|
L’obbligo di
sicurezza dei prodotti è legge. I prodotti offerti ai consumatori non dovranno
presentare rischi per la salute pubblica. Questo l’effetto del recepimento della
Direttiva europea 2001/95/Ce relativa alla sicurexxa generale dei prodotti cui
si è provveduto quasi alla scadenza del tempo massimo previsto per il
recepimento.
I fabbricanti
e i distributori di prodotti destinati ad essere immessi sul mercato sono tenuti
a fornire ogn i utile indicazione e avvertenza sul corretto uso del prodotto e
sui rischi che possono derivare dalla sua utilizzazione, custodia, manutenzione
e uso.
Alla pubblica
amministrazione il compito di vigilare sul mercato,Questa, in caso di rischio
grave, non solo puo’ disporre il ritiro del prodotto pericoloso per evitare la
sua immissione nel mercato, ma puo’ anche intervenire una volta che la
distribuzione del prodotto sia già avvenuta.
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n.172
Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza
generale dei prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo
1 e l'allegato B;
Vista la direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
Vista la direttiva n. 1992/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno
1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, in
materia di sicurezza generale dei prodotti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non
ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo intende garantire che i prodotti
immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a
tutti i prodotti definiti dall'articolo 2, lettera a). Ciascuna delle
sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della
normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la
sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente
decreto legislativo si applicano unicamente per gli aspetti ed i
rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 2,
lettere b) e c), e gli articoli 3 e 4.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 3 a 7
se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono
disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente decreto legislativo non si
applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) prodotto: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche
nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in
condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal
consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile
a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;
tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi
d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo
prima dell'utilizzazione, purchè il fornitore ne informi per
iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
b) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso
normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del
caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non
presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi,
compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili
nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della
sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti
elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua
composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio
e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia
ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura,
delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua
eliminazione, nonchè di qualsiasi altra indicazione o informazione
relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione
di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori
e degli anziani. La possibilità di raggiungere un livello di
sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un
rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare
un prodotto come non sicuro o pericoloso;
c) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla
definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera b);
d) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui
effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle
autorità pubbliche;
e) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella
Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante
apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro
segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il
rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella
Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori
professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui
la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza
dei prodotti;
f) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena
di commercializzazione, la cui attività non incide sulle
caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
g) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un
prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già
fornito o reso disponibile ai consumatori;
h) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e
l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonchè la sua offerta al
consumatore.
Art. 3.
Obblighi del produttore e del distributore
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni
utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti
dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non
sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non
esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel
presente decreto legislativo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle
caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di
essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere
le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro
del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed
efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio,
dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo
di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa
parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia
giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame
dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi,
nonchè l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al
consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su
richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 6. Il
richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a
prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano
necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti
dell'autorità competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della
sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di
prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto
conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso
e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso
sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del
prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di
rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b),
conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare
l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di
cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere
sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori
professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o
altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso
rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano
immediatamente le Amministrazioni competenti, di cui all'articolo 5,
comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i
consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono
almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione
del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti
i
https://www.litis.it
|
Commento all'articolo