Disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (Testo unificato dei Ddl 3838/C e 3839/C – 13 luglio 2004)
Disposizioni per
l’introduzione dell’azione di gruppo
a tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti
(Testo unificato dei Ddl
3838/C e 3839/C – 13 luglio 2004)
Articolo 1
1. All’articolo 3 della
legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunti i seguenti commi:
6-bis Le
associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, possono altresi’
richiedere al giudice del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la
condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute
direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti
illeciti plurioffensivi commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a
contratti conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del codice
civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e
assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione
collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di
consumatori e di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è
esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o
arbitrarie per la risoluzione delle medesime controversie dinnanzi ad autorità
amministrative indipendenti.
6-ter L’atto con
cui il soggetto abilitato promuove l’azione collettiva di cui al comma 6-bis,
produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945
del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli
consumatori o utenti iscritti alle associazioni di cui al comma 6-bis.
6-quater Con la
sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo
consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura
dell’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
6-quinquies In
relazione alle controversie di cui al comma 6-bis, davanti al giudice
puo’ altresi’ essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma
della conciliazione giudiziale.
6-sexies A
seguito della pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero della
dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono
la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte degli
utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha
emanato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori
delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza
professionale iscritto nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori ed
indicato dal consiglio dell’ordine. Essa definisce, con verbale sottoscritto
dalle parti e dal presidente, modi, termini e quantità per soddisfare i singoli
utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale,
opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente
giudizio, rende improcedibile l’azione dei singoli utenti per il periodo di
tempo stabilito nel verbale per l’esecuzione della prestazione dovuta.
6-septies. In
alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 6-sexies, le
parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli
organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma
6-sexies e, per quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo n. 5 del 2003.
6-octies. In caso
di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 6-sexies
e 6-septies, il singolo consumatore o utente puo’ agire
giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l’accertamento, in capo
a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la
determinazione precisa dell’ammontare del risarcimento dei danni o dell’indennità,
riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce
titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui
al comma 6-bis non sono legittimate ad intervenire ai giudizi previsti
dal presente comma.
6-nonies. La
sentenza di condanna di cui al comma 6-bis, emessa a favore
dell’associazione sui appartiene l’iscritto, costituisce, ai sensi dell’articolo
634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto,
per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai
sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta
dal singolo utente o consumatore.
Articolo 2
1. All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e i procedimenti di cui all’articolo 3, commi 6-bis,
6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281».



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