I Comuni non possono vietare l’installazione sul proprio territorio di impianti di telefonia mobile senza proporre soluzioni alternative. Tar Lazio, Roma Sez. II Bis, Sentenza n.5186 del 03/06/2004


I Comuni non possono vietare l’installazione sul
proprio territorio di impianti di telefonia mobile senza proporre soluzioni
alternative. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha cosí accolto i
ricorsi della Ericsson Telecomunicazioni S.p.a contro il comune di Ladispoli
che, dopo aver emanato un regolamento comunale di gestione del corretto
insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio base per i telefoni
cellulari che vietava di installare impianti di telefonia mobile in una delle
zone in cui era stato suddiviso il territorio comunale, aveva annullato le
autorizzazioni edilizie concesse alla società  ricorrente per creare le stazioni
base. Secondo i giudici amministrativi il regolamento è illegittimo perchè il
Comune ha vietato l’installazione degli impianti di telefonia da buona parte del
territorio comunale senza indicare soluzioni alternative e senza individuare i
luoghi più adatti alla realizzazione di tali impianti in modo da ridurre
l’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici. Infatti, in base alla
normativa che regola la materia solo con l’intervento della Regione, che opera
scelte per tutto il proprio territorio, in armonia con gli obiettivi di
diffusione delle reti di telecomunicazione, posti a livello statale, si poteva
stabilire che determinate zone fossero specificamente destinate ad accogliere
gli impianti di cui trattasi o al contrario dichiarate inidonee alla relativa
installazione.

 



Tar Lazio, Roma Sez. II
Bis, Sentenza n.5186 del 03/06/2004
 


SENTENZA

sui ricorsi nn. 2740/2002,
2852/2002, 2854/2002, 12122/2002, 3426/2003, 3428/2003, 7865/2003 proposti dalla
S.p.A. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa:

– quanto ai ricorsi nn.
2740/2002, 2852/2002, 2854/2002, dall’Avv. M. Rizzitelli ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Via Zanardelli, 20;

– quanto ai ricorsi 12122/2002,
3426/2003, 3428/2003, 7865/2003 dagli avv.ti G. Contardi e F. Alesi,
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza di
Ponte Lungo, 11;

contro

IL COMUNE DI LADISPOLI, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Mario
Paggi, dell’Ufficio Legale del medesimo Comune di Ladispoli, e domiciliato ” ex
art. 35, comma 2, T.U. n. 1054/1924, richiamato dall’art. 19, comma 1, L. n.
1034/71 ” presso la Segreteria della II sezione bis del TAR del Lazio in Roma,
via Flaminia, 189;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 2740/2002:

a) del Regolamento Comunale di
Gestione del corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni
radio base per telefonia mobile approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 73 del 5.12.2001, pubblicato in Albo Pretorio dal 17/12/2001 al
1/1/2002;

b) dell’ordinanza del Sindaco
del Comune di Ladispoli n. 3 in data 8/1/2002, notificata il giorno 10.1.2002,
con la quale è stata disposta la sospensione dei lavori intrapresi dalla
ricorrente in Via delle Magnolie n. 19, giusta autorizzazione n. 36 concessa dal
medesimo Comune in data 4.10.2001, lavori relativi all’installazione di una
stazione radio base;

c) dell’ordinanza del Sindaco
del Comune di Ladispoli n. 16 del 7.2.2002, avente ad oggetto la revoca
dell’autorizzazione edilizia n. 36 del 4.10.2001;

quanto il ricorso n. 2852/2002:

-del provvedimento di diniego al
rilascio della concessione edilizia, emesso dal Comune di Ladispoli in data
11.2.2002, n. prot. 4883 e notificato il 18.2.2002, per l’installazione di una
stazione radio base per telefonia cellulare in via Duca degli Abruzzi;

quanto al ricorso 2854/2002:

-del provvedimento di diniego al
rilascio della concessione edilizia, emesso dal Comune di Ladispoli in data
11.2.2002, n. prot. 4883 e notificato in data 18.2.2002, per l’installazione di
una stazione radio base per telefonia cellulare in via Giovanni XXIII;

quanto al ricorso n. 12122/2002:

