DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2004, n.176 Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni. (GU n. 167 del 19-7-2004)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2004,
n.176

 Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 32-quinquies;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  come  modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Visto  il  decreto-legge  1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
4 settembre 1996, n. 537;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
in particolare gli articoli 13 e 19;
  Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 2 agosto
2000,  concernente  la  determinazione  della  dotazione organica del
personale   del   Ministero  delle  comunicazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000;
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, ed in particolare gli articoli 5, 9 e 10;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
258, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 giugno 2001, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche
del  personale  appartenente  alle  aree funzionali ed alle posizioni
economiche   del  Ministero  delle  comunicazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001;
  Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 26 maggio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 giugno 2004;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro  per  la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Funzioni
  1.  Gli  uffici  centrali  di  livello  dirigenziale  generale  del
Ministero  delle  comunicazioni,  di  cui  all'articolo 32-quater del
decreto   legislativo   30 luglio   1999,  n.  300,  come  sostituito
dall'articolo  3  del  decreto  legislativo 30 dicembre 2003, n. 366,
svolgono le funzioni indicate nel presente regolamento.
  2.  L'Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e delle tecnologie
dell'informazione  è  riordinato  con apposito regolamento secondo i
principi  contenuti  nella legge 16 gennaio 2003, n. 3, e nel decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
 
     
                               Art. 2.
                        Segretariato generale
  1.  Il Segretariato generale coadiuva il Ministro nell'elaborazione
degli  indirizzi  del  Ministero  e  nella  attività  di vigilanza e
coordina  l'attività  delle  direzioni generali. Adotta le opportune
iniziative  per  assicurare  unità  di  indirizzo nelle attività di
competenza di più direzioni generali. In particolare:
    a) istruisce   gli   schemi  di  direttive  generali  e  coordina
l'elaborazione degli schemi delle normative di settore;
    b) coordina  le  attività, anche internazionali, delle direzioni
generali,  ivi comprese le funzioni di cui all'articolo 9, i rapporti
delle  medesime  direzioni  generali  con le Autorità amministrative
indipendenti,  nonchè  la  partecipazione  del  Ministero nelle sedi
dell'Unione europea e internazionali;
    c)  coordina l'attività degli ispettorati territoriali, salve le
competenze settoriali delle direzioni generali;
    d) coordina  i  rapporti  tra  le  strutture  del  Ministero e le
prefetture - Uffici territoriali del Governo;
    e) presta  attività  di  supporto  alla  vigilanza  del Ministro
sull'Istituto   superiore  delle  comunicazioni  e  delle  tecnologie
dell'informazione e sulla Fondazione Ugo Bordoni;
    f) assicura il coordinamento dell'attività ispettiva interna;
    g) coordina  le  attività  del Ministero in materia di sicurezza
delle  reti  e  di tutela delle comunicazioni, anche telematiche e di
protezione   civile,   nonchè   quelle   che  rivestano  profili  di
segretezza;
    h) coordina  le  attività  svolte  dal Ministero nell'ambito del
sistema statistico nazionale (SISTAN);
    i) coordina  l'attività della segreteria degli organi tecnici di
cui  all'articolo  3,  comma  4,  del decreto legislativo 30 dicembre
2003,  n.  366,  nonchè dei comitati e delle commissioni che operano
presso  il Ministero, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1,
lettera g).
 
