E’ inammissibile l’iscrizione all’albo degli avvocati con riserva. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 11750 del 24.06.2004
La Suprema Corte, con deliberazione a Sezioni Unite, ha statuito
che il praticante avvocato non ammesso all’orale è tenuto, per vedersi
riconosciuti i suoi diritti, a presentare per prima cosa un ricorso al TAR ed
una domanda di ammissione alla prova orale con riserva. Al superamento della
prova orale si dovrà attendere il risultato del processo per l’iscrizione
all’albo degli avvocati, non essendo questa ammissibile con riserva. Infatti la
legge non prevede che all’atto d’iscrizione possa essere apposta una condizione,
intesa come elemento accidentale dell’atto stesso.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 11750 del
24.06.2004
Svolgimento del
processo
1. La dottoressa XYZ, non ammessa a sostenere le prove orali
della sessione degli esami di avvocato dell’anno 1999, che si tenevano presso la
Corte di appello di Torino, impugno’ il provvedimento di non ammissione davanti
al Tar per la Lombardia e ne chiese l’annullamento; chiese anche che l’efficacia
del provvedimento fosse sospesa cautelarmente e fosse ordinato alla Commissione
esaminatrice di ammetterla con riserva a sostenere le prove orali del concorso.
Il Tribunale regionale, avendo sollevato d’ufficio questione di
costituzionalità dell’articolo 3 della legge 241/90, sospese il procedimento e
“in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdi15nale, ritenuti
sussistenti i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare”,
dispose che la ricorrente fosse ammessa, con riserva, a sostenere le prove orali
degli esami di avvocato.
La dottoressa XYZ, superate le prove orali, domando’ di essere
iscritta nell’Albo degli avvocati di Milano.
Il Consiglio dell’Ordine, con deliberazione del 20 settembre
2001, dispose di iscrivere la dottoressa XYZ nell’Albo degli avvocati, con
riserva dell’esito del giudizio di merito pendente davanti al Tar e dichiaro’:
che il precedente suo orientamento, d’iscrivere all’Albo coloro che avevano
superato le prove orali, alle quali erano stati ammessi con ordinanza cautelare
sospensiva del provvedimento di non ammissione alle prove stesse, doveva essere
confermato; che l’oggetto di cui la ricorrente aveva chiesto la tutela era il
conseguimento dell’abilitazione, all’adempimento del quale esso Consiglio era
tenuto, stante l’ordinanza del giudice amministrativo; che la conclusione era
giustificata dal principio di effettività e completezza della tutela
giurisdizionale, che impone di assicurare interinalmente gli stessi effetti che
possono diventare definitivi con la decisione nel merito del ricorso
amministrativo; che, in caso contrario, l’interessata non avrebbe ricavato
alcuna utilità dal provvedimento cautelare; che la valutazione positiva del
fumus boni iuris, compiuta dal Tar, aveva avuto un’implicita conferma dalla
mancata impugnazione dell’ordinanza cautelare da parte del ministero della
Giustizia e dal comportamento processuale dalla Pa.
2. Il Pg della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con ricorso del
24 gennaio 2002, ha impugnato la decisione davanti al Cnf, chiedendone
l’annullamento. Secondo il Pg l’annullamento doveva essere pronunciato, sia
perchè l’oggetto del ricorso amministrativo non era costituito dal
provvedimento di abilitazione, ma dalla correttezza della valutazione delle
prove scritte, sia perchè l’ordine del giudice amministrativo si limitava
all’ammissione con riserva della ricorrente a sostenere le prove orali del
concorso, senza toccare il problema del conseguimento dell’abilitazione.
L’errore in cui era incorso il Consiglio dell’Ordine, secondo il Pg, era stato
di avere fatto derivare dalla decisione di sospensione effetti sostanziali
contrastanti con la natura di giurisdizione sull’atto del giudice amministrativo
e con la funzione di contemperamento dell’interesse pubblico e di quello
individuale, svolta dall’atto amministrativo. Il Pg, richiamata l’articolazione
in prove scritte ed orali dell’esame di abilitazione alla professione forense,
ha aggiunto che la sospensione disposta dal Tar non comportava un giudizio
positivo delle prove scritte, ma solo l’annullamento interinale degli effetti
che potevano derivare dall’annullamento della valutazione negativa delle prove
scritte compiuta dalla commissione esaminatrice.
