Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell’indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria. (CIRCOLARE 29 Aprile 2004 -GU n. 161 del 12-7-2004 )

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE

POLITICHE
COMUNITARIE

CIRCOLARE 29 Aprile 2004

Principi   da   applicare,   da   parte  delle  stazioni  appaltanti,
nell'indicazione  delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di
forniture sotto soglia comunitaria.
  Gli  uffici  della  Commissione europea - Direzione generale per il
mercato  interno hanno segnalato al Governo dei casi nei quali alcune
stazioni  appaltanti  italiane,  nel  redigere  i  bandi  di gara per
forniture   sotto   soglia  comunitaria,  hanno  indicato  specifiche
tecniche  in  violazione  della  normativa comunitaria applicabile in
materia.
  Preso  atto  delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei
rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire
controversie  giudiziarie  davanti  alla  Corte  di  giustizia  delle
Comunità   europee,   si   indicano   qui   di   seguito  le  regole
comportanientali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti
nella  materia  di  cui all'oggetto, alla luce delle norme di diritto
comunitario  contenute  nel trattato CE, che, in quanto tali, trovano
applicazione  in  tutto  il territorio dell'Unione europea prevalendo
sul  diritto  nazionale  e,  pertanto,  vanno  rispettate  anche  con
riferimento  a  tutti  gli  appalti  pubblici,  compresi  quelli  non
disciplinati da specifiche direttive o regolamenti comunitari.
  Per  quanto concerne la disciplina nazionale, si ricorda che l'art.
15  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge,
con  modificazioni,  dall'art.  1,  legge  24 novembre  2003,  n. 326
(pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
25 novembre  2003,  n. 274, supplemento ordinario) ha abrogato l'art.
24,  commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 («Disposizioni
per  la  formazione del bilancio annuale e pluriermale dello Stato» -
legge  finanziaria  2003).  Le disposizioni abrogate estendevano, tra
l'altro,   l'applicazione   delle   modalità  previste  dal  decreto
legislativo  24 luglio  1992,  n.  358, recante il «Testo unico delle
disposizioni   in  materia  di  appalti  pubblici  di  forniture,  in
attuazione   delle  direttive  77/62/CEE,  80/767/CEE  e  88/295/CEE»
(pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
11 agosto  1992,  n.  188,  supplemento  ordinario),  come modificato
dall'art.   7   del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  402
(pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
24 novembre  1998,  n.  275), anche alle procedure aperte o ristrette
relative a contratti di appalto di valore superiore a 50 mila euro.
  Ne  consegue  che  la  disciplina  di  cui  al  richiamato  decreto
legislativo  n.  358  del 1992 è oggi nuovamente applicabile, in via
diretta, ai soli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria
(cosi'  come detenninata con comunicato del Ministero dell'economia e
finanze  del 29 dicembre 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   29 dicembre   2003,   n.   300),  mentre  per
l'aggiudicazione  di  appalti  di  importo  inferiore  alla soglia di
rilievo  comunitario  resta applicabile il solo regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18 aprile  1994, n. 573,
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana 10
ottobre 1994, n. 237).
  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 573 del 1994 non
contiene,   pero',   quanto   alle  c.d.  «specifiche  tecniche»  una
prescrizione  analoga  a  quella  contenuta nell'art. 8, comma 6, del
decreto  legislativo n. 358 del 1992 (si veda in particolare l'art. 5
del menzionato decreto, relativo alla disciplina dei bandi di gara).
  In  particolare, l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 358,
dispone,  in  ordine alle specifiche tecniche, che «salvo che non sia
giustificata  dall'oggetto  dell'appalto,  è  vietata l'introduzione
nelle  clausole  contrattuali  di  specifiche tecniche che menzionano
prodotti  di  una  determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti
con  un  particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o
escludere   determinati   fornitori   o   prodotti.  E'  vietata,  in
particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione
di  un'origine  o  di  una  produzione determinata; tale indicazione,
purchè  accompagnata  dalla  menzione  «o equivalente», è, tuttavia
ammessa  se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una
descrizione    dell'oggetto   del   contratto   mediante   specifiche
sufficientemente  precise  e  comprensibili  da  parte  di  tutti gli
interessati.».
  Tale  disposizione  e

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