Le regole sui co.co.co nel settore pubblico (Circolare 15/07/2004)


di  Barbara Massara

Le
amministrazioni pubbliche sono tenute a non abusare nell’impiego dei contratti
di collaborazione coordinata e continuativa. E’ questo il messaggio principale
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Funzione
pubblica, ha rivolto agli enti pubblici con una

circolare datata 15 luglio 2004
, invitandoli a verificare la sussistenza
delle condizioni che legittimano l’utilizzo del rapporto di collaborazione.
Questa necessità, nasce soprattutto da un recente studio effettuato dall’Aran
secondo cui la spesa per questi contratti nella pubblica amministrazione ha
registrato nel corso del 2002 un forte incremento rispetto all’anno precedente.
Oltre a porre l’attenzione su un uso ponderato di questa tipologia contrattuale,
la circolare commenta le principali disposizioni che disciplinano il rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa nella «Pa», sia sotto il profilo
giuslavoristico che sotto quello previdenziale e fiscale.
Il rapporto di collaborazione nel settore pubblico non è soggetto alle nuove
disposizioni della riforma Biagi in materia di contratto a progetto. Gli
articoli 7, comma 6 del decreto legislativo 165/01 (dedicato alle pubbliche
amministrazioni) e 110, comma 6 del decreto legislativo 267/2000 (dedicato agli
enti locali), individuano i presupposti che ne legittimano l’utilizzo nella
particolare e temporanea esigenza non sopperibile con le risorse al momento
disponibili, unitamente alla necessità di utilizzare una prestazione dotata di
elevata professionalità e di un elevato grado di autonomia. L’autonomia,
nonchè l’elevata professionalità, rappresentano la garanzia che non siano
aggirate o violate le norme sull’accesso tramite concorso pubblico nonchè il
principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della «Pa».
A questi presupposti di legge, si aggiungono gli ulteriori criteri individuati
dalla giurisprudenza della Corte dei conti quali la temporaneità dell’incarico,
la specifica indicazione di modalità e criteri di svolgimento, nonchè la sua
rispondenza agli obiettivi dell’amministrazione conferente.
Il provvedimento si sofferma, inoltre, sull’orario, e precisamente sull’assenza
di un obbligo di prestazione oraria cosi’ come del controllo delle presenze. Il
collaboratore della «Pa» deve avere una gestione autonoma del proprio tempo di
lavoro e non deve in alcun modo documentare la propria presenza (anche se la
sede di lavoro è diversa da quella dell’amministrazione). Ne discende che non
si applica al collaboratore la disciplina delle ferie, nè quella dei buoni
pasto, ma solo quella delle trasferte.
Considerando l’insieme dei requisiti, nonchè l’obbligatorietà della forma
scritta, è possibile concludere che le regole previste per il settore pubblico
non si allontanano di molto dalle caratteristiche di una collaborazione a
progetto. Come avviene per i privati, la durata del contratto deve essere
determinata, l’oggetto della prestazione va specificatamente individuata, cosi’
come devono essere definiti modalità e criteri con cui svolgere l’incarico.
Sicuramente specifica del settore pubblico è la previsione secondo cui non è
possibile ricorrere alle collaborazioni per l’affidamento di compiti di gestione
e rappresentanza delle amministrazioni. Questo in quanto solo funzionari e
dirigenti della «Pa», perchè pubblici dipendenti, rispondono del loro operato
secondo le leggi penali, civili e amministrative e possono rappresentare in
giudizio la «Pa». Ma la vera differenza con i rapporti di collaborazione a
progetto privati è che nel pubblico, la stipula di un contratto in violazione
della legge non puo’ mai determinare l’automatica conversione in un rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, ma solo un effetto risarcitorio nonchè
la responsabilità amministrativa del dirigente che ha stipulato il contratto.
Dal punto di vista del trattamento previdenziale e fiscale, infine, la circolare
richiama regole e adempimenti del settore privato.

 Fonte:
www.ilsole24ore.it


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