Legge. Bossi-Fini, illegittimo arrestare immigrati espulsi. Corte Costituzionale, Sentenza n. 223 del 15/07/2004


La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo
anche un altro aspetto molto delicato della legge Bossi-Fini: con la sentenza
223, gemella della 222,
viene dichiarato illegittimo l’articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella
parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo
art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Il reato previsto è il
"mancato rispetto dell’ordine di lasciare il nostro territorio entro cinque
giorni". Secondo i giudici la norma viola il principio dell’uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge perchè il nostro ordinamento consente l’arresto
obbligatorio "solo quando si procede per un delitto" mentre in questo caso si
tratta di un "reato contravvenzionale, per di più sanzionato, con una pena
detentiva (l’arresto dai sei mesi a un anno) di gran lunga inferiore a quella
per cui il codice ammette la possibilità di disporre misure coercitive

 

Corte
Costituzionale, Sentenza n. 223 del 15/07/2004

 


Presidente                         ZAGREBELSKY 
  Relatore                         
NEPPI MODONA


Camera di Consiglio del                                
07/04/2004
                         Decisione del       

08/07/2004


Deposito del                      15/07/2004              


 


Ordinanze di rimessione  1/2003  
2/2003   3/2003   72/2003   111/2003  


                        

 


REPUBBLICA
ITALIANA

 

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 


Gustavo         ZAGREBELSKY Presidente

 


Valerio         ONIDA         Giudice

 


Carlo           MEZZANOTTE        "

 


Fernanda        CONTRI            "

 


Guido           NEPPI MODONA      "

 

– Piero
Alberto   CAPOTOSTI         "

 

– Annibale 
      MARINI            "

 


Franco          BILE              "

 

– Giovanni
Maria  FLICK             "

 


Francesco       AMIRANTE          "

 


Ugo             DE SIERVO         "

 


Romano          VACCARELLA        "


Alfonso         QUARANTA          "


ha pronunciato
la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi
di legittimità costituzionale: dell’art. 14, comma 5-quinquies, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), inserito dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi,
nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Torino con
ordinanze del 9 novembre 2002 (3 ordinanze) e del 19 dicembre 2002,
rispettivamente iscritte al n. 1, al n. 2, al n. 3 e al n. 111 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
4 e n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2003; del combinato disposto
dell’art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis,
3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002,
n. 189, promosso nell’ambito di un
procedimento penale dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 14 novembre 2002,
iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 


    Visti

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 


    udito

nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.

 


    Ritenuto
in fatto

 

    1. – Con
tre ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 1, n. 2 e n. 3 del 2003) il
Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, terzo comma,
e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14,
comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge
30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede che per il reato di cui al
comma 5-ter dello stesso art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore
del fatto.

 

    Il
giudice a quo ” premesso che procede all’udienza di convalida nei
confronti di un cittadino straniero tratto in arresto nella flagranza del reato
di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
per non avere ottemperato all’ordine, emesso dal questore a norma del comma 5-bis
dello stesso art. 14, di lasciare il territorio nazionale entro cinque
giorni ” rileva che l’arresto obbligatorio è previsto esclusivamente in
relazione a fattispecie delittuose particolarmente gravi e che “denotano
spiccatissima pericolosità sociale”, mentre il reato in oggetto ha natura
contravvenzionale ed appare di modesta gravità, essendo punito con la pena
dell’arresto da sei mesi a un anno.

 

    La
previsione dell’arresto obbligatorio si porrebbe quindi in contrasto con l’art.
3 Cost., sia per il maggior rigore della disciplina censurata rispetto a quella
prevista per altri reati contravvenzionali, di pari o maggiore gravità, sia per
l’irragionevole equiparazione operata con i gravi delitti elencati nell’art. 380
del codice di procedura penale.

 

    La
disparità di trattamento emergerebbe con particolare evidenza dal confronto con
l’altra ipotesi di arresto in flagranza introdotta dalla legge n. 189 del 2002
(art. 13, commi 13 e 13-ter</

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed