Anche in sede di rimessione della causa per effetto della pronuncia sulla competenza vale il principio dello ius superveniens. Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 6729 del 06/04/2004
Con la recente riforma sul rito civile (il D.Lgs.
n. 51 del 1998) che ha determinato l’abolizione dellla figura del pretore ed
istitituito quella del giudice unico di primo grado, sono state trasferite al
Tribunale tutte le controversie che prima erano di competenza del pretore. In
relazione alle cause in corso, in mancanza di espresse disposizioni in senso
contrario, vale il principio "tempus regit actum", per cui la validità degli
atti processuali deve essere valutata con riguardo alla legge vigente al momento
del loro compimento, e non a quella posteriore sopravvenuta. Principio
consolidatosi è che, per effetto dello ius superveniens, non potendo più
rimettersi la causa al pretore, la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale
allora incompetente e che secondo la legge vigente all’epoca della pronunzia era
sicuramente invalida, in forza dell’efficacia sanante dei mutamenti di diritto
sopravvenuti nel corso del giudizio di impugnazione, sarà convalidata (cfr.
Cass. 2450/01; 516/99; 5299/97; 3474/97; 5450/96). Tale convalidazione della
giurisdizione e della competenza in forza della legge sopravvenuta, è stata
affermata da dette pronunzie anche nel vigore della nuova formulazione dell’art.
5 c.p.c., introdotta dall’art. 2 della legge 26 novembre 1990 n. 353, per
evidenti ragioni di economia processuale. Diversamente opinando lo spreco di
attività processuale sarebbe evidente, giacchè nel caso in cui, come nella
specie, il giudice d’appello ravvisi che al momento di proposizione della
domanda la competenza apparteneva al pretore e non al tribunale irritualmente
adito, dovrebbe annullare la pronunzia e nel contempo statuire necessariamente
la competenza dello stesso tribunale che ebbe a pronunciarsi, in quanto divenuto
ormai giudice unico di primo grado. D’altra parte non si viene a derogare cosi’
al principio generale di irretroattività della legge processuale, ma di
prendere atto che la invalidità della pronuncia derivante dalla incompetenza
del giudice non trova più possibilità di correzione a seguito della
soppressione dell’ufficio giudiziario che avrebbe dovuto decidere secondo la
legge del tempo. Peraltro la convalida del difetto di giurisdizione per effetto
dello ius superveniens è ora espressamente prevista dall’art. 8 della legge 31
maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato a norma del quale la giurisdizione del giudice italiano sussiste se i
fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo".
Cassazione Civile, sezione II, sentenza n.
6729 del 06/04/2004
La Corte Suprema
di Cassazione
Sezione II
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo
CALFAPIETRA – Presidente
Dott. Antonino
ELEFANTE – rel. Consigliere
Dott. Rosario DE
JULIO – Consigliere
Dott. Umberto
GOLDONI – Consigliere
Dott. Vincenzo
MAZZACANE – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
SALCEF S.p.A., in
persona dell’Amministratore legale rappresentante p.t. Germano Maiolini,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Sebino n. 32, presso lo studio dell’Avv.
Cesidio Di Gravio che la difende come da procura a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
F.LLI GARZIA s.n.c.,
in persona dell’Amministratore legale rappresentante p.t. Bruno Garzia,
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 67, presso lo studio dell’Avv.
Gianni Lostia, difesa dall’Avv. Giampiero Nicoli come da procura a margine del
controricorso.
– controricorrente
–
e contro
FALLIMENTO della
C. s.r.l..
– intimata –
per la cassazione
della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3900/00 del 19 ottobre 2000 / 5
dicembre 2000.
Udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2003 dal Cons. Dott.
Antonino Elefante.
Sentito l’Avv. G.
Crisci per delega dell’Avv. C. Di Gravio.
Udito il p.m. in
persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del
processo
Con sent. n.
3900/00 del 19.10/05.12.2000, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame
proposto dalla Salcef s.p.a. nei confronti della F.lli Garzia s.n.c. e del
Fallimento della C. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che, in
accoglimento della domanda della soc. F.lli Garzia, aveva condannato la soc.
Salcef al pagamento della somma di L. 21.725.000, oltre accessori e spese, per
una fornitura di materiale per linee ferroviarie, effettuata nel 1993 e 1994 C.,
la quale in data 7 agosto 1995 aveva ceduto il ramo di azienda attinente all’attività
ferroviaria alla soc. Salcef.
