DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2004, n.176 Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni. (GU n. 167 del 19-7-2004)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2004,
n.176
Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 32-quinquies;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
4 settembre 1996, n. 537;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
in particolare gli articoli 13 e 19;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 2 agosto
2000, concernente la determinazione della dotazione organica del
personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, ed in particolare gli articoli 5, 9 e 10;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
258, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 giugno 2001, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche
del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni
economiche del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001;
Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 26 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Funzioni
1. Gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero delle comunicazioni, di cui all'articolo 32-quater del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366,
svolgono le funzioni indicate nel presente regolamento.
2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione è riordinato con apposito regolamento secondo i
principi contenuti nella legge 16 gennaio 2003, n. 3, e nel decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
Art. 2.
Segretariato generale
1. Il Segretariato generale coadiuva il Ministro nell'elaborazione
degli indirizzi del Ministero e nella attività di vigilanza e
coordina l'attività delle direzioni generali. Adotta le opportune
iniziative per assicurare unità di indirizzo nelle attività di
competenza di più direzioni generali. In particolare:
a) istruisce gli schemi di direttive generali e coordina
l'elaborazione degli schemi delle normative di settore;
b) coordina le attività, anche internazionali, delle direzioni
generali, ivi comprese le funzioni di cui all'articolo 9, i rapporti
delle medesime direzioni generali con le Autorità amministrative
indipendenti, nonchè la partecipazione del Ministero nelle sedi
dell'Unione europea e internazionali;
c) coordina l'attività degli ispettorati territoriali, salve le
competenze settoriali delle direzioni generali;
d) coordina i rapporti tra le strutture del Ministero e le
prefetture - Uffici territoriali del Governo;
e) presta attività di supporto alla vigilanza del Ministro
sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione e sulla Fondazione Ugo Bordoni;
f) assicura il coordinamento dell'attività ispettiva interna;
g) coordina le attività del Ministero in materia di sicurezza
delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche e di
protezione civile, nonchè quelle che rivestano profili di
segretezza;
h) coordina le attività svolte dal Ministero nell'ambito del
sistema statistico nazionale (SISTAN);
i) coordina l'attività della segreteria degli organi tecnici di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
2003, n. 366, nonchè dei comitati e delle commissioni che operano
presso il Ministero, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1,
lettera g).
Art. 3.
Direzione generale per la gestione delle risorse umane
1. La Direzione generale per la gestione delle risorse umane:
a) accerta le esigenze ai fini della definizione della dotazione
organica, svolge le funzioni relative al reclutamento e alla gestione
del personale, alle procedure concorsuali, allo stato giuridico ed al
trattamento economico, alla gestione della mobilità;
b) svolge le attività relative al trattamento di quiescenza e
previdenza del personale, alle cause di servizio, all'equo
indennizzo, alle rendite infortunistiche;
c) cura il contenzioso del lavoro;
d) cura la formazione amministrativa del personale ed i rapporti
con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed altri
organismi anche privati, operanti in tale settore;
e) cura le relazioni sindacali e l'attività di contrattazione
collettiva integrativa;
f) coordina l'attività di formazione del bilancio e di
previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed
assestamento, e predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
g) cura l'anagrafe delle prestazioni e vigila sul rispetto
dell'obbligo di esclusività;
h) istruisce i procedimenti disciplinari di competenza ed applica
le relative sanzioni;
i) cura i rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica;
l) cura i rapporti con amministrazioni e organismi in materia di
attività sociali.
Art. 4.
Direzione generale per la pianificazione
e la gestione dello spettro radioelettrico
1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello
spettro radioelettrico:
a) elabora e gestisce il piano nazionale di ripartizione delle
frequenze e coordina con il Ministero della difesa l'utilizzazione
dello spettro radioelettrico;
b) espleta l'attività conseguente agli accordi internazionali in
materia di assegnazione delle frequenze e di reti satellitari e
notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) le
assegnazioni relative;
c) collabora con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
nell'elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze per i
servizi di radiodiffusione sonora e televisiva ed elabora i piani di
assegnazione di competenza del Ministero;
d) espleta il controllo dello spettro radioelettrico e partecipa
al sistema di controllo internazionale tramite il Centro nazionale di
controllo delle emissioni radioelettriche;
e) esamina i piani tecnici, anche ai fini dell'assegnazione dei
diritti d'uso delle frequenze alle stazioni radioelettriche per i
servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
f) cura la tenuta del catasto delle infrastrutture di
comunicazioni elettroniche;
g) cura la tenuta del registro nazionale delle frequenze;
h) collabora con le autorità regionali nella definizione dei
piani di delocalizzazione degli impianti ai sensi della disciplina
sull'inquinamento elettromagnetico;
i) coordina l'attività tecnica di controllo delle emissioni
radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico
espletata dagli uffici periferici;
l) definisce le interfacce radio nazionali e provvede al rilascio
dei certificati di omologazione degli apparati radio esclusi dalla
direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269;
m) esamina le notifiche di immissione sul mercato degli apparati
radio ai sensi della direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
n) espleta la sorveglianza ed il controllo del mercato delle
apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazione;
o) definisce i capitolati tecnici e gestisce i piani tecnici di
acquisizione di apparecchiature redatti dagli uffici periferici;
p) emana direttive per la disciplina dei collaudi e delle
ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e
rilascia i titoli abilitativi all'esercizio delle stazioni
radioelettriche;
q) accredita i laboratori di prova;
r) impartisce direttive per la disciplina tecnica relativa agli
impianti radio di comunicazione elettronica.
Art. 5.
Direzione generale per i servizi
di comunicazione elettronica e di radiodiffusione
1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica
e di radiodiffusione:
a) cura gli adempimenti inerenti alla convenzione ed al contratto
di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e vigila sulla sua attuazione per la parte di
competenza del Ministero;
b) promuove ed attua studi, anche comparati, circa le prospettive
di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e di
rad



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