La Consulta blinda le norme sul patteggiamento allargato. Corte Costituzionale, Sentenza n. 219 del 07/07/2004

Rigettata la questione
di illegittimità  costituzionale delle nuove disposizioni sul patteggiamento
introdotte dalla Legge n. 134 del 12 giugno 2003.


 

 

In relazione
alla  legge 12 giugno 2003, n. 134, intitolata << modifiche al codice di
procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti
>>, è stata sollevata dal Tribunale di Firenze una questione di illegittimità 
costituzionale, ritenendo che la disciplina transitoria prevista nell’art. 5
violi gli artt. 3 e 111 della Costituzione. Tale violazione era riscontrata, in
primo luogo, nella parte in l’articolo in questione dispone l’aumento da due a
cinque anni del tetto di pena entro il quale opera l’istituto dell’applicazione
della pena su richiesta delle parti (andando oltre il termine fissato dall’art.
446, comma 1, del codice di procedura penale), in secondo luogo, nella parte in
cui si impone, su richiesta dell’imputato, una sospensione di quarantacinque
giorni, facendo decorrere tale termine dalla prima udienza utile successiva alla
data di pubblicazione della legge, ed infine, nella parte in cui la disciplina
stessa non si applica nel giudizio abbreviato e nel procedimento a citazione
diretta. In primis, l’incostituzionalità  riguarderebbe l’art. 1 della legge n.
134 del 2003 nella parte in cui, consentendo alle parti di chiedere al giudice
l’applicazione di una pena detentiva che non superi i cinque anni, determina,
del tutto irragionevolmente, un evidente contrasto con il principio della
formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, trasformando in
principio generale l’eccezione prevista dall’art. 111, quinto comma, Cost..

 L’innalzamento da due a cinque anni della pena detentiva che può essere oggetto
di patteggiamento a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., costituisce certamente
un notevole potenziamento di questa forma di ‘giustizia negoziata, ma il comma
1-bis del nuovo testo dell’art. 444 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1 della
legge n. 134 del 2003, stabilisce che <<qualora la pena detentiva superi i due
anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, sono esclusi dal patteggiamento i
procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc.
pen. –
cioè per i delitti espressione di gravi forme di criminalità  organizzata ovvero
commessi con finalità  di terrorismo
–
e i procedimenti nei confronti dei soggetti dichiarati delinquenti abituali,
professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma,
del codice penale>>. Pertanto, per le pene detentive superiori a due anni, il
legislatore ha  previsto una serie di limitazioni di carattere sia oggettivo che
soggettivo, volte a restringere la sfera di operatività  dell’istituto.

Inoltre, veniva
configurato un contrasto con tre fondamentali articoli costituzionali:

– con l’art.
3 Cost., per la previsione, definita irragionevole, di presentare la richiesta
di patteggiamento anche nei dibattimenti già  in corso e quindi anche ove sia già 
stata compiuta una intensa attività  istruttoria, <<cosí frustrando le finalità 
deflative dell’istituto e concedendo un trattamento di favore all’imputato senza
alcun risparmio di risorse per lo Stato>>;

– con l’art.
27 Cost., in quanto verrebbe concesso all’imputato, senza alcuna contropartita,
il ‘premio’ della riduzione della pena sino ad un terzo quando il dibattimento è
stato celebrato pressochè per intero;

– con gli
artt. 111 e 3 Cost.,<<per l’irragionevole ampiezza del termine non inferiore a
quarantacinque giorni concesso all’imputato, per di più riferito alla prima
udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge, cioè ad una
sede, come quella dibattimentale, garantita dalla partecipazione necessaria del
difensore>>.

Il contrasto
con l’art 111 della Cost. sarebbe, poi, ancora più evidente nei processi con una
pluralità  di imputati, in quanto, se la domanda di sospensione del processo è
presentata solo da alcuni, la separazione delle posizioni processuali degli
altri imputati potrebbe rivelarsi del tutto inutile nel caso in cui alla
sospensione non faccia seguito un’effettiva richiesta di applicazione della
pena; nel caso in cui, invece, gli imputati che hanno presentato in concreto la
domanda di sospensione presentino richiesta di patteggiamento, l’accoglimento
della domanda renderebbe il giudice incompatibile a giudicare gli altri
imputati, mentre il rigetto lo renderebbe incompatibile a giudicare gli imputati
che hanno presentato la richiesta. Sicchè il processo dovrebbe comunque e in
ogni caso ricominciare ex novo per alcuni.

Infine,
secondo le obiezioni di incostituzionalità , la richiesta di applicazione della
pena da parte dell’imputato, effettuata in corso di dibattimento, impedirebbe
alla parte civile che “ha già  esercitato il proprio diritto di azione” di
ottenere una decisione in tempi rapidi. Dalle ordinanze emesse dai Tribunali di
Firenze e di Roma emerge che la disciplina transitoria della legge sarebbe da
censurare anche perchè consente di formulare la richiesta di applicazione della
pena nei reati che già  prima della riforma sarebbero stati ‘patteggiabili’ e per
i quali l’imputato non aveva presentato alcuna richiesta.