Osservava la Corte
d’appello, per quel che ancora interessa, che l’eccezione sulla competenza per
valore prospettata dalla soc. Salcef (secondo la quale la controversia doveva
essere introdotta dinanzi al Pretore e non al Tribunale), pur trovando
fondamento secondo la vecchia normativa alla luce dei criteri per la
determinazione del valore della causa ai fini della competenza, non poteva
trovare accoglimento, in quanto con la riforma sul rito civile l’indicato
giudice (Pretore) non esisteva più, sicchè allo stato la decisione emessa dal
Tribunale, che attualmente sarebbe competente in base alle nuove regole, poteva
ritenersi validamente emessa.
Nel merito
rilevava la Corte d’appello che in base alle pattuizioni contenute nel
contratto, col quale la soc. C. aveva trasferito alla soc. Salcef il ramo
d’azienda per l’esercizio dell’attività di costruzione e manutenzione di linee
ferroviarie, non c’era dubbio che la soc. Salcef era subentrata nel rapporto
dedotto in causa, il quale, riguardando la fornitura di piastre di ferro da
utilizzare nella costruzione di linee ferroviarie, circostanza questa mai
contestata dalla predetta società, doveva ritenersi compreso tra i rapporti che
erano stati ceduti.
Contro tale
sentenza la soc. Salcef ha proposto ricorso per Cassazione in base a un solo
motivo, articolato in due punti.
La soc. F.lli
Garzia ha resistito con controricorso.
Il Fallimento
della soc. C. non ha inteso costituirsi.
La ricorrente ha
anche depositato memoria.
Motivi della
decisione
A sostegno del
ricorso la soc. Salcef deduce violazione del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51;
violazione dell’art. 11 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 2 e 3;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia ex art. 360 c.p.c. n. 5.
In primo luogo,
sostiene la ricorrente che la Corte d’appello, nel rigettare l’eccezione di
incompetenza per valore – sul rilievo che tale eccezione, pur essendo fondata
secondo la vecchia normativa, non poteva trovare accoglimento in quanto con la
recente riforma sul rito civile il giudice indicato come competente (Pretore)
non esisteva più, sicchè la decisione emessa dal Tribunale, competente in base
alla nuove regole, doveva ritenersi valida – avrebbe violato il principio "tempus
regit actum" e il principio sancito dall’art. 11 preleggi, secondo il quale la
legge non dispone che per l’avvenire. Ed, infatti, in materia processuale, in
mancanza di espresse disposizioni in senso contrario, vale il principio "tempus
regit actum", per cui la validità degli atti processuali deve essere valutata
con riguardo alla legge vigente al momento del loro compimento, e non a quella
posteriore sopravvenuta. Inoltre il D.Lgs. n. 51 del 1998, sull’istituzione del
giudice unico di primo grado, che ha soppresso l’ufficio del Pretore e
attribuito le controversie di sua competenza al Tribunale, non era ancora
entrata in vigore quando il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza, ritenendosi
illegittimamente compente per valore. La Corte d’appello avrebbe dovuto
dichiarare la nullità della gravata sentenza per essere stata emessa da giudice
incompetente "in quel momento".
In secondo luogo,
assume la ricorrente che la Corte d’appello erroneamente avrebbe ritenuto che la
soc. Salcef era subentrata nel rapporto dedotto in causa, da ritenersi compreso
tra quello ceduto con il contratto di cessione del 7 agosto 1995, senza
considerare che tale contratto non contempla minimamente e nemmeno per deduzioni
la soc. F.lli Garzia.
1.1. Il morivo è
infondato sotto entrambi i profili.
Quanto al primo,
va osservato che correttamente la Corte d’appello ha convalidato, per effetto
dello ius superveniens, non potendo più rimettere la causa al pretore in quanto
ufficio già soppresso al momento della sua pronunzia, la sentenza di primo
grado emessa dal Tribunale allora incompetente e che secondo la legge vigente
all’epoca della pronunzia era sicuramente invalida, in forza dell’efficacia
sanante dei mutamenti di diritto sopravvenuti nel corso del giudizio di
impugnazione, come è stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass.
2450/01; 516/99; 5299/97; 3474/97; 5450/96).
<p cla



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