DECRETO-LEGGE 12/07/ 2004, n. 168. Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

DECRETO-LEGGE 12
luglio 2004, n. 168

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.  In
G.U.
n. 161 del 12 luglio 2004 – Suppl. Ordinario n. 122


IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;

Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi correttivi
dell’andamento della finanza pubblica, al fine di conseguire un immediato
contenimento delle spese, in attuazione dell’impegno assunto dal Governo in sede
ECOFIN, nonchè di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.
196 del 28 giugno 2004 in materia edilizia;

Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro
dell’economia e delle finanze;


Emana

il seguente decreto-legge:


Art. 1.


Interventi correttivi di
finanza pubblica

1. L’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
ridotta di 150 milioni di euro per l’anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari
importo le risorse disponibili, già preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9
maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio
2003, al finanziamento degli interventi per l’attribuzione di un ulteriore
contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al
comma 10 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi
disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonchè dei
finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, già
disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il
finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi
da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonchè per
quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente,
l’autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al
citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 488 del 1992, è ridotta di 750 milioni di euro per l’anno 2004 e
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre
2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata
di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
limitatamente ai contratti d’area e ai contratti di programma, è ridotta di 250
milioni di euro per l’anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla
contabilità speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per
essere versate all’entrata del bilancio dello Stato. Per l’anno 2004 le
erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all’articolo 1,
comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all’articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17
febbraio 1982, n. 46, non possono superare l’importo complessivo di euro 1.700
milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività
produttive comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i
pagamenti effettuati.

3. L’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D
ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100 milioni di euro per
l’anno 2004.

4. All’articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono
soppresse le parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;

b) al comma 1 sono
soppresse le parole: «a rilevanza nazionale»;

c) il comma 3 è
sostituito dai seguenti: «3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione
del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il
prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

3-bis. I
provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in
modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture
e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni
di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la
quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.».

5. Dopo l’articolo 198
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «Art. 198-bis
(Comunicazione del referto). – 1. Nell’ambito dei sistemi di controllo di
gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale
è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del
predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 198, anche alla Corte dei conti.».

6. Al fine di agevolare
il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni
di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella
n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la
necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di
disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in
particolare, dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modifiche, dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell’articolo 18, commi 10, 11 e
22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.

7. I residui di
stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati
alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’interno, alle aree
sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad
accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all’informatica e al
Fondo per l’occupazione, sono ridotti del 50 per cento.

8. Per l’anno 2004 gli
enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo
riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi
natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle
previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi
indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa
determinazione da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla
prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell’utente.

9. La spesa annua
sostenuta nell’anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università,
gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere non
superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta
del 15 per cento. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti
rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere
adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge
ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente
comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente.
L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le
pubbliche amministrazioni, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei
confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano
le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le
predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La
disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali
previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili
ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

10. La spesa annua
sostenuta nell’anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all’estero
e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non
superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003,
ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilità erariale. Gli organi di controllo e
gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del
presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente articolo puo’ essere
superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento
adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente.

11. In coerenza con le
riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini
della tutela dell’unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto
ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per consumi intermedi, esclusa
quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi
dell’utente, sostenuta nell’anno 2004 non sia superiore alla spesa annua
mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale
riduzione si applica anche alla spesa per missioni all’estero e per il
funzionamento di uffici all’estero, nonchè alle spese di rappresentanza,
relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, inclusi quelli ad
alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell’articolo
110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo,
il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonchè il secondo, il
terzo ed il quarto periodo del comma 10.

12. Al fine di
potenziare l’attività di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone
i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre
Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro
attività a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad
eccezione delle regioni e degli enti locali, per l’espletamento dell’attività
di formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole ed il Formez;
soltanto nel caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse,
possono affidare all’esterno, in tutto o in parte, l’organizzazione e lo
svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad
evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell’affidamento sia inferiore a
quello praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l’applicazione delle norme
vigenti in materia di formazione del personale della scuola.

13. All’articolo 4,
comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da
intendere», sono inserite le seguenti: «come contributo pluriennale per la
realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri
derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero».


Art. 2.


Disposizioni in materia
fiscale

1. All’articolo 1 del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a decorrere dall’anno 2007, se
l’ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare
in ciascun anno è inferior

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