     
                               Art. 3.
       Direzione generale per la gestione delle risorse umane
  1. La Direzione generale per la gestione delle risorse umane:
   a) accerta  le esigenze ai fini della definizione della dotazione
organica, svolge le funzioni relative al reclutamento e alla gestione
del personale, alle procedure concorsuali, allo stato giuridico ed al
trattamento economico, alla gestione della mobilità;
    b) svolge  le  attività  relative al trattamento di quiescenza e
previdenza   del   personale,   alle   cause  di  servizio,  all'equo
indennizzo, alle rendite infortunistiche;
    c) cura il contenzioso del lavoro;
    d) cura  la formazione amministrativa del personale ed i rapporti
con  la  Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione ed altri
organismi anche privati, operanti in tale settore;
    e) cura  le  relazioni  sindacali e l'attività di contrattazione
collettiva integrativa;
    f) coordina   l'attività   di   formazione  del  bilancio  e  di
previsione  della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed
assestamento,  e  predispone  le relazioni tecniche sui provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
    g) cura  l'anagrafe  delle  prestazioni  e  vigila  sul  rispetto
dell'obbligo di esclusività;
    h) istruisce i procedimenti disciplinari di competenza ed applica
le relative sanzioni;
    i) cura i rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica;
    l) cura  i rapporti con amministrazioni e organismi in materia di
attività sociali.
 
     
                               Art. 4.
              Direzione generale per la pianificazione
             e la gestione dello spettro radioelettrico
  1.  La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello
spettro radioelettrico:
    a) elabora  e  gestisce  il piano nazionale di ripartizione delle
frequenze  e  coordina  con il Ministero della difesa l'utilizzazione
dello spettro radioelettrico;
    b) espleta l'attività conseguente agli accordi internazionali in
materia  di  assegnazione  delle  frequenze  e  di reti satellitari e
notifica  all'Unione  internazionale delle telecomunicazioni (UIT) le
assegnazioni relative;
    c) collabora  con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
nell'elaborazione  dei  piani  di  assegnazione delle frequenze per i
servizi  di radiodiffusione sonora e televisiva ed elabora i piani di
assegnazione di competenza del Ministero;
    d) espleta  il controllo dello spettro radioelettrico e partecipa
al sistema di controllo internazionale tramite il Centro nazionale di
controllo delle emissioni radioelettriche;
    e) esamina  i  piani tecnici, anche ai fini dell'assegnazione dei
diritti  d'uso  delle  frequenze  alle stazioni radioelettriche per i
servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
    f) cura   la   tenuta   del   catasto   delle  infrastrutture  di
comunicazioni elettroniche;
    g) cura la tenuta del registro nazionale delle frequenze;
    h) collabora  con  le  autorità  regionali nella definizione dei
piani  di  delocalizzazione  degli impianti ai sensi della disciplina
sull'inquinamento elettromagnetico;
   i) coordina  l'attività  tecnica  di  controllo  delle emissioni
radioelettriche   e  dei  livelli  di  inquinamento  elettromagnetico
espletata dagli uffici periferici;
    l) definisce le interfacce radio nazionali e provvede al rilascio
dei  certificati  di  omologazione degli apparati radio esclusi dalla
direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269;
    m) esamina  le notifiche di immissione sul mercato degli apparati
radio  ai  sensi  della  direttiva  99/05/CE,  attuata con il decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
    n) espleta  la  sorveglianza  ed  il  controllo del mercato delle
apparecchiature    radio    e    degli    apparati    terminali    di
telecomunicazione;
    o) definisce  i  capitolati tecnici e gestisce i piani tecnici di
acquisizione di apparecchiature redatti dagli uffici periferici;
    p) emana  direttive  per  la  disciplina  dei  collaudi  e  delle
ispezioni  delle  stazioni  radioelettriche  a  bordo  delle  navi  e
rilascia   i   titoli   abilitativi   all'esercizio   delle  stazioni
radioelettriche;
    q) accredita i laboratori di prova;
    r) impartisce  direttive  per la disciplina tecnica relativa agli
impianti radio di comunicazione elettronica.
 
     
                               Art. 5.
                  Direzione generale per i servizi
          di comunicazione elettronica e di radiodiffusione
  1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica
e di radiodiffusione:
    a) cura gli adempimenti inerenti alla convenzione ed al contratto
di  servizio  con  la  società  concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo  e  vigila  sulla  sua  attuazione  per  la  parte di
competenza del Ministero;
    b) promuove ed attua studi, anche comparati, circa le prospettive
di   evoluzione   dei  servizi  di  comunicazione  elettronica  e  di
rad

https://www.litis.it

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