Difesa d’ufficio nei giudizi minorili. (Ddl 4294-A/C, nel testo approvato dall’Aula della Camera,15 luglio 2004)


L’approvazione del disegno di legge sulla difesa d’ufficio nei giudizi minorili
colma un vuoto di tutela da tempo denunciato. Cosi’ l’onorevole Jole Santelli,
sottosegretario alla Giustizia, commenta l’approvazione all’unanimità del
disegno di legge governativo che permette ai minori coinvolti nei procedimenti
civili di avere sempre un difensore d’ufficio.
   "Oltre alla effettiva tutela delle categorie deboli – dichiara Santelli – il
disegno di legge risolve l’annoso problema relativo alla lacuna del nostro
ordinamento, disciplinando in modo puntuale la procedura, fino ad oggi rimessa
alla prassi dei diversi tribunali competenti".
   "Si tratta – conclude il sottosegretario – di un provvedimento fortemente
voluto dalla maggioranza e dal Governo, che si è impegnato fin dall’inizio a
dare la dovuta attenzione ad una materia cosi’ delicata. L’approvazione all’unanimità
è una grande soddisfazione".

Camera dei
deputati
«Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli
articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al
Tribunale per i minorenni»

(Ddl 4294-A/C, nel testo approvato dall’Aula della Camera, con le modifiche in
neretto
15 luglio 2004)


 

Articolo 1


1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, nei quali siano interessate più parti
private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero o
l’assistenza di un avvocato. Nell’avviso di cui al comma 2 dell’articolo 10
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre l’invito a
nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che in mancanza il difensore
sarà nominato di ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in
ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l’avvertenza che, ove
non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l’obbligo di
retribuire il difensore nominato di ufficio. Con lo stesso atto è nominato
al minore un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, per ogni
grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure connesse.

2. Le parti private possono chiedere al giudice competente, anche al fine di
promuovere i giudizi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato. Il giudice decide ai sensi dell’articolo 74,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in
uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell’Ordine degli
avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con
la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.
4. La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase
del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Articolo 2


1. L’articolo 336 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Articolo 336. (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti
urgenti
). – I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con
ricorso al giudice competente. Il ricorso puo’ essere proposto anche verbalmente
innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo
verbale. Il ricorso o il processo verbale deve contenere:
1) l’indicazione dell’ufficio giudiziario;
2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella
circoscrizione del giudice adito;
3) l’oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto che ne costituiscono fondamento;
4) l’indicazione dei mezzi di prova, ed in particolare l’indicazione del nome e
del cognome delle persone informate dei fatti, nonchè dei documenti che si
offrono in comunicazione.
Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del
processo verbale, nomina il giudice istruttore, fissa l’udienza di
comparizione delle parti davanti a questo e nomina al minore che ne sia privo un
curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, in ogni stato e grado
del giudizio ed in ogni eventuale procedura comunque connessa.

Tra il giorno del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e
l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su
istanza motivata del ricorrente, detto termine puo’ essere ridotto alla metà.
Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza, deve essere notificato ai controinteressati, entro cinque giorni
dalla data di pronuncia del decreto.
Tra la data di notificazione e quella dell’udienza di comparizione deve
intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
In caso di urgenza, anche anteriormente alla proposizione del ricorso, il
presidente puo’ adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi
tenuto conto dell’interesse del minore.
Con il decreto mediante il quale fissa la comparizione
delle parti ai sensi dell’articolo 669-sexies, il Presidente nomina un
curatore speciale del minore, a cui il decreto è comunicato dalla cancelleria.
Il curatore speciale rappresenta il minore a titolo gratuito».

Articolo 3


«Articolo 337. (Legittimazione e difesa). –
La legittimazione attiva spetta al Pm, ai genitori, ai parenti entro il quarto
grado e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.
La legittimazione passiva spetta al Pm, ai genitori, al minore e alle persone
che hanno rapporti significativi con il minore.
Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con
l’assistenza di un avvocato.
Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della
proposizione del ricorso, al giudice competente, l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato.
Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente,
con il decreto di cui al secondo comma dell’articolo 336, nomina un difensore di
ufficio.
Con successivo decreto il presidente nomina ai controinteressati un difensore di
ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di
un difensore di fiducia.
Contestualmente alla nomina del difensore di ufficio, il presidente informa le
parti, a pena di nullità, delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, previste dagli articoli 76 e 77 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avvertendole
che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l’obbligo di
retribuire il difensore nominato di ufficio.
La nomina del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in
uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell’Ordine degli
avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con
la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.
La nomina del difensore di ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui
ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità
di parte nel corso del procedimento.
La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del
giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili ».

