Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell’indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria. (CIRCOLARE 29 Aprile 2004 -GU n. 161 del 12-7-2004 )
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE
COMUNITARIE
CIRCOLARE 29 Aprile 2004
Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti,
nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di
forniture sotto soglia comunitaria.
Gli uffici della Commissione europea - Direzione generale per il
mercato interno hanno segnalato al Governo dei casi nei quali alcune
stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara per
forniture sotto soglia comunitaria, hanno indicato specifiche
tecniche in violazione della normativa comunitaria applicabile in
materia.
Preso atto delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei
rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire
controversie giudiziarie davanti alla Corte di giustizia delle
Comunità europee, si indicano qui di seguito le regole
comportanientali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti
nella materia di cui all'oggetto, alla luce delle norme di diritto
comunitario contenute nel trattato CE, che, in quanto tali, trovano
applicazione in tutto il territorio dell'Unione europea prevalendo
sul diritto nazionale e, pertanto, vanno rispettate anche con
riferimento a tutti gli appalti pubblici, compresi quelli non
disciplinati da specifiche direttive o regolamenti comunitari.
Per quanto concerne la disciplina nazionale, si ricorda che l'art.
15 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
25 novembre 2003, n. 274, supplemento ordinario) ha abrogato l'art.
24, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 («Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriermale dello Stato» -
legge finanziaria 2003). Le disposizioni abrogate estendevano, tra
l'altro, l'applicazione delle modalità previste dal decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante il «Testo unico delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
11 agosto 1992, n. 188, supplemento ordinario), come modificato
dall'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
24 novembre 1998, n. 275), anche alle procedure aperte o ristrette
relative a contratti di appalto di valore superiore a 50 mila euro.
Ne consegue che la disciplina di cui al richiamato decreto
legislativo n. 358 del 1992 è oggi nuovamente applicabile, in via
diretta, ai soli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria
(cosi' come detenninata con comunicato del Ministero dell'economia e
finanze del 29 dicembre 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 29 dicembre 2003, n. 300), mentre per
l'aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario resta applicabile il solo regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10
ottobre 1994, n. 237).
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 573 del 1994 non
contiene, pero', quanto alle c.d. «specifiche tecniche» una
prescrizione analoga a quella contenuta nell'art. 8, comma 6, del
decreto legislativo n. 358 del 1992 (si veda in particolare l'art. 5
del menzionato decreto, relativo alla disciplina dei bandi di gara).
In particolare, l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 358,
dispone, in ordine alle specifiche tecniche, che «salvo che non sia
giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata l'introduzione
nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti
con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o
escludere determinati fornitori o prodotti. E' vietata, in
particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione
di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione,
purchè accompagnata dalla menzione «o equivalente», è, tuttavia
ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una
descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche
sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli
interessati.».
Tale disposizione e



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