Stop ai prodotti a rischio. Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Dlgs n. 172 del 21/05/2004 (GU n. 165 del 16-7-2004)

L’obbligo di
sicurezza dei prodotti è legge. I prodotti offerti ai consumatori non dovranno
presentare rischi per la salute pubblica. Questo l’effetto del recepimento della
Direttiva europea 2001/95/Ce relativa alla sicurexxa generale dei prodotti cui
si è provveduto quasi alla scadenza del tempo massimo previsto per il
recepimento.

I fabbricanti
e i distributori di prodotti destinati ad essere immessi sul mercato sono tenuti
a fornire ogn i utile indicazione e avvertenza sul corretto uso del prodotto e
sui rischi che possono derivare dalla sua utilizzazione, custodia, manutenzione
e uso.

Alla pubblica
amministrazione il compito di vigilare sul mercato,Questa, in caso di rischio
grave, non solo puo’ disporre il ritiro del prodotto pericoloso per evitare la
sua immissione nel mercato, ma puo’ anche intervenire una volta che la
distribuzione del prodotto sia già avvenuta.

  

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n.172

 Attuazione  della  direttiva  n.  2001/95/CE  relativa alla sicurezza
generale dei prodotti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo
1 e l'allegato B;
  Vista  la  direttiva  n.  2001/95/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
  Vista  la  direttiva  n.  1992/59/CEE  del Consiglio, del 29 giugno
1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, in
materia di sicurezza generale dei prodotti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
  Considerato  che  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non
ha  espresso  il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute e per gli affari regionali;
 
                              E m a n a
 
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
                  Finalità e campo di applicazione
  1. Il presente decreto legislativo intende garantire che i prodotti
immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
  2.  Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a
tutti i prodotti definiti dall'articolo 2, lettera a). Ciascuna delle
sue  disposizioni  si applica laddove non esistono, nell'ambito della
normativa  vigente,  disposizioni specifiche aventi come obiettivo la
sicurezza dei prodotti.
  3.  Se  taluni  prodotti  sono  soggetti  a  requisiti di sicurezza
prescritti  da  normativa  comunitaria,  le disposizioni del presente
decreto  legislativo  si  applicano  unicamente  per gli aspetti ed i
rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
  4.  Ai  prodotti  di  cui al comma 3 non si applicano l'articolo 2,
lettere b) e c), e gli articoli 3 e 4.
  5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 3 a 7
se   sugli   aspetti  disciplinati  da  tali  articoli  non  esistono
disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
  6.   Le  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo  non  si
applicano  ai  prodotti  alimentari  di  cui  al  regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
 
     
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
    a) prodotto:  qualsiasi  prodotto destinato al consumatore, anche
nel  quadro  di  una  prestazione  di  servizi,  o  suscettibile,  in
condizioni  ragionevolmente  prevedibili,  di  essere  utilizzato dal
consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile
a  titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale,
indipendentemente  dal  fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;
tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi
d'antiquariato,  o  come  prodotti da riparare o da rimettere a nuovo
prima   dell'utilizzazione,  purchè  il  fornitore  ne  informi  per
iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
    b) prodotto  sicuro: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso
normali  o  ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del
caso,  la  messa  in servizio, l'installazione e la manutenzione, non
presenti  alcun  rischio  oppure  presenti  unicamente rischi minimi,
compatibili  con  l'impiego  del  prodotto  e considerati accettabili
nell'osservanza  di un livello elevato di tutela della salute e della
sicurezza  delle  persone  in  funzione, in particolare, dei seguenti
elementi:
      1)  delle  caratteristiche  del prodotto, in particolare la sua
composizione,  il  suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio
e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
      2)  dell'effetto  del  prodotto  su altri prodotti, qualora sia
ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
      3)  della  presentazione del prodotto, della sua etichettatura,
delle  eventuali  avvertenze  e  istruzioni  per  il suo uso e la sua
eliminazione,  nonchè  di qualsiasi altra indicazione o informazione
relativa al prodotto;
      4)  delle categorie di consumatori che si trovano in condizione
di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori
e  degli  anziani.  La  possibilità  di  raggiungere  un  livello di
sicurezza  superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un
rischio  minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare
un prodotto come non sicuro o pericoloso;
    c) prodotto  pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla
definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera b);
    d) rischio  grave:  qualsiasi rischio grave compreso quello i cui
effetti  non  sono immediati, che richiede un intervento rapido delle
autorità pubbliche;
    e) produttore:   il  fabbricante  del  prodotto  stabilito  nella
Comunità  e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante
apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro
segno  distintivo,  o  colui  che  rimette  a  nuovo  il prodotto; il
rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella
Comunità  o,  qualora  non  vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunità,   l'importatore   del   prodotto;   gli   altri  operatori
professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui
la  loro  attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza
dei prodotti;
    f) distributore:  qualsiasi  operatore professionale della catena
di   commercializzazione,   la   cui   attività   non  incide  sulle
caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
    g) richiamo:  le  misure  volte ad ottenere la restituzione di un
prodotto  pericoloso  che  il  fabbricante  o il distributore ha già
fornito o reso disponibile ai consumatori;
    h) ritiro:  qualsiasi  misura volta a impedire la distribuzione e
l'esposizione  di  un  prodotto pericoloso, nonchè la sua offerta al
consumatore.
 
