Gratuito patrocinio: anche l’avvocato può ricorrere contro il rigetto della richiesta. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 30181 del 13/07/2004

Contro il
“no” al gratuito patrocinio potrà ricorrere in Cassazione non solo il diretto
interessato

ma anche il suo avvocato di fiducia. Le Sezioni unite della
Suprema corte, infatti, hanno aderito a quell’orientamento giurisprudenziale
minoritario secondo il quale deve intendersi legittimato alla proposizione del
reclamo – opposizione ex articolo 6 legge 217/90 (articolo 99 Tu Dpr
115/90) – ed all’eventuale successivo ricorso per cassazione “oltre
l’interessato anche il difensore munito di procura speciale ex articolo
122 Cpp”.

E’ quanto
emerge dalla sentenza 30181/04, depositata il 12 luglio scorso. Secondo il
massimo consesso del Palazzaccio, infatti, deve riconoscersi al difensore di
fiducia – anche in relazione al procedimento per l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato – una titolarità di impugnazione autonoma e parallela
rispetto a quella attribuita all’imputato. Titolarità che puo’ essere
esercitata sia “in sede di reclamo ex articolo 99 1° comma Tu Dpr 115/02″
che in sede “di presentazione di ricorso per cassazione” contro l’ordinanza che
ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

Fonte:
www.dirittoegiustizia.it


 

 

https://www.litis.it

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