Garanzie agili per le banche. Dlgs n. 170 del 21/05/2004 Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.(GU n. 164 del 15-7-2004)

 Più
celerita e più sicurezza nel realizzo delle garanzie a favore di banche,
assicurazioni ed istituzioni finanziarie in genere, con tutto cio’ che
dovrebbe conseguire in termini di facilitazione nella concessione del
credito grazie alla nuova disciplina della costituzione e dell’escussione
del pegno di denaro e di attività finanziaria e alla non applicabilità
dell’articolo 2740 del Codice civile (che statuisce il divieto del patto
commissorio, con il quale il creditore puo’ diventare proprietario del bene
offerto in garanzia dal debitore in caso di inadempimento di questi).

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n.170

Attuazione  della  direttiva  2002/47/CE,  in materia di contratti di
garanzia finanziaria.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  3  febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunità  europee,  legge  comunitaria  2002 ed in particolare
l'articolo  31,  recante  delega  al  Governo  per l'attuazione della
direttiva  2002/47/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
    a)  testo  unico  bancario:  il  decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
    b)  testo unico della finanza: il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni;
    c)  attività finanziarie: il contante e gli strumenti finanziari
e,  con  riferimento  alle  operazioni  connesse  con le funzioni del
sistema   delle   banche  centrali  europee  e  dei  sistemi  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera r),  del  decreto legislativo 12
aprile  2001, n. 210, le altre attività accettate a garanzia di tali
operazioni;
    d)  contratto di garanzia finanziaria: il contratto di pegno o il
contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà
di  attività  finanziarie  con funzione di garanzia, ivi compreso il
contratto  di  pronti  contro termine, e qualsiasi altro contratto di
garanzia  reale  avente  ad  oggetto  attività finanziarie e volto a
garantire  l'adempimento  di  obbligazioni  finanziarie, allorchè le
parti contraenti rientrino in una delle seguenti categorie:
      1)  autorità  pubbliche,  inclusi  gli  organismi  del settore
pubblico  degli  Stati  membri  incaricati  della gestione del debito
pubblico  o che intervengano in tale gestione o che siano autorizzati
a   detenere  conti  dei  clienti,  con  l'esclusione  delle  imprese
assistite da garanzia pubblica;
      2)  banche  centrali,  la  Banca centrale europea, la Banca dei
regolamenti internazionali, le banche multilaterali di sviluppo, come
definite  all'articolo  1,  punto  19, della direttiva 2000/12/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20 marzo 2000, il Fondo
monetario internazionale e la Banca europea per gli investimenti;
      3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi:
        a)  enti  creditizi,  come definiti dall'articolo 1, punto 1,
della direttiva 2000/12/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2,
paragrafo 3, della medesima direttiva;
        b)  imprese  di  investimento, come definite dall'articolo 1,
punto 2, della direttiva 93/22/CE del Consiglio, del 10 maggio 1993;
        c)  enti  finanziari, come definiti dall'articolo 1, punto 5,
della direttiva 2000/12/CE;
        d)  imprese  di assicurazione, come definite dall'articolo 1,
lettera  a),  della  direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno
1992,  e  dall'articolo  1, lettera a), della direttiva 92/96/CEE del
Consiglio, del 10 novembre 1992;

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