     
                               Art. 3.
             Obblighi del produttore e del distributore
  1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
  2.  Il  produttore  fornisce  al  consumatore tutte le informazioni
utili  alla  valutazione  e  alla  prevenzione  dei  rischi derivanti
dall'uso  normale  o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non
sono  immediatamente  percettibili  senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione  contro  detti rischi. La presenza di tali avvertenze non
esenta,  comunque,  dal  rispetto  degli  altri obblighi previsti nel
presente decreto legislativo.
  3.  Il  produttore  adotta  misure  proporzionate in funzione delle
caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di
essere  informato  sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere
le  iniziative  opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro
del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed
efficace dei consumatori.
  4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
    a) l'indicazione  in  base  al  prodotto  o  al  suo imballaggio,
dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo
di  prodotto  o,  eventualmente,  alla  partita di prodotti di cui fa
parte,  salva  l'omissione  di  tale  indicazione nei casi in cui sia
giustificata;
    b) i  controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame
dei  reclami  e,  se del caso, la tenuta di un registro degli stessi,
nonchè l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
  5.   Le  misure  di  ritiro,  di  richiamo  e  di  informazione  al
consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su
richiesta  delle  competenti  autorità  a  norma dell'articolo 6. Il
richiamo  interviene  quando  altre  azioni  non  siano sufficienti a
prevenire  i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano
necessario   o   vi   siano   tenuti   in   seguito  a  provvedimenti
dell'autorità competente.
  6.  Il  distributore  deve agire con diligenza nell'esercizio della
sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di
prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
    a) a  non  fornire  prodotti  di  cui  conosce  o  avrebbe dovuto
conoscere  la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso
e nella sua qualità di operatore professionale;
    b) a  partecipare  al controllo di sicurezza del prodotto immesso
sul  mercato,  trasmettendo  le informazioni concernenti i rischi del
prodotto  al  produttore e alle autorità competenti per le azioni di
rispettiva competenza;
    c) a  collaborare  alle azioni intraprese di cui alla lettera b),
conservando  e  fornendo  la  documentazione  idonea  a  rintracciare
l'origine  dei  prodotti  per  un periodo di dieci anni dalla data di
cessione al consumatore finale.
  7.  Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere
sulla  base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori
professionali,  che  un  prodotto  da  loro  immesso  sul  mercato  o
altrimenti  fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso
rischi  incompatibili  con l'obbligo generale di sicurezza, informano
immediatamente  le Amministrazioni competenti, di cui all'articolo 5,
comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i
consumatori.
  8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono
almeno:
    a) elementi  specifici che consentano una precisa identificazione
del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
    b) una  descrizione  completa del rischio presentato dai prodotti
i

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed