Legge. Bossi-Fini, illegittimo arrestare immigrati espulsi. Corte Costituzionale, Sentenza n. 223 del 15/07/2004
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo
anche un altro aspetto molto delicato della legge Bossi-Fini: con la sentenza
223, gemella della 222,
viene dichiarato illegittimo l’articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella
parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo
art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Il reato previsto è il
"mancato rispetto dell’ordine di lasciare il nostro territorio entro cinque
giorni". Secondo i giudici la norma viola il principio dell’uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge perchè il nostro ordinamento consente l’arresto
obbligatorio "solo quando si procede per un delitto" mentre in questo caso si
tratta di un "reato contravvenzionale, per di più sanzionato, con una pena
detentiva (l’arresto dai sei mesi a un anno) di gran lunga inferiore a quella
per cui il codice ammette la possibilità di disporre misure coercitive
Corte
Costituzionale, Sentenza n. 223 del 15/07/2004
Presidente ZAGREBELSKY
Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del
07/04/2004 Decisione del
08/07/2004
Deposito del 15/07/2004
Ordinanze di rimessione 1/2003
2/2003 3/2003 72/2003 111/2003
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
–
Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
–
Valerio ONIDA Giudice
–
Carlo MEZZANOTTE "
–
Fernanda CONTRI "
–
Guido NEPPI MODONA "
– Piero
Alberto CAPOTOSTI "
– Annibale
MARINI "
–
Franco BILE "
– Giovanni
Maria FLICK "
–
Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
–
Romano VACCARELLA "
–
Alfonso QUARANTA "
SENTENZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale: dell’art. 14, comma 5-quinquies, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), inserito dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi,
nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Torino con
ordinanze del 9 novembre 2002 (3 ordinanze) e del 19 dicembre 2002,
rispettivamente iscritte al n. 1, al n. 2, al n. 3 e al n. 111 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
4 e n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2003; del combinato disposto
dell’art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis,
3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002,
n. 189, promosso nell’ambito di un
procedimento penale dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 14 novembre 2002,
iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto
in fatto
1. – Con
tre ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 1, n. 2 e n. 3 del 2003) il
Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, terzo comma,
e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14,
comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge
30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede che per il reato di cui al
comma 5-ter dello stesso art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore
del fatto.
Il
giudice a quo ” premesso che procede all’udienza di convalida nei
confronti di un cittadino straniero tratto in arresto nella flagranza del reato
di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
per non avere ottemperato all’ordine, emesso dal questore a norma del comma 5-bis
dello stesso art. 14, di lasciare il territorio nazionale entro cinque
giorni ” rileva che l’arresto obbligatorio è previsto esclusivamente in
relazione a fattispecie delittuose particolarmente gravi e che “denotano
spiccatissima pericolosità sociale”, mentre il reato in oggetto ha natura
contravvenzionale ed appare di modesta gravità, essendo punito con la pena
dell’arresto da sei mesi a un anno.
La
previsione dell’arresto obbligatorio si porrebbe quindi in contrasto con l’art.
3 Cost., sia per il maggior rigore della disciplina censurata rispetto a quella
prevista per altri reati contravvenzionali, di pari o maggiore gravità, sia per
l’irragionevole equiparazione operata con i gravi delitti elencati nell’art. 380
del codice di procedura penale.
La
disparità di trattamento emergerebbe con particolare evidenza dal confronto con
l’altra ipotesi di arresto in flagranza introdotta dalla legge n. 189 del 2002
(art. 13, commi 13 e 13-ter</



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