LEGGE 05/07/2004 n. 166 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza. (GU n. 156 del 6-7-2004 )


LEGGE 5 Luglio 2004, n. 166  – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza. (GU n. 156 del 6-7-2004 ) 
 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni
correttive  ed  integrative  della  normativa sulle grandi imprese in
stato  di  insolvenza,  è  convertito  in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 5 luglio 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Marzano,   Ministro   delle   attività
                              produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
                                —-
 
                         LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 2952):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)  e  dal  Ministro  delle  attività produttive
          (Marzano) il 7 maggio 2004.
              Assegnato  alla 10ª commissione (Attività produttive),
          in  sede  referente,  il  7  maggio  2004  con parere delle
          commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª e 14ª.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull’esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalità, l’11 e 12 maggio 2004.
              Esaminato  dalla  10ª commissione il 18, 19, 25 maggio;
          15 e 16 giugno 2004.
              Esaminato in aula ed approvato il 16 giugno 2004.
          Camera dei deputati (atto n. 5072):
              Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in
          sede  referente,  il 22 giugno 2004 con pareri del Comitato
          per  la  legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XI,
          XIII e XIV.
              Esaminato dalla X commissione il 22 giugno 2004.
              Esaminato  in  aula  il  30 giugno 2004 ed approvato il
          1° luglio 2004.
 

 
                                                             Allegato
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
               AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 119
 