– dell’ordinanza n.111/82 del 2
agosto 2002, notificata alla società  ricorrente il 17 settembre 2002, con cui il
Responsabile dell’Area V Servizio 2, Assetto ed Uso del territorio del Comune di
Ladispoli, ha ordinato alla ricorrente di rimuovere entro e non oltre 30 giorni
dalla notifica dell’ordinanza la stazione radio base per telefonia mobile tutt’ora
insistente in Ladispoli, Via delle Magnolie n. 19, nonchè di tutti gli atti
preparatori, preordinati, presupposti e consequenziali, o comunque connessi;

quanto al ricorso n. 3426/2003:

-del provvedimento emesso il 4
febbraio 2003, prot. n. 3723, notificato alla Società  ricorrente il 10 febbraio
2003, con cui il Responsabile dell’Area IV Servizio 2, Ufficio Assetto ed Uso
del Territorio del Comune di Ladispoli, ha respinto la denuncia di inizio
attività  ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs 4 settembre 2000, n. 198,
inoltrata dalla Ericsson Tlc S.p.A. l’11 novembre 2002, prot. n. 32117, per
l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile cellulare a
Ladispoli nord, Via Giovanni XXIII, n. 15, nonchè per l’annullamento di tutti
gli atti preparatori, preordinati e presupposti, fra cui la delibera consiliare
n. 26 in data 8.4.2002, di modifica del regolamento comunale di gestione del
corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni redio base per
telefonia mobile e del piano triennale di sviluppo e risanamento della rete
telefonica mobile, elaborato dalla Commissione tecnica comunale, istituita con
delibera di G.M. n. 237 del 2.9.2002, rettificato con delibera di G.M. n. 21 del
3.2.2003;

quanto al ricorso n. 3428/2003:

del provvedimento del 4 febbraio
2003, prot. n. 3724, notificato alla Società  ricorrente il 10 febbraio 2003, con
cui il Responsabile dell’Area IV Servizio 2, Ufficio Assetto ed Uso del
Territorio del Comune di Ladispoli, ha respinto la denuncia di inizio attività 
ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198, inoltrata
dalla ricorrente l’11 novembre 2002, prot. n. 32118, per l’installazione di una
stazione radio base a servizio della telefonia mobile cellulare da edificare in
Ladispoli centro, via Duca degli Abruzzi n. 147, nonchè di tutti gli atti
preparatori, preordinati e presupposti, fra cui quelli ” sopra specificati ” già 
oggetto del ricorso n. 3426/03;

quanto al ricorso n. 7865/2003:

del provvedimento 11 giugno
2003, prot. 16586, verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di
demolizione 2 agosto 2002, n. 111/82 dell’Area V Servizio 2, per le opere
relative alla stazione radio base per telefonia mobile in Ladispoli, Via delle
magnolie n. 19, verbale costituente titolo per l’immissione nel possesso e per
la trascrizione nei registri immobiliari del bene dell’area di sedime, nonchè
per l’annullamento di tutti gli atti presupposti e consequenziali, o comunque
connessi;

Visti i ricorsi con i relativi
allegati;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune di Ladispoli ;

Visti gli atti tutti della
causa;

Relatore, alla pubblica udienza
del 16 ottobre 2003, il Consigliere G. De Michele e uditi i difensori delle
parti come da verbale di udienza in data odierna;

Ritenuto e considerato in fatto
e in diritto quanto segue:

FATTO

Con delibera consiliare n. 73
del 5.12.2001, pubblicata sull’Albo pretorio fino al giorno 1.1.2002, il Comune
di Ladispoli approvava un regolamento di gestione per il corretto insediamento
urbanistico e territoriale delle stazioni radio base per telefonia mobile, a
norma dell’art. 8, comma 6, della legge 22.2.2001, n. 36 (legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

In tale regolamento il
territorio comunale veniva suddiviso, ai fini che qui interessano, in due zone ”
"A" e "B" ” la prima delle quali comprendente "aree urbanizzate o da urbanizzare
secondo il PRG vigente, aree sottoposte a vincolo militare, aree di particolare
pregio ambientale, altre aree sensibili e opportuna fascia di rispetto
urbanistica oltre i confini delle aree sopra citate", con residuale
ricomprensione di ogni altra porzione di territorio nella zona B.

In tutta la zona A, dalla data
di entrata in vigore del regolamento, veniva vietata l’installazione e
l’esercizio di stazioni radio base; in parziale deroga al divieto tuttavia ” ma
solo fino al 30.6.2002 ” si consentiva comunque l’esercizio degli impianti, già 
esistenti nella medesima zona.

