Illegittima la modifica al codice deontologico dei Notai relativa alle designazione per le aste degli immobili pubblici. Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n. 5014 del 06/07/2004
Pollice verso della giustizia amministrativa nei confronti del Consiglio
nazionale del notariato per la delega ai consigli distrettuali di designare
direttamente i notai per gli atti di dismissione di immobili pubblici. Secondo i
giudici amministrativi, nonostante la modifica apportata al codice deontologico
successivamente alla sentenza di primo grado, manca ancora qualsiasi specifico
riferimento alla facoltà del singolo di designare tempestivamente un notaio
diverso da quello individuato dal consiglio nazionale distrettuale, sicchè la
disposizione del codice di autoregolamentazione modificativa di quella annullata
dal Tar Perugia, ha un contenuto sostanzialemte identico alla precedente
formulazione, ma con una nuova e diversa motivazione, la quale fa ora
riferimento a “ragioni di uniformità e di struttura del codice di deontologia”
ma che, puo’ servire ad interpretare il dispostivo ma di sicuro non è idonea ad
integrarlo.
Consiglio di Stato,
Sezione IV, Sentenza n. 5014 del 06/07/2004
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n.
8130 del 2003, proposto da
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO,
in persona del Presidente p.t.,
rappresentato e difeso
dall’avv.to Mario Sanino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello
stesso, in Roma, viale Parioli, 180,
c o n t r o
BIAVATI Paolo,
costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’avv.to Mario Rampini ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Giuseppe Fiorilli, in Roma, via Cola di Rienzo,
180,
con l’intervento ad opponendum di
ANDRETTA Carmine,
in proprio e quale Presidente dell’Associazione Notarile
Notai Associati per le Dismissioni Immobiliari e Patrimoniali ” N.A.D.I.P.,
rappresentato e difeso
dagli avv.ti Luca Casagni Lippi e Francesco D’Addario ed elettivamente
domiciliato presso lo studio Gian Marco Grez, in Roma, lungotevere Flaminio, 46
e con l’intervento ad adiuvandum del
CONSIGLIO NOTARILE dei distretti riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,
in persona del Presidente p.t.,
rappresentato e difeso
dall’avv.to Massimo Luciani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello
stesso, in Roma, via Bocca di Leone, 78,
per l’annullamento
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria 20 maggio 2003, n. 389.
Visto il ricorso, con
i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio dell’appellato;
Visto l’atto di
intervento ad opponendum di ANDRETTA Carmine;
Visto l’atto di
intervento ad adiuvandum del CONSIGLIO NOTARILE dei distretti
riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
Visti gli atti tutti
della causa;
Data per letta, alla
pubblica udienza del 25 maggio 2004, la relazione del Consigliere Salvatore
Cacace;
Uditi, alla stessa
udienza, l’avv. Mario Sanino per l’appellante, l’avv.to Mario Rampini per
l’appellato, l’avv.to Luca Casagni Lippi per l’interveniente ad opponendum
e l’avv.to Massimo Luciani per l’interveniente ad adiuvandum;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con la
sentenza indicata in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dal notaio
Paolo Biavati per ottenere l’annullamento della delibera del Consiglio Notarile
di Perugia in data 4 dicembre 2002, con la quale il Consiglio stesso ha deciso
di avocare a sè il potere di distribuire gli incarichi professionali relativi
alla stipula degli atti di dismissione delle unità immobiliari di proprietà
di enti pubblici, nonchè di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o
conseguente, ivi compresa, in subordine, la delibera n. 1/1528 del Consiglio
Nazionale del Notariato, con la quale è stata integrata la voce "b.1.2" del
codice di deontologia notarile.
L’odierno
appellato lamentava in primo grado l’illegittimità:
-
della delibera in data 4 dicembre 2002 del
Consiglio notarile di Perugia, in quanto l’avocazione dallo stesso compiuta
della distribuzione degli incarichi di cui sopra sarebbe stata frutto di una
errata interpretazione delle disposizioni deontologiche; -
in via subordinata, della delibera n. 1/1528 in
data 10 maggio 2002 del Consiglio nazionale del notariato, per violazione
dell’art. 27, comma 1, della legge n. 89/1913 e dell’art. 2 della legge n.
577/1949, oltre che per incompetenza, violazione del principio di gerarchia
delle fonti normative, illogicità manifesta e difetto assoluto dei
presupposti sotto più profili.
Il T.A.R.
ha ritenuto anzitutto che “il Consiglio notarile di Perugia ha fatto diretta e
fedele applicazione del criterio deontologico stabilito a livello nazionale” (
punto 9. sent. ); indi, passando a valutare l’impugnazione della delibera n.
1/1528, ne ha dichiarato l’illegittimità, ritenendo fondata la censùra di
violazione dell’art. 27, cit., nonchè erronea applicazione dell’art. 2 della
legge 577/1949 (come modificato dall’art. 16 della legge 220/1991),
incompetenza, violazione del principio di gerarchia delle fonti normative ed
illogicità manifesta, in quanto “in sintesi, la distribuzione preventiva degli
incarichi (o meglio, dei contingenti di incarichi) assumibili, rappresenta
un’azione preventiva slegata da qualsiasi riferimento a comportamenti
deontologicamente sanzionabili, per di più tale da mortificare essa stessa
direttamente la libertà di scelta (in tutti i casi in cui i clienti
intendessero rivolgersi ad un notaio che avesse già esaurito il numero di
incarichi espletabili), e pertanto estranea all’ambito della deontologia
professionale” ( punto 15. sent. ).
