Banche: libretti al portatore, più tutela per gli eredi
Accesso
consentito a tutti i dati del defunto, compresi i libretti al portatore in
possesso di terzi
Eredi più garantiti dopo
l’entrata in vigore del Codice della privacy. Consistenza patrimoniale del
defunto, movimentazioni bancarie, saldi, depositi “al portatoreâ€, anche se
estinti da terzi dopo la data del decesso, sono conoscibili dagli eredi. La
banca è tenuta a comunicare i dati in modo chiaro e comprensibile ma con
l’accortezza di oscurare eventuali informazioni personali riferite a terzi.
Lo ha stabilito il Garante
accogliendo il ricorso di un erede insoddisfatto delle risposte ricevute dalla
banca alla quale aveva chiesto più volte informazioni relative al patrimonio
del fratello deceduto, titolare di libretti e depositi al portatore estinti dopo
la morte dai possessori dei titoli. Nel definire il ricorso, l’Autorità ha
sottolineato una recente precisazione introdotta dal Codice della privacy. Dal 1
gennaio 2004, infatti, uno specifico articolo riconosce espressamente
l’esercizio di alcuni diritti, tra cui il diritto di accesso ai dati personali
dei defunti “a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o
per ragioni familiari meritevoli di protezione†(art. 9 decreto legislativo n.196/2003).
Questa specifica disposizione – ha precisato l’Autorità – conferma
analiticamente in favore dell’erede il diritto di proporre istanza di accesso ai
dati personali del defunto, ma stabilisce che l’esercizio di tale diritto,
contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, non è condizionato da quanto
previsto dal testo unico in materia bancaria. Secondo la banca, infatti, agli
eredi spetta lo stesso diritto di accesso che aveva il defunto, ma con il
limite dei soli dati inerenti al medesimo. Non potendosi stabilire il momento
in cui i libretti sono stati consegnati ad altre persone, questi non
“ricadrebbero†nella successione e non sarebbe quindi possibile fornire i dati
in essi contenuti.
Il Garante ha riconosciuto
invece la legittimità della richiesta dell’erede di conoscere anche il
contenuto delle movimentazioni bancarie e delle informazioni relative ad
eventuali depositi “al portatoreâ€.
Il ricorrente peraltro non
intendeva conoscere dati personali relativi a terzi, ma voleva accedere solo
alle informazioni che riguardano il defunto e di cui è conservata traccia tra
i documenti e le registrazioni contabili, come confermato dall’istituto di
credito.
La banca, attenendosi alle
disposizioni del Garante, dovrà fornire al ricorrente, entro pochi giorni,
tutte le informazioni richieste trasponendole su un supporto cartaceo o
informatico. In caso di difficoltà obiettive, legate alla quantità dei dati e
alla loro dislocazione nei vari documenti, l’istituto di credito puo’ permettere
all’erede di visionare gli atti o di estrarne copia, avendo comunque cura di
oscurare eventuali dati personali riferiti a terzi. Alla banca sono state
addebitate anche le spese del procedimento da liquidare direttamente al
ricorrente.



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