3. L’impugnazione è stata accolta dal Cnf, con deliberazione del
30 maggio 2003.
4. La dottoressa XYZ ha proposto ricorso contro la decisione.
Gli intimati Pg presso la Corte di cassazione, Pg presso la Corte di appello di
Milano e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano non hanno svolto
attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Oggetto del giudizio. L’oggetto di questo giudizio è
costituito da impugnazione di decisione del Cnf, emessa in tema d’iscrizione
all’Albo degli avvocati.
Ai fini del tema, i dati normativi rilevanti sono contenuti nel Rdl 1578/33,
sull’Ordinamento della professione di avvocato.
Secondo il decreto, l’iscrizione nell’Albo degli avvocati è
deliberata dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati e puo’ essere cancellata
qualora sia accertato il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali
l’iscrizione fu disposta: articolo 16
Per l’iscrizione è necessario essere risultato anche vincitore
nell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense: articolo 17,
n. 6.
Le deliberazioni adottate dai Consigli dell’ordine in tema
d’iscrizione all’Albo sono impugnabili davanti al Cnf, ai sensi dell’articolo
54, n. 1; contro queste ultime decisioni è ammesso ricorso a queste Su per
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge:
articolo 56, terzo comma.
L’oggetto di questo giudizio, quindi, è costItuito
dell’impugnazione della decisione con la quale il Cnf ha accolto il ricorso
proposto dal Pg di Milano contro la deliberazione del 20 settembre 2001, con la
quale il Consiglio dell’Ordine di Milano aveva iscritto l’attuale ricorrente nel
locale Albo degli avvocati.
2. Motivi del ricorso. Il ricorso, articolato in quattro motivi,
è rigettato nei limiti di seguito indicati.
3. E’ preliminare l’esame del quarto motivo del ricorso, con il quale è
denunciata nullità della decisione impugnata, perchè non sottoscritta,
nell’originale, dal suo estensore: censura di violazione dell’articolo 64 Rd
37/1934, dell’articolo 132 Cpc, dell’articolo 119 delle disposizioni di
attuazione di detto codice ed eccezione di illegittimità costituzionale
dell’articolo 64 prima indicato.
Il motivo non è fondato.
Le deliberazioni del Cnf (e quelle dei Consigli dell’ordine
locali) sono sempre sottoscritte dal solo presidente e dal segretario, giammai
dal relatore.
Cio’ è disposto, in via generale dall’articolo 44 Rd 37/1934
sull’ordinamento della professione di avvocato (in questo senso, già Su
9069/03) e, con riferimento alle deliberazioni speciali in materia disciplinare,
dagli articoli 51 e 64 dello stesso decreto (in questo senso, già Su 2153/85 e
257/03).
Il fatto che le disposizioni del codice di procedura civile
dispongano che la sentenza sia sottoscritta anche dall’estensore non ha
rilevanza alcuna, stante il carattere speciale delle norme integrative e di
attuazione dell’Ordinamento della professione forense, contenute nel citato Rd
37/1934.
La denunciata nullità, pertanto, non ricorre.
Nè vale obbiettare che il sistema indicato nel Rd 37/1934 non
assicura alle parti la certezza della conformità della decisione alla volontà
del Collegio e che, per questa ragione, è in contrasto con i principi contenuti
negli articoli 24 e 101 della Costituzione.
La sottoscrizione della sentenza collegiale da parte del presidente e del
giudice estensore, disposta dall’ultimo comma dell’articolo 132 Cpc, pur
svolgendo la funzione di assunzione di responsabilità della decisione, non puo’
essere messa sullo stesso piano di quella della scrittura privata o dell’atto
pubblico, perchè si tratta di sottoscrizione, come ufficio, attestante l’identità
del giudice che ha deliberato la sentenza con quello che ha partecipato alla
discussione della causa e puo’ anche mancare, senza che l’atto sia in alcun modo
invalido, come si ricava dalla disposizione contenuta nell’ultima parte del
citato articolo 132 Cpc.
