Il Giudice Amminisrtativo perde peso. Riscritta la ripartizione delle competenze con la giurisdizione ordinaria. Corte Costituzionale, Sentenza n. 204 del 06/07/2004

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 depositata
ieri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 1,
del decreto legislativo n. 80 del 1988 in materia di giurisdizione esclusiva
della magistratura amministrativa.

Per la Consulta le controversie in materia di pubblici
servizi possono essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo solo se in esse la pubblica amministrazione agisce esercitando il
suo potere autoritativo.

Ad essere escluse dalla competenza esclusiva del giudice
amministrativo, le controversie in materia di urbanistica ed edilizia ove
l’amministrazione non eserciti un pubblico potere, neppure in via mediata,
facendo ricorso all’uso di strumenti privatistici.

E’ fatto salvo, invece, il potere del giudice amministrativo
di disporre il risarcimento del danno ingiusto, anche attraverso il ricorso alla
reintegrazione in forma specifica. Tale potere, infatti, non rappresenta
l’attribuzione di “nuova materia” alla giuridizione del giudice amminnistrativo
ma rappresenta uno strumento di tutela ulteriore rispetto a quello classico..

La Costituzione ha riconosciuto al giudice amministrativo la
dignità di autorità aordinaria per la tutela, nei confronti della pubblica
amministrazione, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi e, comunque,
di quelle posizioni che non erano state contemplate dalla legge che nel 865
soppresse il contenzioso amministrativo. Nel corso degli anini, poi, si è
assistito ad un progressivo ampliamento della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo (per esempio, relativamente alle impugnazioni degli atti
delle autorità indipendenti e degli accordi tra privati e pubblica
amministrazione) che pero’ si è limitato a specifiche controversie
caratterizzate non tanto dalla genrerica rilevanza pubblicistica quanto
piuttosto dall’intreccio tra diverse posizioni, come gli interessi legittimi e i
diritti soggettivi.

Diverso è il caso della legge 205/2000 che ha introdotto
una competenza esclusiva fondata sulla semplice presenza di un rilevante
pubblico interesse. L’art. 103 della Costituzione, invece, non autorizza in
nulla una simile scelta, visto che affida al legislatore di indicare particolari
materie nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
investe anche diritti soggettivi. Le materie affidate alla giurisdizione
“speciale”, dunque, devono avere un aspetto comune con quelle devolute invece
alla giustizia ordinaria.

Il legislatore puo’ estendere liberamente l’area della
competenza esclusiva ma a patto che lo faccia con riferimento a materie che
rientrerebbero comunque, essendo in questione l’attività della amministrazione
come autorità, nella competenza generale.

In questo modo è escluso che sia sufficiente il generico
coinvolgimento di un pubblico interesse alla controversia perchè questa possa
essere devoluta al giudice ammiinistrativo.

Le disposizioni normative poste al vaglio della Comsulta non
assolvono a questi criteri. Soprattutto censurabile è il riferimento
onnicomprensivo alla natura delle controversie che rientrano nella competenza
esclusiva del magistrato amministrativo. Un riferimento che evita qualsiasi
considerazione sulla natura delle posizioni soggettive interessate e che assegna
la causa al giudice “speciale” sulla sola base di quel generico coinvolgimento
di un pubblico interesse che è naturaliter presente nel settore dei servizi
pubblici.

La Consulta fa poi un passo avanti e chiarisce, modificando
in questo senso la norma censurata, quale tipo di controversia  su pubblici
servizi puo’ rientrare nella competenza giudiziaria amministrativa: si tratta di
quelle cause nelle quali l’amministrazione agisce esercitando il suo potere
autoritativo oppura utilizza strumenti negoziali sotitutivi del potere
autorizzativo stesso.

(Giovanni Negri ” Il Sole 24 Ore)

 

 



Corte Costituzionale,
 Sentenza n. 204 del 06/07/2004

 

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