Insindacabile il Csm nella scelta dei criteri di nomina per gli incarichi. Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n. 1334 del 16/03/2004


La delibera con la quale il Consiglio superiore
della magistratura attribuisce gli uffici direttivi è espressione di
discrezionalità tecnica e non è pertanto censurabile dal giudice
amministrativo, che non puo’ sostituire la propria valutazione a quella
dell’organo di autogoverno della magistratura. Rispetto alla delibera
dell’assemblea plenaria del Csm, anche la proposta della commissione interna,
che interviene nel procedimento con poteri istruttori e consultivi, costituisce
un parere conclusivo, obbligatorio, ma non vincolante, come afferma la
giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato. Infatti, se la proposta della
commissione venisse considerata vincolante, costituirebbe una limitazione al
potere del plenum del Csm. Ma si entrerebbe cosi’ in contraddizione con la
circostanza che la commissione interna altro non è che una articolazione
dell’assemblea plenaria, alla quale sono riferiti gli atti finali del
procedimento. In interpretazione del genere sarebbe anche in contrasto con
quanto disposto dagli articoli 104 e 105 della Costituzione, che disciplina la
struttura del Consiglio superiore della magistratura e i poteri attribuiti a
tale struttura. A dettare queste indicazioni è il Consiglio di Stato, con la
sentenza 1334/2004, intervenuta in occasione del giudizio sul conferimento della
titolarità della sede e delle funzioni di procuratore generale presso una corte
d’appello. La pronuncia riforma la decisione del Tar del Lazio, che aveva
giudicato illegittimo il decreto di assegnazione alle sede e alle funzioni,
sotto diversi profili. Il Consiglio di Stato, in particolare, ha dapprima
giudicato che l’assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura ha
il potere di modificare la proposta della commissione interna, emendandola: la
commissione svolge, infatti, un ruolo a metà tra l’istruttorio e il consultivo.
Il massimo organo della giustizia ammnistrativa ha poi ritenuto che il Csm abbia
valutato in modo ineccepibile i magistrati concorrenti, secondo la prassi
applicativa seguita per il conferimento di uffici direttivi. E cioè dando,
doverosamente, maggior rilievo alla capacità organizzativa mostrata nel corso
della carriera e alla impossibilità per alcuni aspiranti di assicurare la
permanenza nell’ufficio richiesto per il periodo minimo di tre anni, rispetto ad
altri elementi favorevoli, quali la maggiore anzianità, la titolarità di un
ufficio direttivo superiore, la lunga esperienza. Il Consiglio di Stato ha
giudicato tale valutazione conforme ai principi fissati dalle norme primarie e
dai criteri di attuazione di tali norme, e alle linee direttive prefissate dallo
stesso Csm.

 


Domenico Barboni ”

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Consiglio di Stato,
Sezione IV, Sentenza n. 1334 del 16/03/2004


R  E  P  U  B  B  L  I  C 
A     I  T  A  L  I  A  N  A


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 5170/94, proposto da


PREFETTURA DI CHIETI,

     rappresentata
e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata “ex lege"
presso la medesima, in Roma, via dei Portoghesi, 12;


C O N T R O


CAPECCI Maria Thea, CAPECCI
Adelaide e PARDI Maria,

     costituitesi
in giudizio, rappresentate e difese dall’avv. Marcello Russo ed elettivamente
domiciliate, in Roma, via Rocca Sinibalda, 53, presso il dott. Alessandro
Rapino;


E NEI CONFRONTI del


COMUNE di CHIETI,

     non
costituitosi in giudizio;


con l’appello incidentale di


CAPECCI Thea, CAPECCI Adelinda
e PARDI Maria,

     rappresentate,
difese e domiciliate come sopra;


PER L’ANNULLAMENTO

     della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, sede di Pescara,
n. 122 del 1994, “in parte qua".

     Visto
il ricorso con i relativi allegati;

     Visto
l’atto di costituzione in giudizio del soggetto appellato e l’appello
incidentale;

     Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti
gli atti tutti della causa;

     Relatore
alla pubblica udienza dell’11 novembre 2003, il Consigliere Eugenio Mele;
nessuno è presente per le parti;

     Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

     F
A T T O

     Il
ricorso in appello è proposto dalla Prefettura di Chieti esclusivamente contro
il capo della sentenza indicata in epigrafe che condanna la medesima Prefettura
al pagamento delle spese di giudizio nella misura di L.. 800.000.

     E
cio’ in quanto la sentenza di condanna non si è pronunciata affatto sul
provvedimento prefettizio, che era da ritenersi immune da vizi.

     Le
ricorrenti in primo grado, attuale appellate, si costituiscono in giudizio e
resistono al ricorso, rilevando la piena legittimità della sentenza di primo
grado in ordine alle spese e formulando appello incidentale sulla esiguità
della somma liquidata dal Tribunale amministrativo regionale per le spese e per
la mancata individuazione di solidarietà passiva fra le amministrazioni
soccombenti, e riproponendo peraltro le censure assorbite in primo grado avverso
l’atto impugnato in tale sede.

     La
causa è trattenuta per la decisione alla pubblica udienza dell’11 novembre
2003.


D I R I T T O

     L’appello
è infondato.

     Ed
invero, nel giudizio di primo grado l’Amministrazione, attuale appellante, non
solo si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale
dello Stato dell’Aquila, ma in tale sede si è puntualmente difesa, presentando
due memorie, con le quali, oltre ad opporsi sul merito del ricorso, ha altresi’
formulato eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso stesso, sia per
la mancata notifica alla S.p.A. Ferrovie dello Stato e sia per la mancata
precisazione dell’oggetto del ricorso, essendo stati emanati dal Prefetto di
Chieti due distinti provvedimenti.

     Inoltre,
come è chiaramente evincibile dal dispositivo della sentenza impugnata, questa
ha provveduto ad annullare specificamente anche i provvedimenti prefettizi, per
cui non si rinvengono le ragioni di estraneità di tale ultima autorità ad
essere parte della soccombenza e, conseguentemente, dell’addebito delle spese di
giudizio.

     Per
quanto concerne, poi, l’appello incidentale, questo, essendo appunto
“incidentale” e cioè indissolubilmente connesso con l’appello principale, è
inammissibile relativamente alle censure di primo grado, assorbite in tale sede
e riproposte in appello, in quanto l’appello principale non tocca il merito
della controversia, essendo diretto questo esclusivamente contro la condanna
alle spese, ed è parimenti inammissibile, per la parte di esso che si dirige
contro l’esiguità dell’importo delle spese posto a carico dei soccombenti in
primo grado, nonchè avverso la mancata individuazione della solidarietà
passiva fra i soggetti soccombenti. in quanto trattasi di materia equitativa
rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non sindacabile, se non nel caso
di macroscopica illogicità, che, peraltro, come si è appurato specularmente
nel ritenere infondato l’appello principale, non è sussistente nel caso di
specie.

     L’appello
va, pertanto, respinto, ma, in considerazione della soccombenza dell’appello
incidentale, le spese del giudizio di appello possono essere compensate fra le
parti.


P.Q.M.

     Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV),definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

    Spese
del  giudizio di appello compensate.

          Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

          Cosi’
deciso in Roma, addi’ 11 novembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei
signori:

Paolo SALVATORE   –
Presidente

Livia BARBERIO CORSETTI  –
Consigliere

Antonino ANASTASI   –
Consigliere

Anna LEONI    – Consigliere

Eugenio MELE   – Consigliere
est.

L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE 
 


IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16.3.2004

(art. 55, L. 27.4.1982, 186)

     Il Dirigente

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