Arbitrato. Solo al tribunale il diritto-dovere di sospendere la decisione. Corte Costituzionale, Sentenza n. 207 del 04/07/2004

Le norme
processuali civili non contrastano con la Costituzione quando non riconoscono
all’arbitro il potere di sospendere il giudizio se dalla decisione del giudice
ordinario dipende la definizione della controversia arbitrale. Di pi’, l’art.
295 del Codice di procedura civile fa riferimento alla sospensione facoltativa
per motivi di opportunità, ma dal momento che la Consulta è orientata ad
escludere per il giudice statale la facoltà di sospensione del processo al di
fuori di casi tassativi, allora viene meno anche la disparità di trattamento
nella quale si potrebbe una eventuale questione di legittimità costituzionale.

 

 


Corte
Costituzionale, Sentenza n. 205 del 06/07/2004


 


Presidente                   ZAGREBELSKY 
  Relatore                   MARINI

Camera di
Consiglio del                        28/04/2004            
  Decisione del      05/07/2004


Deposito del                06/07/2004   

 

Ordinanze di rimessione 631/2003   632/2003  

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

 


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

– Gustavo               
ZAGREBELSKY Presidente

 

– Valerio                
ONIDA            Giudice

 

– Carlo                  
MEZZANOTTE          "

 

– Fernanda             
CONTRI                  "

 

– Guido                  
NEPPI MODONA        "

 

– Piero Alberto        
CAPOTOSTI             "

 

– Annibale              
MARINI                   "

 

– Franco                
BILE                       "

 

– Giovanni Maria      FLICK                    
"

 

– Francesco   AMIRANTE             
"

 


Ugo                            DE SIERVO                    "

 


Romano                     VACCARELLA                 "

 

– Paolo                  
MADDALENA            "

 

– Alfio          
FINOCCHIARO "

– Alfonso               
QUARANTA              "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con n. 2
ordinanze del 10 giugno 2003 dal Collegio arbitrale di Roma negli arbitrati in
corso tra la Federconsorzi in concordato preventivo e la Ceas s.r.l. e la Caso
coop. a r.l., iscritte ai nn. 631 e 632 del registro ordinanze 2003 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell’anno 2003.

 


    Visti
gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;

 


    udito
nella camera di consiglio del 28 aprile
2004 il Giudice relatore Annibale Marini.

 


Ritenuto in fatto

 

    1.” Con due ordinanze, di identico
contenuto, pronunciate nel corso di altrettanti giudizi arbitrali rituali aventi
ad oggetto “rapporti di dare e di avere ( ) dipendenti da attività di
allevamento e di vendita di capi di bestiame”, il Collegio arbitrale di Roma ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 819, secondo
comma, del codice di procedura civile “in quanto non consente agli arbitri, come
invece è consentito al giudice dall’art. 295 del codice di procedura civile, di
disporre la sospensione del giudizio arbitrale nel caso in cui il giudice dello
Stato deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione
della controversia arbitrale”.

 

    Il Collegio rimettente, premesso che di
fronte alle autorità giudiziarie di Perugia e di Roma pendono due processi, uno
penale e l’altro civile, implicanti l’accertamento della effettiva esistenza e
quantità “dei predetti capi di bestiame”, osserva che gli arbitri limitano il
loro giudizio agli effetti civili della fattispecie loro sottoposta, non
estendendone l’ambito anche ai profili penali oggetto di giudizio di fronte al
Tribunale di Perugia; e che, pertanto, cio’ vale ad escludere che la
sopravvenuta pendenza penale integri i presupposti per la sospensione del
giudizio ai sensi dell’art. 819, comma primo, cod. proc. civ.

 

    Peraltro, rileva il rimettente, “pur in
presenza di evidenti ragioni di opportunità” non è consentito agli arbitri di
disporre la sospensione facoltativa del giudizio, prevista, nel giudizio
ordinario, dall’art. 295 cod. proc. civ., posto che la norma impugnata ammette
la sospensione del giudizio arbitrale solo quando “sorge una questione che per
legge non (ne) puo’ costituire oggetto”, laddove l’art. 295 cod. proc. civ.
consente al giudice dello Stato di sospendere il giudizio “in ogni caso in cui
egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui
definizione dipende la decisione della causa”.

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