Per l’accertamento del valore di mercato dell’immobile espropriato è determinante l’edificabilità effettiva. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 6491 del 02/04/2004

Indennità di espropriazione – La circostanza
che il terreno espropriato abbia una destinazione edificatoria, per essere l’edificabilità
consentita dagli strumenti urbanistici non è esaustiva per determinare, in
concreto, il valore dell’immobile espropriato. L’edificabilità, infatti, va da
un minimo (tendente a zero) a un massimo, con una vasta gamma di situazioni
quantitative intermedie su cui incide in misura determinante proprio l’edificabilità
effettiva, quale attitudine del suolo a essere sfruttato e concretamente
destinato a fini edificatori. L’edificabilità, inoltre, puo’ venire ridotta o
addirittura esclusa dalle caratteristiche morfologiche o dalla limitata
superficie del suolo o da altre circostanze ostative di fatto alla realizzazione
del manufatto (come avviene quando la stessa si trovi in una zona in cui
manchino del tutto infrastrutture e servizi correlati alla urbanizzazione, e si
riveli, pertanto, priva, per la sua posizione, e le sue caratteristiche
oggettive, di concrete possibilità edificatorie). Tutti tali elementi,
pertanto, devono essere valutati dal giudice, al fine di accertare il valore di
mercato dell’immobile espropriato.

 

Cassazione Civile, Sezione
I, Sentenza n. 6491 del 02/04/2004


 

La Corte Suprema
di Cassazione

Sezione I

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni
LOSAVIO – Presidente

Dott. Ugo Riccardo
PANEBIANCO – Consigliere

Dott. Salvatore
SALVAGO – rel. Consigliere

Dott. Fabrizio
FORTE – Consigliere

Dott. Salvatore DI
PALMA – Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

A.C., A.G., A.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELIA MERCEDE 52, presso l’avvocato MARIO
MENGHINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MAJOCCO,
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.B.

– intimato –

e sul 2° ricorso
n°. 1 gennaio 9232 proposto da:

C.B., in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 6, presso l’avvocato MARIO CONTALDI che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANDREA COMBA, giusta procura a margine del controricorso
a ricorso incidentale;

– controricorrente
e ricorrente incidentale –

contro

I. S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA PANAMA 12, presso l’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIO RAVA, giusta delega in calce al controricorso al
ricorso incidentale;

– controricorrente
al ricorso incidentale –

contro

A.C., A.G., A.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l’avvocato MARIO
MBNGHINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MAJOCCO,
giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente
al ricorso incidentale –

avverso la sent.
n. 689/00 della Corte d’Appello di TORINO, depositata il 27 aprile 2000;

udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2003 dal Consigliere
Dott. Salvatore SALVAGO;

udito per il
ricorrente l’Avvocato MENGHINI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale ed il rigetto di quello incidentale;

udito per il
resistente I. S.P.A. l’Avvocato MOLINO, con delega, che ha chiesto il rigetto
del ricorso incidentale;

udito il p.m. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso
previa riunione, per l’inammissibilità del ricorso incidentale nei confronti
della I. S.P.A. e, tra le parti legittime, il rigetto di entrambi i ricorsi; in
subordine, con riferimento al secondo motivo del ricorso Incidentale, il rinvio
in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

 

Svolgimento del
processo

 

Con citazione del
31 marzo 1994, la soc. I., concessionaria della costruzione di una nuova strada
di collegamento tra la via E.B. di B. e la futura tangenziale ovest di quel
comune, propose opposizione alla stima dell’indennità determinata dalla
Commissione provinciale espropri per l’occupazione e l’espropriazione di un
appezzamento di terreno di proprietà di C., G. e G.A. con l’usufrutto di A.A.,
vedova A. e ne chiese la rideterminazione alla Corte di appello di Torino in
base ai criteri di cui all’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992.

Anche i
proprietari dell’immobile con citazione del 21 aprile e 10 ottobre 1994 chiesero
la determinazione di dette indennità nei confronti dell’I. e del c. di B.,
lamentando, per converso, la inadeguatezza dei criteri recepiti dalla
Commissione.