In altre parole, la sottoscrizione dell’estensore non attribuisce
alla sentenza la certezza indicata dalla ricorrente e non incide nè sul diritto
di difesa, nè sull’indipendenza del giudice; di modo che l’eccezione di
incostituzionalità, sollevata dalla ricorrente, è manifestamente infondata.
4. Non è fondato neppure il primo motivo del ricorso.
Con il motivo, alla decisione impugnata è addebitato il vizio del difetto
assoluto di motivazione: censura di violazione e falsa applicazione
dell’articolo 111 della Costituzione, dell’articolo 64 del Rd 37/1934 e
dell’articolo 132 n. 4 Cpc.
4.1. Il Cnf, nella decisione, ha dichiarato di volersi uniformare
ad una sua precedente pronuncia su questione analoga, enunciando in "sintesi" le
ragioni della decisione.
La ricorrente sostiene che il rinvio alla precedente decisione ha comportato il
vizio della mancanza di motivazione della decisione, sia perchè non sono
indicate le ragioni sulle quali si fondano i precedenti richiamati, sia perchè
i richiami non sono corretti, riguardando decisione adottata in un diverso
assetto normativo della disciplina dei procedimenti cautelari nel processo
amministrativo.
La censura non è fondata.
4.2. La decisione impugnata solo apparentemente manca della
motivazione. Essa, infatti, non si limita a riportarsi al precedente riguardante
la stessa questione o agli argomenti indicati nel ricorso del Pg, facendoli
propri, ma aggiunge quelli dell’illegittimità di un’iscrizione condizionata,
dell’interesse pubblico non salvaguardato da tale forma di iscrizione e della
non pertinenza del principio dell’assorbimento.
Cio’ è sufficiente per escludere che nella decisione impugnata
manchi la motivazione.
5. Con il secondo motivo la ricorrente si riferisce al capo della
decisione, nel quale il Cnf ha dichiarato che la legge non consente l’iscrizione
con riserva all’Albo professionale.
5.1. Il Cnf, premesso che il giudizio amministrativo promosso
dalla dottoressa Giannini era diretto a censurare il provvedimento di non
ammissione alle prove orali del concorso per l’abilitazione alla professione
forense e che in una propria decisione su questione analoga era stato espresso
un orientamento conforme a quello indicato dal ricorrente, ha dichiarato di
voler confermare il proprio orientamento sia nelle conclusioni, sia nelle
sostanziali motivazioni.
Queste, "nella loro espressiva sintesi", sono state indicate
nelle seguenti:
a) l’iscrizione condizionata all’albo professionale non è consentita dalla
legge;
b) l’apposizione di una condizione all’iscrizione nell’albo professionale non
prende in considerazione l’esigenza, d’interesse pubblico, di impedire il
pregiudizio per le parti private di essere assistite da un soggetto non
professionalmente qualificato.
5.2. Contro queste motivazioni, la ricorrente ha svolto le seguenti
considerazioni.
In primo luogo, il Consiglio dell’Ordine aveva il potere – dovere di procedere
all’iscrizione "con" o "senza" riserva, dovendo ottemperare all’ordine del
giudice amministrativo, seguito dal superamento delle prove orali. Il pericolo
che poteva derivare dal rigetto del ricorso nella fase di merito era evitato
dall’obbligo del Consiglio di cancellare, con effetto ex nunc, l’iscrizione nel
caso di accertata mancanza dei requisiti per l’iscrizione.
In secondo luogo, l’iscrizione con riserva è ammessa dall’articolo 17bis del Rd
37/1934, dal quale si ricava che l’idoneità all’esercizio della professione
forense è data dal superamento della prova orale;
pertanto, il Consiglio dell’Ordine non aveva il potere di
sindacare il "perchè" ed il "come" le fosse stato consentito di partecipare
alla prova orale, appartenendo tale sindacato alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
Infine, nella mat



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