Dalla normativa sopra
sintetizzata ” impugnata dalla società  Ericsson Telecomunicazioni s.p.a.,
attuale ricorrente, con ricorso n. 2740/02, notificato in data 1.3.2002 ”
scaturivano una serie di provvedimenti amministrativi, a loro volta impugnati
col medesimo ricorso n. 2740/02, o con ricorsi successivi, nei termini di
seguito riportati:

– ordinanza di sospensione dei
lavori, oggetto dell’autorizzazione edilizia n. 36 del 4.10.2001, concernente
l’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in via delle
Magnolie, 19 e revoca della predetta autorizzazione (ordinanze nn. 3 in data
8.1.2002 e 16 in data 7.2.2002, contestate attraverso il medesimo ricorso sopra
citato);

– diniego di autorizzazione
edilizia n. prot. 4883 in data 11.2.2002, per l’installazione di una stazione
radio base per telefonia cellulare in via Duca degli Abruzzi, n. 147 (atto
impugnato con ricorso n. 2852/02, notificato il 9.3.2002);

– diniego di autorizzazione
edilizia n. prot. 4883 in data 11.2.2002, per l’installazione di un altro
impianto del tipo sopra indicato in via Giovanni XXIII, n. 15 (atto impugnato
con ricorso n. 2854/02, notificato il 9.3.2002);

– ordinanza n. 111/82,
notificata il 17.9.2002, con la quale si imponeva la rimozione della stazione
radio base di via delle Magnolie (atto impugnato con ricorso n. 12122/02,
notificato in data 11.11.2002);

– determinazione dirigenziale n.
3723 , notificata il 10.2.2003, concernente rigetto della denuncia di inizio
attività  in data 11.11.2002, per l’installazione di impianto per telefonia
cellulare in via Giovanni XXIII, n. 15 (atto impugnato con ricorso n. 3426/03,
notificato il 17.3.2003);

– determinazione dirigenziale n.
3724 del 4.2.2003, concernente rigetto della denuncia di inizio attività ,
presentata in data 11.11.2002 per l’installazione di altro impianto in via Duca
degli Abruzzi, 147 (atto impugnato con ricorso n. 3428/03, notificato il
17.3.2003);

– verbale di accertamento di
inottemperanza e immissione in possesso n. prot. 16586 in data 11.6.2003, con
riferimento alla stazione radio base di via delle Magnolie, 19 (atto impugnato
con ricorso n. 7865/03, notificato il 25.7.2003).

Avverso il regolamento in
precedenza citato ” quale atto presupposto di tutte le determinazioni successive
” nel ricordato ricorso n. 2740/02 venivano prospettati i seguenti motivi di
gravame:

1) carenza di potere, in quanto
solo l’I.S.P.E.S. e l’A.R.P.A. Lazio avrebbero competenza, in ordine alla
installazione di impianti di telefonia mobile e per le telecomunicazioni;

2) incompetenza, nonchè
violazione o falsa interpretazione dell’art. 4, comma 1, della legge 22.2.2001,
n. 36, dell’art. 102, comma 1, del D.P.R. n. 616/1977, dell’art. 4 della legge
23.12.78, n. 833, dell’art. 1 della legge n. 59/1997, dell’art. 83 del D.Lgs. n.
112/1998 e dell’art. 1, 15° comma, della legge n. 249/1997, in considerazione
delle competenze dello Stato in materia di inquinamento elettromagnetico e di
qualità  dell’aria;

3) incompetenza, eccesso di
potere e violazione dell’art. 4 del decreto del Ministero dell’Ambiente n.
381/1998, circa le esigenze di protezione della salute umana dalle onde
elettromagnetiche, nonchè violazione o falsa interpretazione del decreto
interministeriale n. 381/1998 e della legge n. 249/1997, circa la determinazione
dei valori limite dell’intensità  del campo elettrico, generato dagli impianti di
cui trattasi;

4), 5) e 6) eccesso di potere
sotto vari profili, essendo stata resa impossibile ” di fatto ” l’installazione
di stazioni radio base nell’intero territorio comunale, senza adeguata
motivazione e con evidente lesione dell’interesse pubblico, alle medesime
sotteso.

Nei successivi ricorsi nn. 2852
e 2854 le censure sopra riportate venivano reiterate puntualmente, al fine di
evidenziare i vizi dell’atto presupposto, destinati a travolgere anche gli atti
consequenzia

https://www.litis.it

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