L’adita Corte di
appello, riuniti i procedimenti, con sentenza non definitiva dell’11 novembre
1998 dichiarava l’improcedibilità della chiesta determinazione dell’indennità
di espropriazione per essersi nelle more verificate la c.d. occupazione
acquisitiva; nonchè il difetto di legittimazione passiva della società I. in
ordine alla domanda degli A.-A. di determinazione dell’indennità di occupazione
temporanea, dovuta, invece dal c. di B.; dato che la convenzione stipulata tra i
due enti non aveva attribuito all’I. il potere di emettere od ottenere
provvedimenti ablatori, ma soltanto il mandato a richiederli in nome e per conto
del committente dell’opera pubblica.

Con sentenza del
27 aprile 2000, ha determinato rispettivamente in L. 24.032.955 e L. 20.931.683
detta indennità dovuta per i fabbricati a G. e C.A. per l’anno 1995; ed in L.
14.324.821 (anno 1992) od in L.. 26.813.127 per ciascuno degli anni successivi
fino al 1995, quella dovuta a C. e G.A. per i terreni occupati, osservando: a)
che il procedimento non doveva sospendersi sino alla definizione di quello
pendente in Cassazione su ricorso del comune contro la sentenza non definitiva,
non consentendolo l’art. 133-bis disp.att.c.p.c. che richiede a tal fine una
concorde istanza delle parti; b) che correttamente il c.t.u. nel calcolare
l’effettivo valore commerciale degli immobili aveva tenuto conto non
dell’astratto indice di territorialità, ma dei metri cubi realmente
realizzabili su ciascun appezzamento ed aveva detratto il valore della cubatura
di cui già gli Allocco avevano usufruito per la realizzazione di altro
edificio; c) che sull’importo dell’indennità virtuale di espropriazione, non
andava eseguita la decurtazione del 40%, prevista dal 1° comma dell’art. 5 bis
della legge n. 359 del 1992, perchè l’indennità offerta era significativamente
inferiore a quella calcolata dal c.t.u.; d) che per i fabbricati e le aree
pertinenziali l’indennità era dovuta dal 23 febbraio 1995, costituente la data
di immissione in possesso risultante dallo stesso decreto, mentre per i terreni
doveva essere anticipata alla data del provvedimento di occupazione,
presumibilmente già idoneo di fatto a determinare l’abbandono delle
coltivazioni.

Per la cassazione
della sentenza gli A., deceduta nelle more A.A., hanno proposto ricorso per tre
motivi; cui resiste con controricorso il c. di B. che ha formulato, a sua volta
ricorso incidentale per tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

All’udienza
odierna i ricorsi sono stati riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

 

Motivi della
decisione

 

Con il primo
motivo del ricorso incidentale, da esaminarsi con precedenza, il c. di B.,
deducendo violazione degli artt. 100, 295 e 336 c.p.c., lamenta che la Corte di
appello non abbia sospeso il giudizio in attesa della decisione della
Cassazione, dall’evidente carattere pregiudiziale, relativa all’ente tenuto al
pagamento dall’indennità di occupazione, su ricorso proposto da essa
amministrazione che se accolto, comporterebbe l’automatica caducazione della
sentenza impugnata.

Il motivo è
infondato.

Qualora un
giudizio sia concluso con sentenza non definitiva (nella specie, quella 11
novembre 1998 della Corte di appello), non puo’ sussistere il rapporto di
pregiudizialità giuridica di esso rispetto alla successiva fase del
procedimento, richiesto dall’art. 295 c.p.c., sia perchè la norma prevede la
sospensione del processo civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione
di altra (e non della stessa) causa (che prosegua fino alla sentenza
definitiva), sia perchè non puo’ sussistere possibilità alcuna di conflitto
tra i due giudicati, costituente la finalità della disposizione (Cass.
733/2003); con la conseguenza che la sospensione di quest’ultimo sino al
passaggio in giudicato della prima sentenza è meramente facoltativa (Cass.
129/1985, 4267/1983).

Proprio a questo
principio si è attenuta la Corte territoriale, la quale ha rilevato che nel
caso detta sospensione facoltativa è disciplinata dall’art. 133-bis
disp.att.c.p.c. il quale la prevede "se sia stato proposto ricorso immediato per
Cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma
dell’art. 279 c.p.c."; e che tuttavia, l’istruttore, puo’ disporla soltanto su
istanza concorde delle parti, che nella specie difettava, essendo stata la
sospensione richiesta dal solo c. di B.

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