La Consulta pone uno stop alla Legge Bossi-Fini sugli immigrati. Corte Costituzionale, Sentenza n. 222 del 15/07/2004

Parziale stop della Consulta alla legge
‘Bossi-Fini’ sull’immigrazione. La Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato
in parte ”illegittimà’ la legge che riguarda le espulsioni coatte e l’arresto
obbligatorio dei clandestini recidivi. In particolare, la Consulta ha dichiarato
illegittimo che l’immigrato possa essere espulso, dopo essere comparso davanti
ad un giudice, senza contraddittorio e senza possibilità di difesa.

In particolare, nella sentenza 222 redatta da Guido
Neppi Modona, i giudici costituzionali hanno dichiarato ”l’illegittimità
costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’art. 2 del decreto
legge 51 del 2002 (sull’accompagnamento coatto alla frontiera) nella parte in
cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio
prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con
le garanzie della difesà’.

Secondo i giudici costituzionali l’art. 13 comma 5
bis va dichiarato illegittimo perchè ”lo straniero” che ”viene allontanato
coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto
pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personalè’ fa
vanificare ”la garanzia contenuta nel terzo comma dell’art. 13 della
Costituzione e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego
o di mancata convalida ad opera dell’autorità giudiziaria nelle successive
quarantotto orè’. E non è solo violata la ”libertà personalè’ ma anche il
”diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibilè’.


 


 


Corte Costituzionale, Sentenza n. 222 del  15/07/2004


 


Presidente                         ZAGREBELSKY 
  Relatore                         
MEZZANOTTE


Camera di Consiglio del                                
07/04/2004
                         Decisione del       

08/07/2004


Deposito del                      15/07/2004           
  Pubblicazione in G. U. 


 


Ordinanze di rimessione  471/2002  
527/2002   573/2002  


Massime:                          


 

 


REPUBBLICA
ITALIANA

 

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 


Gustavo         ZAGREBELSKY   Presidente

 


Valerio         ONIDA          Giudice

 


Carlo           MEZZANOTTE        “

 


Fernanda        CONTRI            “

 


Guido           NEPPI MODONA      “

 

– Piero
Alberto   CAPOTOSTI         “

 


Annibale        MARINI            “

 


Franco          BILE              “

 

– Giovanni
Maria  FLICK             “

 


Francesco       AMIRANTE          “

 


Ugo             DE SIERVO         “

 


Romano          VACCARELLA        “

 


Paolo           MADDALENA         “


Alfonso         QUARANTA          “


ha pronunciato
la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi
di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e 5-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni
urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per
soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, promossi con
ordinanze del 16 agosto 2002 e dell’11 luglio 2002 dal Tribunale di Roma e dal
Tribunale di Padova, nonchè nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, e dalla legge 30 luglio 2002,
n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso
con ordinanza del 13 novembre 2002 dal Tribunale di Roma, rispettivamente
iscritte ai numeri 471, 527 e 573 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 43 e 48, prima serie speciale,
dell’anno 2002 e n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 


    Visti

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 


    udito

nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Carlo
Mezzanotte.

 


Ritenuto in
fatto

 

    1. ¾ Con
ordinanza del 16 agosto 2002 (iscritta al r.o. n. 471 del 2002), il Tribunale di
Roma ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 13, commi 4, 5 e 5-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni
urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per
soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106.

 

   
L’ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento di convalida dei
provvedimenti, adottati dal questore di Roma (lo stesso 16 agosto 2002) nei
confronti di due cittadini stranieri extracomunitari, con i quali è stato
disposto il loro accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;
provvedimenti di cui il remittente afferma di aver verificato “la sussistenza
dei requisiti di legge (adeguata motivazione sull

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