Tlc: cellulari intestati ad insaputa degli interessati. Interviene il Garante


l’illecito anche presso il rivenditore

Ancora un
caso, piuttosto grave, in cui una persona si è ritrovata intestataria di 127
schede telefoniche per apparecchi cellulari senza che l’interessato ne avesse
fatto alcuna richiesta e ne fosse informato. La gravità è emersa anche dal
fatto che una di queste schede è stata oggetto di delicate indagini penali per
omicidio nelle quali l’interessato è stato quindi coinvolto. La società aveva
persino negato all’interessato l’accesso ai dati che lo riguardano, e per giunta
continuava a mandargli pubblicità per schede mai volontariamente attivate.

E’ stata
quindi riconosciuta la grave violazione dei diritti dell’interessato, al quale
è stato anche garantito di accedere -contrariamente all’indebito rifiuto
dapprima opposto al medesimo interessato- ai dati che riguardavano il numero
delle utenze, la data della loro attivazione e le fonte dei dati.

Questi
principi, ribaditi dal nuovo Codice entrato in vigore lo scorso 1° gennaio, sono
stati fatti rispettare grazie all’intervento dell’Autorità garante che ha
accolto il ricorso di un utente contro un gestore telefonico.

Non è la
prima volta che cittadini ignari si rivolgono al Garante scoprendo di essere
intestatari di numerose carte telefoniche da loro mai attivate, a volte usate
addirittura per compiere truffe o altri reati, con ovvie conseguenze per gli
intestatari almeno nella prima fase delle indagini. E’ stato ritenuto, quindi,
illegittimo il rifiuto delle società di consentire agli interessati, in favore
dei quali si era magari soltanto bloccato l’uso delle carte, di accedere ai dati
personali detenuti dalle società stesse e di venire a conoscenza come e dove le
schede erano state intestate. In alcuni casi si è determinata anche una
conseguenza paradossale: disattivando una sim card da lui mai attivata,
l’intestatario è stato a torto non ammesso ad accedere ai suoi dati d’utenza e
ad utilizzarli a sua discolpa.

Il diritto
di accesso ai dati personali dell’interessato, tutela invece, almeno in parte,
questo rischio: conoscere informazioni riguardo all’utenza e gli estremi del
dealer
che ha effettuato l’attivazione delle carte telefoniche in oggetto
possono essere strumenti importanti per il malcapitato, utilizzabili in sede di
difesa.

E’ quanto si
era appunto verificato al ricorrente che, a seguito di una segnalazione, aveva
scoperto di essere intestatario di 127 carte telefoniche. Alla richiesta di
conoscere i propri dati di utenza ha subito un netto rifiuto da parte della
società telefonica che aveva motivato il diniego citando infondatamente l’art. 132
del Codice della privacy
 e sostenendo di non essere tenuta a fornire dati di
traffico telefonico di sim card disattivate, dopo lo scadere dei sei mesi
necessari alla fatturazione.

Ritenutosi
leso nell’esercizio del proprio diritto d’accesso l’utente ha presentato ricorso
al Garante, il quale ha rilevato che era infondata l’eccezione formulata dalla
società riguardo ai termini temporali, perchè la predetta disposizione del
Codice si riferisce unicamente ai dati di traffico e non anche agli estremi
identificativi delle utenze.


L’interessato ha diritto di conoscere l’esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione della
loro origine e dell’uso che ne viene fatto. In tal modo, sia che vi sia un
dealer
solo, sia che ve ne siano molti, risulta più agevole ricostruire le
modalità in cui la truffa telefonica viene gestita.

Alla
società di telefonia sono state addebitate le spese del procedimento, che
dovranno essere liquidate direttamente a favore del ricorrente. Inoltre il
Garante ha disposto ulteriori accertamenti in ordine al più generale
comportamento della società e dei dealer rispetto all’illecita
intestazione di carte telefoniche.

 

 

https://www.litis.it

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