Articolo 4


1. Dopo l’articolo 337 del codice
civile sono inseriti i seguenti:
«Articolo 337bis. – (Costituzione delle parti). – Le parti si
costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il
decreto di fissazione dell’udienza, con la relazione di notificazione,
unitamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in
udienza.
Articolo 337ter. – (Procedimento). – All’udienza di prima
comparizione il giudice, verificata l’avvenuta notifica e la regolare
instaurazione del contraddittorio, pronuncia con decreto i provvedimenti
necessari nell’interesse del minore e dà, con ordinanza, le disposizioni per
l’ulteriore corso del giudizio.
Nel corso del giudizio, il giudice,
nell’interesse del minore, puo’ adottare, con ordinanza, provvedimenti
provvisori, dichiarandoli immediatamente esecutivi in caso di urgenza. Tali
provvedimenti sono modificabili e revocabili in corso di causa dallo stesso
giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia della
sentenza
di cui all’articolo 337quinquies, terzo comma. Avverso i
provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice puo’ essere
proposta, entro 15 giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di
revoca al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati; il collegio
decide, con ordinanza, entro 60 giorni, sentite le parti; l’ordinanza deve
essere depositata in cancelleria entro 20 giorni dalla decisione ed è
notificata d’ufficio alle parti private e comunicata al Pm nel testo integrale.
Il giudice procede anche di ufficio nella ricerca delle prove e decide
nell’esclusivo interesse del minore, anche indipendentemente ed in difformità
rispetto alle richieste formulate dalle parti. Il giudice, se ammette delle
prove d’ufficio, avverte
, sotto pena di nullità, le parti della data della
loro assunzione, salvo che, in relazione all’oggetto della prova o alla
personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la presenza delle
parti stesse possa influire sulla genuinità della prova. Per gli stessi motivi,
il giudice puo’ disporre l’allontanamento delle parti precedentemente ammesse.
L’esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice, nonchè delle
relazioni del servizio sociale, deve essere comunicata immediatamente alle
parti, le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di
replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione.
L’acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o
documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno il
diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine
perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il giudice puo’ disporre che
sia sottoposta al vincolo del segreto l’indicazione del luogo in cui il minore
si trova.
Se viene disposta consulenza tecnica d’ufficio, alle parti deve essere
comunicata,
a pena di nullità, la data dell’inizio delle relative operazioni, avvertendole
della possibilità di nominare propri consulenti.
Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di atti e documenti
acquisiti al processo, non rilevanti ai fini della decisione, in presenza di un
grave pregiudizio per il minore o per i terzi.
Articolo 337quater. (Audizione del minore). – Il minore che abbia
compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito e il
giudice deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell’età
e del suo grado di maturità.
Il giudice puo’ disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in
locali a cio’ idonei, anche fuori dell’ufficio giudiziario, e che la medesima,
oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.
Articolo 337quinquies. (Decisione e ricorso). – Terminata la fase
istruttoria e di trattazione, il giudice rimette la causa al collegio, fissa,
non oltre sessanta giorni, la data dell’udienza collegiale e ne da avviso alle
parti, le quali possono, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’avviso,
chiedere la discussione orale davanti al collegio. Fino a cinque giorni prima
dell’udienza le parti hanno facoltà di depositare memorie difensive.
Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio puo’ assegnare un
termine non superiore a venti giorni per le memorie e un successivo termine di
dieci giorni per le repliche.
Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. La
sentenza
che definisce la causa e che puo’ essere dichiarata,
immediatamente esecutiva, è depositata in cancelleria nel termine di quindici
giorni dall’udienza, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle
memorie di replica ed è notificata d’ufficio nel testo integrale al pubblico
ministero e alle parti del giudizio.
Le parti possono proporre ricorso dinanzi alla sezione per i minorenni della
corte d’appello, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della
sentenza. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte personalmente e non
puo’ essere fondato su motivi di legittimità non dedotti in primo grado, salve
le ipotesi di nullità assoluta.
Se vi sono ragioni d’urgenza, le sentenze pronunciate in primo e in secondo
grado possono essere dichiarate immediatamente efficaci d’ufficio o su richiesta
di parte.
Al giudizio in grado di appello si applicano le disposizioni dettate per il
giudizio di primo grado, in quanto compatibili.
Avverso la sentenza pronunciata in grado di appello, le parti possono proporre
ricorso per cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

La sentenza divenuta definitiva puo’ essere modificata o revocata per
circostanze sopravvenute ovvero per motivi non conosciuti nel precedente
giudizio.

Articolo 337sexies. – (Vigilanza). – Sull’osservanza delle
condizioni stabilite per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei
beni vigila uno dei componenti del collegio che le ha adottate delegato dal
collegio stesso.
Articolo 337septies

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