Non sono anacronistiche e non vialono la Carta fondamentale
le disposizioni del Codice di Procedura penale che consentono al pubblico
ministero di disporre intercettazioni mediante l’impiego di impianti esterni
alla procura ” ad esempio ambientali e telefoniche ” unicamente quando gli
impianti installati intra moenia risultino insufficienti o inidonei e sussitono
eccezionali ragioni d’urgenza. Il principio è stato sancito in relazione
all’art. 268 comma 3 ma anche a quanto previsto dall’art. 271 comma 1 che
dispone l’inutilizzabilità dei risultati ottenuti grazie alle operazioni di
intercettazione qualora non siano state osservate le condizioni dettate. In
particolare la Corte ha osservato che le norme impugnate dal Gip di Firenze n on
incidono sull’obbligo del Pm di esercitare l’azione penale, ma si limitano a
stabilire con finalità di savaguardia di un valore di rango costituzionale, le
garanzie tecniche di espletamento di un mezzo di ricerca della prova
particolarmente invasivo.
Corte
Cpstituzionale, Ordinanza n. 209 del 06/07/2004
Presidente ZAGREBELSKY
Relatore FLICK
Camera di
Consiglio del
07/04/2004 Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004
Ordinanze di rimessione
1075/2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
–
Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
–
Valerio ONIDA Giudice
–
Carlo MEZZANOTTE
"
–
Fernanda CONTRI
"
–
Guido NEPPI MODONA
"
– Piero
Alberto CAPOTOSTI "
–
Annibale
MARINI "
–
Franco
BILE "
– Giovanni Maria
FLICK "
–
Francesco AMIRANTE
"
–
Ugo DE SIERVO
"
–
Romano VACCARELLA "
–
Paolo MADDALENA
"
–
Alfio FINOCCHIARO
"
–
Alfonso QUARANTA
"
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 268,
comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
del 14 ottobre 2003 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Firenze nel procedimento penale a carico di G.G., iscritta al n. 1075 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il
Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
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