   L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
   ”  ART.  1.  – (Funzioni del commissario straordinario e programmi
per  le imprese del gruppo). – 1. All’articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre  2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio  2004, n. 39, di seguito denominato: “decreto-legge n. 347”,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al comma 1, le parole: “svolge anche le funzioni attribuite al
commissario  giudiziale  di cui al decreto legislativo n. 270 e” sono
soppresse;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   “1-bis.   Il   giudice  delegato,  prima  dell’autorizzazione  del
programma   di  ristrutturazione,  puo’  autorizzare  il  commissario
straordinario  al  pagamento  di creditori anteriori, quando cio’ sia
necessario  per  evitare  un  grave  pregiudizio  alla  continuazione
dell’attività d’impresa o alla consistenza patrimoniale dell’impresa
stessa”;
   c) il comma 2 è abrogato;
   d)  al  comma  3,  le  parole: “Il commissario straordinario” sono
sostituite  dalle  seguenti:  “Quando  ricorrono le condizioni di cui
all’articolo  81  del  decreto  legislativo  n.  270,  il commissario
straordinario”,  e  le  parole:  “al tribunale di cui all’articolo 2,
comma  1”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “al  tribunale  che ha
dichiarato l’insolvenza dell’impresa di cui all’articolo 2, comma 1”;
   e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   “3-bis.  Le  procedure  relative alle imprese del gruppo di cui al
comma  3  possono  attuarsi  unitariamente  a  quella  relativa  alla
capogruppo,   a  norma  dell’articolo  4,  comma  2,  ovvero  in  via
auto-noma,  attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un
programma  di  cessione, nel rispetto dei termini di cui all’articolo
4, commi 2 e 3” “.
   All’articolo 2, al comma 1:
   prima della lettera a), sono inserite le seguenti:
   ”  Oa)  al  comma  1,  la  parola:  “cinque”  è  sostituita dalla
seguente:    “quindici”;   le   parole:   “sentito   il   commissario
straordinario”   sono   sostituite   dalle   seguenti:   “sentiti  il
commissario  straordinario,  ove lo ritenga necessario, e il debitore
nelle  ipotesi  di  cui  all’articolo  3, comma 3” ed è aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo: “La sentenza determina, con riferimento
alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria,  gli  effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in
quanto compatibili”;
   OOa)  al  comma  1-bis,  le  parole: “Qualora il tribunale accerti
l’insussistenza   dell’insolvenza,  ovvero  anche  di  uno  solo  dei
requisiti  previsti dall’articolo 1,” sono sostituite dalle seguenti:
“Qualora  il  tribunale  respinga la richiesta di dichiarazione dello
stato  di insolvenza ovvero accerti l’insussistenza di anche uno solo
dei requisiti previsti dall’articolo 1,” “;
   alla  lettera  b),  capoverso  2-bis, le parole: ” senza ritardo ”
sono sostituite dalla seguente: ” tempestivamente “;
   dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   ”  b-bis)  al  comma  4, le parole: “su richiesta del commissario”
sono sostituite dalle seguenti: “sentito il commissario” “.
   All’articolo 3, al comma 1:
   alla  lettera  b),  le  parole  da: ” e le parole ” fino alla fine
della  lettera sono sostituite dalle seguenti: ” e dopo le parole: “o
ad  alcune  categorie  di essi” sono inserite le seguenti: “nonchè a
società da questi partecipate” “;
   alla lettera c), capoverso c-bis), dopo le parole: ” o società da
questi  partecipate  ”  sono  inserite  le  seguenti:  ”  o società,
costituite   dal  commissario  straordinario,  le  cui  azioni  siano
destinate   ad   essere  attribuite  ai  creditori  per  effetto  del
concordato “;
   alla lettera i), capoverso 6, primo periodo, dopo le parole: ” dei
relativi  importi  e  delle  cause  di  prelazione ” sono aggiunte le
seguenti:  ” ; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non
consentano  l’individuazione  nominativa  dei  soggetti  legittimati,
saranno   ammessi   nell’elenco   i   crediti   relativi  all’importo
complessivo  di  ogni singola categoria di strumenti finanziari “; il
quarto  periodo  è sostituito dal seguente: ” Comunica, inoltre, con
le  stesse  modalità,  il provvedimento di cui al comma 7 “; dopo il
quinto periodo è inserito il seguente: ” I creditori ammessi possono
impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell’articolo 100
del  regio  decreto  16  marzo 1942, n. 267 ” e, al sesto periodo, le
parole:  ” I termini per proporre opposizione ” sono sostituite dalle
seguenti: ” I termini per proporre l’opposizione e l’impugnazione “;
   alla  lettera  l),  capoverso 7, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  ”  Il  giudice  delegato  stabilisce  altresi’ i criteri di
legittimazione  al  voto dei portatori di strumenti finanziari il cui
importo complessivo è già stato ammesso al voto “;
   alla  lettera  m),  il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”
nel  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  “I  creditori che non fanno
pervenire  il proprio voto”, sono inserite le seguenti: “o che non si
legittimano  al  voto”  e le parole: “si ritengono consenzienti” sono
sostituite  dalle seguenti: “si ritengono favorevoli all’approvazione
del concordato” “;
   alla  lettera n), capoverso 9, al secondo periodo, le parole: ” la
maggioranza  di  cui  al  primo periodo del comma 8 ” sono sostituite
dalle seguenti: ” la maggioranza di cui al comma 8 “;
   alla lettera o), capoverso 10, l’ultimo periodo è soppresso.
   All’articolo 4, capoverso ” ART. 4-ter “, al comma 2, le parole: ”
Nel  caso  in  cui  sia stata presentata una proposta di concordato ”
sono  sostituite  dalle  seguenti:  ”  Nel  caso  in  cui  sia  stata
autorizzata la presentazione di una proposta di concordato “.
   Dopo l’articolo 4, sono inseriti i seguenti:
   ”  ART.  4-bis.  –  (Effetti  del  decreto di ammissione immediata
all’amministrazione   straordinaria).   –   1.   All’articolo  2  del
decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
   “2-bis.  Il  decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento
del  debitore  e  l’affidamento  al  commissario  straordinario della
gestione     dell’impresa    e    dell’amministrazione    dei    beni
dell’imprenditore  insolvente.  Determina altresi’ gli effetti di cui
all’articolo  48  del  decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42,
44,  45,  46  e  47  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle
controversie,   anche  in  corso,  relative  a  rapporti  di  diritto
patrimoniale   dell’impresa,   sta   in   giudizio   il   commissario
straordinario”.
   ART.  4-ter.  (Modificazioni  all’articolo  5 del decreto-legge n.
347). – 1. All’articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “Il Ministro delle attività produttive”
sono   sostituite  dalle  seguenti:  “Il  Ministero  delle  attività
produttive”;
   b) al comma 2, le parole: “al Ministro delle attività produttive”
sono   sostituite  dalle  seguenti:  “al  Ministero  delle  attività
produttive”.
   ART.  4-quater. – (Disposizioni in materia di azioni revocatorie).
–  1.  All’articolo  6  del  decreto-legge  n. 347, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “dall’articolo 49” sono sostituite dalle
seguenti:  “dagli  articoli  49  e  91”  e  le  parole:  “anche  dopo
l’autorizzazione  alla  esecuzione del programma di ristrutturazione,
purchè  funzionali,  nell’interesse dei creditori, al raggiungimento
degli obiettivi del programma stesso” sono sostituite dalle seguenti:
“anche  nel  caso  di  autorizzazione all’esecuzione del programma di
ristrutturazione,   purchè  si  traducano  in  un  vantaggio  per  i
creditori”;
   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
   “1-bis.  Nel  caso  in  cui la soddisfazione dei creditori avvenga
attraverso  un  concordato,  si  applica  l’articolo  4-bis, comma 1,
lettera c-bis).
   1-ter.  I  termini  stabiliti dalle disposizioni della sezione III
del  capo  III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di
cui al comma 2 dell’articolo 2. Tale disposizione si applica anche in
tutti i casi di conversione della procedura in fallimento” “.

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