Federazione magistrati onorari di tribunale Proposta di legge per l’istituzione del magistrato di complemento Presentata il 20 luglio 2004
Federazione
magistrati onorari di tribunale
Proposta di
legge per l’istituzione del magistrato di complemento
Presentata il 20
luglio 2004
Articolo 1
(Istituzione e funzioni del magistrato di complemento
1. E’ istituito il ruolo del magistrato di
complemento, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale,
presso gli uffici del giudice di pace, presso i tribunali ordinari e presso le
procure della Repubblica, secondo le norme della presente legge.
2. I magistrati di complemento si distinguono dagli altri magistrati ordinari
soltanto per diversità di funzioni.
3. I magistrati di complemento svolgono le proprie funzioni presso gli uffici
del giudice di pace e presso i tribunali ordinari con la qualifica di giudice di
complemento e presso le procure della Repubblica con la qualifica di sostituto
procuratore di complemento della Repubblica.
4. I giudici di complemento svolgono le funzioni che la legge assegna ai giudici
di pace e ai giudici di tribunale, nei limiti indicati nella presente legge.
5. I sostituti procuratori di complemento svolgono le funzioni che la legge
assegna ai sostituti procuratori della Repubblica, nei limiti indicati nella
presente legge.
6. Salvo quanto previsto ai soli fini della progressione economica ai commi 2 e
3 del successivo articolo 2, le funzioni di magistrato di corte d’appello e le
funzioni di magistrato di corte di cassazione non possono essere svolte da
magistrati di complemento.
7. Conseguono la nomina a magistrato di complemento coloro che, avendo superato
il concorso di cui al successivo articolo 3, ed avendo ultimato il tirocinio di
cui al successivo articolo 4, sono valutati idonei dal Consiglio Superiore della
Magistratura previo parere del Consiglio Giudiziario.
8. La tabella B annessa alla Legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla
tabella allegata alla presente legge.
Articolo 2
(Trattamento
giuridico, economico e previdenziale dei magistrati di complemento)
1. Ai magistrati
di complemento si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento
giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri
magistrati ordinari dell’ordine giudiziario, salvo quanto previsto dalla
presente legge.
2. Al magistrato di complemento sono corrisposte per intero l’indennità
integrativa speciale, l’indennità giudiziaria e gli altri diritti che la legge
attribuisce ai magistrati ordinari di tribunale con eguale anzianità di
servizio.
3. Lo stipendio dei magistrati di complemento è calcolato sulla base dello
stipendio corrisposto agli altri magistrati ordinari di tribunale con eguale
anzianità di servizio, applicando una riduzione percentuale del 30 % nei primi
tre anni di servizio e del 20% nei successivi anni di servizio.
4. Ai fini previdenziali, ai magistrati di complemento si applicano, per il
periodo di pregressa attività forense, le disposizioni di cui alla legge 5
marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 3
(Concorso per magistrato di complemento
1. L’accesso al
ruolo di complemento avviene tramite concorso per titoli. Al concorso per
magistrato di complemento si applicano, in quanto compatibili con la presente
legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore giudiziario.
2. Per l’accesso al concorso di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantotto anni;
e) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni;
f) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;
g) aver svolto, per almeno un biennio, le funzioni giudiziarie, anche come
magistrato onorario, ovvero la professione di avvocato.
3. Per l’accesso al tirocinio di cui al successivo comma 4 è formata una
graduatoria sulla base della valutazione comparativa dei titoli posseduti dai
candidati. Costituisce titolo di preferenza il possesso, nell’ordine sotto
riportato, dei seguenti titoli:
a) aver prestato servizio per almeno un biennio come magistrato dell’ordine
giudiziario, come magistrato militare, come magistrato amministrativo, come
magistrato contabile, come procuratore o avvocato dello Stato;
b) aver prestato servizio per almeno un biennio come giudice onorario di
tribunale o come vice procuratore onorario;
c) aver prestato servizio per almeno un biennio come giudice onorario aggregato;
d) aver prestato servizio per almeno un biennio come vice pretore onorario o
come vice procuratore onorario presso i soppressi uffici di pretura;
e) aver prestato servizio per almeno un biennio come giudice di pace;
f) aver esercitato per almeno un biennio la professione forense in qualità di
avvocato;
g) aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
h) aver conseguito l’idoneità all’insegnamento in materie giuridiche presso le
università, o negli altri istituti superiori statali, o nelle scuole secondarie
di secondo grado;
i) aver conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
l) aver conseguito il diploma presso una scuola universitaria triennale di
specializzazione in materie giuridiche;
m) aver compiuto la pratica forense utile per l’accesso all’esame di avvocato;
n) aver conseguito il diploma di specializzazione di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
o) aver frequentato uno dei corsi post-universitari di cui all’articolo 18 del
r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36 ovvero aver frequentato il primo anno delle scuole di
specializzazione di cui alla precedente lettera n).
4. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono
considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alla lettera a) del precedente comma
3, prevale la maggiore anzianità di servizio;
b) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere b), c), d), e) del
precedente comma 3, prevalgono i candidati in possesso anche del titolo di cui
alla lettera g) e, a residuale parità di titoli, prevale la maggiore anzianità
di servizio nelle funzioni suddette;
c) tra i titolari della qualifica di cui alla lettera f), prevale la maggiore
anzianità di iscrizione all’albo professionale;
d) a residuale parità di titoli si dà la preferenza, nell’ordine, al miglior
voto di laurea e alla minore anzianità anagrafica;
5. Prima che abbia inizio il tirocinio di cui al successivo articolo 4, i
candidati al concorso per magistrato di complemento sono chiamati, in ordine di
graduatoria, a scegliere la sede di assegnazione tra quelle disponibili
individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Articolo 4
(Tirocinio e nomina.)
1. I magistrati
di complemento sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, tra i
vincitori del concorso di cui al precedente articolo 3, all’esito di un
tirocinio semestrale e del favorevole giudizio di idoneità espresso dal
Consiglio superiore della magistratura.
2. Il tirocinio si svolge presso un ufficio giudiziario civile, ovvero presso un
ufficio giudiziario penale giudicante, ovvero presso un ufficio giudiziario
requirente ed è rivolto al completamento della formazione di base nonchè
all’avviamento del candidato alle specifiche funzioni che egli è destinato a
svolgere in caso di nomina.
3. L’ufficio presso il quale si svolge il tirocinio deve essere dello stesso
tipo di quello al quale il candidato è stato assegnato sulla base della
graduatoria concorsuale. Non sono possibili cambi di assegnazione all’interno
dell’ufficio di destinazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 5.
4. Ai tirocinanti è corrisposto esclusivamente lo stipendio di cui all’articolo
2, comma 3; non sono dovute l’indennità integrativa speciale e l’indennità
giudiziaria.
Articolo 5
(Passaggi di funzione e trasferimenti)
1. Il passaggio
del magistrato di complemento dalla funzione di giudice di complemento alla
funzione di sostituto procuratore di complemento, e viceversa, è possibile solo
dopo un periodo di permanenza minima nella funzione non inferiore a tre anni.
2. Il passaggio di funzioni è deliberato dal Consiglio Superiore della
Magistratura, previo parere del Consiglio Giudiziario, all’esito di un tirocinio
trimestrale volto all’avviamento del magistrato di complemento alla diversa
funzione che egli è destinato a svolgere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di passaggio
dalle funzioni di giudice di complemento addetto ai soli uffici civili, alle
funzioni di giudice di complemento addetto alle sole funzioni penali, e
viceversa.
4. Il comma 3 non si applica nel caso in cui il Consiglio Superiore della
Magistratura, sentito il Consiglio Giudiziario, accerti che il giudice di
complemento ha svolto, nell’ultimo biennio, le funzioni giudiziarie sia nella
materia civile sia nella materia penale.
5. Lo svolgimento del tirocinio previsto dal presente articolo non dà diritto
ad alcun beneficio economico aggiuntivo rispetto al trattamento economico già
goduto dal magistrato di complemento e deve svolgersi secondo modalità che non
intralcino il normale lavoro d’ufficio del magistrato di complemento.
Articolo 6
(Concorso per magistrato di tribunale
riservato ai magistrati di complemento)
1. Conseguono la
nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di
posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del
personale della magistratura, i magistrati di complemento che abbiano maturato
cinque anni di anzianità nel servizio.
2. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per
uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli
messi a concorso per gli uditori giudiziari.
3. Il concorso consiste in un esame che si articola:
a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate al comma 4;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie previste per il concorso di
uditore giudiziario;
4. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
5. Ciascuna delle due prove scritte di cui al comma 4 si articola nella
redazione di uno o più atti e nella trattazione teorica delle questioni
affrontate e degli istituti giuridici venuti in rilievo nella stesura degli atti
stessi.
6. Al concorso di cui al precedente comma 1 si applicano, in quanto compatibili
con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore
giudiziario.
Articolo 7
(Accesso alle funzioni superiori)
1. I magistrati
di complemento in servizio, qualora superino il concorso ordinario per uditore
giudiziario o il concorso riservato di cui al precedente articolo 6, possono
chiedere il ricongiungimento del servizio svolto come magistrati di complemento.
In tale caso l’anzianità di servizio maturata dopo l’immissione nel ruolo
ordinario si somma all’anzianità maturata nel ruolo di complemento ai soli fini
economici.
2. Il servizio svolto come magistrato di complemento non puo’ essere computato
ai fini dell’effettiva assegnazione alle funzioni di magistrato di corte
d’appello e di magistrato di cassazione.
3. I magistrati che abbiano chiesto il ricongiungimento di cui al comma 1
prendono, posto nel ruolo ordinario di anzianità della magistratura, subito
dopo l’ultimo dei magistrati di tribunale già immessi in ruolo.
Articolo 8
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