La Corte
Costituzionale, alla stregua degli orientamenti precedenti(vedi sentenza n.381
del 2001, nonchè, con specifico riferimento al regime transitorio introdotto a
seguito di modifiche concernenti i riti alternativi, ordinanze n. 222 del 2002,
n. 432 e n. 220 del 2001), afferma che <<la possibilità  di presentare richiesta
di patteggiamento anche quando alla data di entrata in vigore della nuova
disciplina risulti decorso il relativo termine, non si pone in contraddizione nè
con le finalità  deflative che ispirano questo rito alternativo, nè con il
principio della ragionevole durata del processo>>. Il patteggiamento, infatti,
consente di accelerare enormemente tutte le procedure ordinarie, e ciò in parte
per la conclusione immediata del processo a seguito di accordo tra le parti ed
in parte per i consistenti limiti all’appellabilità  della sentenza stabiliti
dall’art. 448, comma 2, cod.proc.pen, nel senso che al vantaggio dell’imputato
conseguente alla riduzione della pena consegue la rinuncia alla presentazione
della domanda d’appello.

In relazione
alla questione del termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla prima
udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, la Corte
ritiene che esso non contrasti affatto con il criterio della ragionevole durata
del processo, ma che rappresenta una scelta del tutto giustificata  e corretta
del legislatore.

Il principio
della ragionevole durata del processo è richiamato anche in riferimento alla
posizione della parte civile; l’esclusione di essa nel rito alternativo del
patteggiamento << non incide sul diritto di difesa e sul diritto di agire in
giudizio della stessa, in quanto non pregiudica l’esercizio dell’azione in sede
civile>>, favorendo soltanto le esigenze di speditezza del processo penale.

La questione
maggiormente spinosa risulta, invece, quella della estensione della disciplina
legislativa anche ai reati già  ‘patteggiabili’ prima della riforma; la Corte a
tal riguardo afferma in modo preciso che <<la scelta legislativa appare
giustificata, oltre che da evidenti finalità  deflative, dalle modifiche
contestualmente apportate dalla legge n. 134 del 2003 alla disciplina della
sostituzione delle pene detentive brevi>>. La suddetta legge, raddoppiando i
limiti massimi delle pene detentive (sostituibili rispettivamente con la
semidetenzione, con la libertà  controllata e con la pena pecuniaria), introduce
delle norme applicabili anche in relazione alle pene patteggiabili non superiori
a due anni di detenzione e lascia intravedere nuove prospettive all’imputato,
che può ora chiedere ed ottenere l’applicazione di una pena sostitutiva in luogo
di una pena che, in ogni caso sarebbe stata detentiva.

Inoltre, la
Corte, in risposta alle obiezioni di incostituzionalità  volte ad escludere
l’applicazione della disciplina per i procedimenti a citazione diretta, sostiene
che la disapplicazione dell’articolo 5 della L 134/2003 per i giudizi a
citazione diretta comporterebbe una disparità  di trattamento tra imputati tratti
a giudizio a seguito di udienza preliminare o giudizio immediato e mediante
citazione diretta; se cosí fosse, gli imputati dei processi a citazione diretta
non potrebbero usufruire della possibilità  di accedere in via transitoria al
patteggiamento ed alla conseguente riduzione della pena. L’applicazione della
disciplina per i giudizi a citazione diretta ed i giudizi abbreviati è
consentita grazie all’effettuazione di una diversa interpretazione, tale da
superare i profili di irragionevolezza e di illogicità  connessi alle
interpretazioni letterali acriticamente assunte a presupposto delle questioni.
L’espressione contenuta nella disposizione legislativa in questione che afferma
<<anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto
dall’articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale>>, non deve assumere
un carattere limitativo ai processi nei quali sia in corso il dibattimento, ma
va interpretata in modo da rendere applicabile la disciplina transitoria ad ogni
forma di giudizio, ivi compreso il rito abbreviato, e non solo ai giudizi nei
quali venga celebrato il dibattimento.

 Infine, la
Corte conclude criticando duramente i “rimettenti” in quanto non hanno affatto
preso in considerazione la  possibilità  di utilizzare o ricorrere ad
un’interpretazione diversa della norma in modo da approdare a considerazioni
conformi a Costituzione prima di sollevare questione di legittimità 
costituzionale.

 

 

        Corte
Costituzionale, sentenza n.
219 del
07/07/2004

 


REPUBBLICA
ITALIANA

 

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 

–
Gustavo                      ZAGREBELSKY    Presidente

 

–
Valerio                       ONIDA                Giudice

 

–
Carlo              MEZZANOTTE               
"

 

–
Fernanda                    CONTRI           
"

 

–
Guido             NEPPI MODONA
"

 

– Piero
Alberto   CAPOTOSTI                 
"

 

–
Annibale                     MARINI            
"

 

–
Franco                       BILE                            
"

 

– Giovanni
Maria            FLICK                          
"

 

–
Francesco                &

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