La revoca del sequestro cautelare prescinde dall’istanza di riesame. Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 29952 del 09/07/2004
Non vi è una
preclusione nella mancata impugnazione della misura cautelare, secondo le
Sezioni unite, e si tratta di un potere esercitabile senza limitazioni
temporali. Annullata senza rinvio una decisione del tribunale di Catania
La revoca di un sequestro è sempre possibile anche se l’indagato non ha
impugnato per tempo la misura cautelare reale. In termini giuridici vuol dire
che non opera alcuna preclusione da giudicati cautelare, cioè nessun paletto
all’istanza di revoca se il provvedimento che ha applicato il sequestro non è
stato oggetto di riesame.
A chiarirlo sono state le Sezioni unite penali della Cassazione che, con la
sentenza 29952/04 leggibile tra gli allegati, hanno definitivamente sciolto il
nodo giurisprudenziale consistente nello stabilire "se la mancata tempestiva
proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il
provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, ne precluda la revoca
per la mancanza delle condizioni di applicabilità , in assenza difatti
sopravvenuti".
Sul punto due sono gli indirizzi giurisprudenziali in contrasto: secondo il
primo "non può configurarsi l’esistenza di un percorso obbligato ogniqualvolta
si intende contestare un provvedimento di sequestro e la richiesta di revoca non
incontra alcun "giudicato cautelare implicito" nel caso di mancato esperimento
del riesame". L’opposto orientamento, invece, individua nel "riesame il mezzo
ordinario per contestare la legittimità , anche nel merito, del sequestro ed
afferma che – una volta esaurita la fase dell’incidente cautelare oppure in
pendenza della stessa o in caso di mancata impugnazione del provvedimento – la
revoca della misura cautelare reale può essere richiesta, a pena di
inammissibilità , solo ove sia modificato il quadro processuale in dipendenza di
"fatti sopravvenuti", anche soggettivamente intesi".
Riallacciandosi ad una interpretazione parallela fra misure cautelari personali
e misure cautelari reali, il massimo consesso di Piazza Cavour ha aderito alla
prima tesi proposta. Lo strumento della revoca delle misure cautelari – si legge
infatti nella sentenza 29952/04 – in quanto diretto ad una valutazione sulla
"sussistenza ex ante e sulla persistenza ex post delle condizioni di
applicabilità , non giustifica in relazione a tale sua funzione alcun limite alla
verifica della attualità delle stesse". Per corroborare ulteriormente la sua
scelta il Palazzaccio, poi, ha messo in evidenza la "marcata differenza
ontologica e di funzioni tra la revoca e il riesame": la prima, adottabile in
qualsiasi momento o fase del procedimento, non è un mezzo di impugnazione. In
altre parole, la diversa natura giuridica per la Cassazione dei due strumenti ha
portato "ad escludere – in assenza di previsioni normative espresse – fenomeni
di preclusione idonei a rendere inammissibile l’una in base al percorso scelto
per l’altra".
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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