, evidenziarsi che l'art. 19, comma 1, della legge n.
109/1994  e  successive  modificazioni stabilisce espressamente che i
«lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente  mediante  contratti  di  appalto  o di concessione di
lavori  pubblici, salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6» (lavori
in economia).
  Le  suddette  procedure  di  aggiudicazione  rappresentano, dunque,
l'ordinario sistema di affidamento delle opere pubbliche.
  Conseguentemente,  deve ritenersi che il ricorso alla compravendita
di  cosa  futura,  disciplinato  dall'art.  1472  del  codice civile,
costituisce  un'ipotesi eccezionale e marginale per l'acquisizione di
immobili da parte di pubbliche amministrazioni, dovendo queste ultime
sempre  valutare  preventivamente  la  possibilità di ricorrere alle
procedure  ordinarie  di  realizzazione  delle opere pubbliche di cui
alla  legge  11 febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni e,
solo  ove  ne  verifichino  la  non  praticabilità  in  relazione  a
specialissime,   motivate   e   documentate  esigenze  di  celerità,
funzionalità  ed  economicità,  scelgano  di  acquisire  l'immobile
secondo la procedura della compravendita di cosa futura. Valutazioni,
queste,   indispensabili   affinchè   l'agire  amministrativo  possa
considerarsi  conforme ai principi costituzionali del buon andamento,
della trasparenza, dell'efficienza ed economicità.
  E'  quanto  affermato, sull'argomento, anche dall'adunanza generale
del  Consiglio di Stato del 17 febbraio 2000, che con parere n. 38/99
(e  precedenti  pareri, n. 1368/93, 1046/96 e 596/99), ha individuato
le  circostanze  eccezionali in presenza delle quali appare possibile
ricorrere a tale tipologia contrattuale.
  L'adunanza   generale,   infatti,  condividendo  le  preoccupazioni
espresse  anche  dalla Corte dei conti (Sez. Contr. Stato 24 novembre
1995,  n.  150),  in  merito  al  possibile  abuso  del  ricorso alla
compravendita  di cosa futura per l'acquisizione di un'opera pubblica
con  finalità,  o  quanto  meno,  risultati  elusivi della normativa
interna  e  comunitaria  in  tema  di  appalti di opere pubbliche, ha
sostenuto la necessità di apporre rigorosi limiti esterni ed interni
al   potere  di  contrattare  in  questa  forma,  che  cosi'  possono
riassumersi:  a)  l'espletamento  di  una  preventiva gara informale,
qualora  l'area  non sia puntualmente localizzabile; b) l'immobile da
acquistare  possegga  caratteristiche che lo rendono infungibile, per
effetto  ad  esempio,  della localizzazione in una specifica zona del
territorio;  c) l'immobile abbia la destinazione urbanistica prevista
dal PRG; d) sia compiuta una valutazione costi-benefici; e) il titolo
di  proprietà dell'area deve essere acquisito dal venditore in epoca
«non  sospetta»  rispetto alla determinazione dell'amministrazione di
munirsi  del  bene;  f)  l'oggetto  del  contratto sia esaustivamente
determinato  sin dal momento della stipula; g) verifica del possesso,
da  parte  del  venditore,  di  sufficienti  requisiti  di  capacità
economica  che  valgano ad assicurare in via preventiva l'adempimento
delle  obbligazioni  contrattuali,  requisiti  che devono preesistere
alla stipulazione del contratto.
  Precisa, inoltre, l'adunanza generale, che per il legittimo ricors

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