Avverso
tale decisione il Consiglio nazionale del notariato ha proposto appello,
sostenendone l’erroneità sotto diversi aspetti.
Il sig.
Biavati si è costituito in giudizio, premettendo eccezione di inammissibilità
del gravame e comunque chiedendone la reiezione.
E’
intervenuto in giudizio, ad adiuvandum, il CONSIGLIO NOTARILE dei
distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sottolineando il suo
“sicuro interesse … affinchè sia annullata la sentenza gravata e
conseguentemente riconosciuta la legittimità delle impugnate disposizioni del
Codice deontologico di categoria”, in quanto, nella sua qualità di “ente
esponenziale degli interessi dei notai iscritti, è l’organo di
autorganizzazione istituzionalmente titolare della funzione di curare,
nell’ambito territoriale di competenza, il rispetto dei principi deontologici
stabiliti dal Consiglio Nazionale del Notariato” ( pagg. 1 ” 2 mem. del 13
maggio 2004 ).
E’ pure
intervenuto in giudizio, ad opponendum, il notaio ANDRETTA Carmine, in
proprio e quale Presidente dell’Associazione Notarile Notai Associati per le
Dismissioni Immobiliari e Patrimoniali ” N.A.D.I.P., evidenziando, in sintesi,
come gli atti del C.N.N. annullati dal giudice di prime cure ( che hanno
“determinato l’irrilevanza del rapporto di fiducia tra professionista e cliente
mediante l’imposizione autoritativa del notaio, prescindendo dall’eventuale
diversa volontà del soggetto che deve usufruire della prestazione
professionale” ) “imponendo la scelta del professionista e obbligando il notaio
a declinare l’incarico ricevuto in via fiduciaria, sono certamente lesivi di
situazioni giuridiche soggettive non solo dei singoli appartenenti alla
categoria professionale, ma anche dell’Associazione NADIP che quegli stessi
interessi intende tutelare in via collettiva” (pagg. 5 ” 6 mem. in data 11
maggio 2004).
In
prossimità dell’udienza fissata per la discussione del mèrito, tutte le parti
hanno depositato memorie per ribadire e puntualizzare le rispettive domande ed
eccezioni.
La causa è
stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 25 maggio
2004.
D I R I T T O
1.
– Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dal
notaio Paolo Biavati per ottenere l’annullamento della delibera del Consiglio
Notarile di Perugia in data 4 dicembre 2002, con la quale il Consiglio stesso ha
deciso di avocare a sè il potere di distribuire gli incarichi professionali
relativi alla stipula degli atti di dismissione delle unità immobiliari di
proprietà di enti pubblici, nonchè di ogni altro atto presupposto e/o
connesso e/o conseguente, ivi compresa, in subordine, la delibera n. 1/1528
del Consiglio Nazionale del Notariato, con la quale è stata integrata la voce
"b.1.2" del codice di deontologia notarile.
Il T.A.R.
ha ritenuto anzitutto che “il Consiglio notarile di Perugia ha fatto diretta e
fedele applicazione del criterio deontologico stabilito a livello nazionale” (
punto 9. sent. ); indi, passando a valutare l’impugnazione della delibera n.
1/1528, ne ha dichiarato l’illegittimità, ritenendo fondata la censùra di
violazione dell’art. 27, cit., nonchè erronea applicazione dell’art. 2 della
legge 577/1949 (come modificato dall’art. 16 della legge 220/1991),
incompetenza, violazione del principio di gerarchia delle fonti normative ed
illogicità manifesta, in quanto “in sintesi, la distribuzione preventiva degli
incarichi (o meglio, dei contingenti di incarichi) assumibili, rappresenta
un’azione preventiva slegata da qualsiasi riferimento a comportamenti
deontologicamente sanzionabili, per di più tale da mortificare essa stessa
direttamente la libertà di scelta (in tutti i casi in cui i clienti
intendessero rivolgersi ad un notaio che avesse già esaurito il numero di
incarichi espletabili), e pertanto estranea all’ambito della deontologia
professionale” ( punto 15. sent. ).
2.
” La sentenza è appellata dal Consiglio Nazionale del Notariato, che ne deduce
l’erroneità sotto diversi profili.
3.
– Va esaminata in primo luogo l’ammissibilità degli interventi dispiegati in
giudizio.
Nel
processo amministrativo, com’è noto, è ammissibile l’intervento da parte di
enti o soggetti, che vantino un interesse, anche di mero fatto, alla
controversia, purchè detto interesse sia proprio dell’interveniente e sia
autonomo rispetto a quello delle parti necessarie al giudizio ( v. Consiglio
Stato, sez. V, 5 febbraio 1993, n. 220 ).
Alla
stregua di tale principio, deve ritenersi ammissibile l’intervento ad
adiuvandum spiegato dal Consiglio Notarile di Roma, a tutela delle
attribuzioni del Consiglio stesso come soggetto, quale ente esponenziale dei
soggetti ammessi ad esercitare la professione di notaio ( che, si ricordi, non
puo’ consid
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