Alle Regioni spettano i poteri sostitutivi nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente ordinariamente competente. Corte Costituzionale, Sentenza n. 227 del 16/07/2004
La Consulta conferma il primcipio, più volte
espresso in passato, secondo cui l’articolo 120, secondo comma, della
Costituzione non preclude la possibilità che la legge regionale, intervenendo
in materie di propria competenza, e nel disciplinare l’esercizio di funzioni
amministrative conferite agli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in
capo a organi regionali o di altro livello di governo nel caso di inerzia o di
inadempimento da parte dell’ente ordinariamente competente.
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva
sollevato, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3,
comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge
della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei
rifiuti), nella parte in cui essi, anche con richiamo a preesistenti discipline,
affidano (a) alla Regione l’esercizio di poteri sostitutivi, in caso di
inadempienza nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla stessa legge alle
Province in materia di gestione dei rifiuti, e (b) alle Province analoghi
poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle
Comunità montane e dei consorzi di bacino, prevedendo anche la nomina di
commissari ad acta.
Secondo la Presidenza del Consiglio, tali
disposizioni si porrebbero in violazione dell’art. 120 della Costituzione, in
quanto dal secondo comma del medesimo si ricaverebbe la riserva allo Stato della
disciplina degli interventi sostitutivi. A suffragio di tale conclusione
parrebbero (a) la “continuità testuale” dei due periodi dell’unitario
secondo comma dell’art. 120 della Costituzione, che concerne il potere
sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio, (b) le “solenni
disposizioni” contenute nell’art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione
(con la garanzia dell’autonomia degli enti territoriali), (c)
l’assegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia
relativa agli “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane” [art. 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione], (d) la “cogente esigenza” di una disciplina unitaria ” o
perlomeno fortemente coordinata ” delle modalità di esercizio dei poteri
sostitutivi, a iniziare dall’individuazione dell’organo chiamato a disporre
l’intervento sostitutivo.
Nel dichiarare manifestamente infondata la
questione, La Cote ha sottolineato come la disposizione impugnata prevede che
all’intervento sostitutivo si faccia luogo “in caso di inadempienza”, da parte
delle Province, nello svolgimento delle competenze a esse attribuite. La
formulazione della disposizione, per quanto sintetica, delimita comunque
l’ambito entro il quale il potere sostitutivo puo’ esercitarsi: in tal senso, il
concetto di “inadempienza” non puo’ non essere inteso come avente riguardo alla
violazione di quelle norme che, nel prescrivere il compimento di determinati
atti o attività (all’uopo ponendo, se del caso, termini per l’adempimento), si
pongono a tutela di quegli interessi unitari alla cui salvaguardia l’intervento
sostitutivo è chiamato.. Le modalità di esercizio del potere sostitutivo,
attivabile soltanto dopo che la Giunta regionale, “su proposta dell’Assessore
competente per materia”, abbia invitato la Provincia a provvedere “entro congruo
termine” al compimento degli atti dovuti (art. 14 della legge n. 34 del 1998),
soddisfano infine il necessario rispetto del principio di leale cooperazione. (M.M)
Corte Costituzionale, Sentenza n. 227 del 16/07/2004
Presidente ZAGREBELSKY
Relatore ZAGREBELSKY
Udienza
Pubblica del 11/11/2003 Decisione del 08/07/2004
Deposito del 16/07/2004 Pubblicazione in G. U.
Ricorsi in via principale 1/2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
–
Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
–
Valerio ONIDA Giudice
–
Carlo MEZZANOTTE
"
–
Fernanda CONTRI
"
–
Guido NEPPI MODONA
"
– Piero Alberto
CAPOTOSTI
"
–
Annibale MARINI
"
–
Franco BILE
"
– Giovanni Maria
FLICK
"
–
Francesco AMIRANTE
"
–
Ugo DE SIERVO
"
–
Romano VACCARELLA
"
–
Paolo MADDALENA
"
–
Alfio FINOCCHIARO
"
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3,
comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge
della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei
rifiuti), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 30 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 9 gennaio 2003 ed
iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2003.
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