; Il superamento del periodo di comporto viene valutato in base alla comune intenzione delle parti. Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 6554 del 02/04/2004


LAVORO ” Il superamento del termine previsto per le assenze del
lavoratore viene valutato in base alla comune intenzione delle parti anche in
mancanza di clausole contrattuali che lo dispongano.


 

 

Al fine di computare il numero perciso delle
assenze fatte dal lavoratore, il datore è tenuto a considerare sia il cd.
termine interno, ossia il numero dei giorni di assenze discontinue per malattia,
al di là dei quali è consentito al datore di lavoro di intimare il
licenziamento per superamento periodo di comporto, che il termine esterno, ossia
la estensione temporale nella quale deve sommarsi la durata dei singoli episodi
morbosi. Il calcolo del termine, fissato a sei mesi, deve essere operato
utilizzando il criterio ordinario dettato dagli art. 155 c.p.c., 2 comma, , e
art. 2963 c.c., 1 comma, e cio’ vale sia in materia processuale che in materia
sostanziale. Tale regola, pero’, non ha affatto carattere inderogabile, ben
potendo la volontà delle parti disporre diversamente; in assenza di diversa
volontà, il termine sarà di sei mesi. Nel caso specifico di assenza a seguito
di ricaduta nella stessa o in diversa malattia il datore potrà verificare se
sia stato superato o meno il periodo di comporto contrattuale in seguito alla
valutazione di tale termine semestrale, computato secondo il calendario comune (
come disposto dal comma 1 dell’articolo 2963 del c.c. e comma 2 dell’articolo
155 del c.p.c.); il termine trova applicazione solo quando non sussistano
clausole contrattuali di diverso contenuto che assumano una durata convenzionale
fissa costituita da un predeterminato numero di giorni  astrattamente basato
sulla durata media del mese. Ne deriva, pero’, da tale orientamento che la
mancanza di una pattuizione particolare stabilita dalle parti non comporta
l’automatica utilizzazione del criterio ordinario dettato dai richiamati
articoli del codice civile e di quello di rito, in relazione al fatto che tale
mancanza non  esclude la possibilità di procedere alla ricostruzione della
comune intenzione delle parti (eventualmente da integrare con l’equità espressa
dal giudice) attraverso l’interpretazione complessiva di clausole in qualche
modo, anche indirettamente, riferibili alla detta materia.

 

 


Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 6554 del  02/04/2004

 

La Corte Suprema
di Cassazione

Sezione Lavoro

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Stefano
CICIRETTI – Presidente

Dott. Fernando
LUPI – Consigliere

Dott. Attilio
CELENTANO – Consigliere

Dott. Camillo
FILADORO – Consigliere

Dott. Paolo STILE
– rel. Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

Sentenza

Sul ricorso
proposto da:

B. SPA -, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell’avvocato MATTEO DELL’OLIO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N. A..;

– intimata –

avverso la sent.
n. 36740/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 17 novembre 2000 – R.G.N.
47628/98;

udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2003 dal Consigliere
Dott. Paolo STILE;

udito l’Avvocato
DELL’OLIO;

udito il p.m. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso
per il ricorso.

 

Svolgimento del
processo

 

Con ricorso,
depositato il 6 agosto 1997, A.N. conveniva dinanzi al Pretore di Roma la B.
S.p.A., alle cui dipendenze aveva lavorato dal 4 dicembre 1961, chiedendo che
venisse dichiarata la illegittimità del licenziamento intimatole in data 19
giugno 1997 per superamento del periodo di comporto contrattuale, con le
conseguenti pronunce di reintegra e risarcitorie.

La B. si
costituiva, sostenendo la legittimità del provvedimento e chiedendo il rigetto
della domanda.

Con sent. n.
12485/98, il Pretore rigettava la domanda Avverso tale decisione proponeva
appello la N., chiedendone l’integrale riforma mediante raccoglimento delle
richieste formulate in primo grado.

La B.. resisteva
al gravame, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 7
giugno-17 novembre 2000, l’adito Tribunale di Roma, accertato che i giorni di
assenza per malattia erano 722, accoglieva la domanda, osservando che la durata
del periodo di comporto, secondo la previsione del CCNL di settore, era di 24
mesi, pari a 730 giorni di malattia, e non di 720 giorni come individuato dal
Pretore in base ad una nozione di mese e di anno, rispettivamente commisurata a
30 e a 360 giorni, desumibile dalla volontà positivamente espressa dalle parti
contrattuali con riferimento ad altri istituti, quali i permessi non fruiti (per
i quali il CCNL richiamava il criterio di 1/360 della retribuzione annua per
ogni giornata) ovvero il compenso per lavoro straordinario.

Tale operazione
interpretativa – ad avviso del Giudice d’appello – non era condivisibile, in
quanto, in assenza di espressa pattuizione, il calcolo del termine fissato a
mesi doveva essere effettuato utilizzando il criterio ordinario, dettato dagli
art. 155 c.p.c., 2 comma, e art. 2963 c.p., 1 comma, sia in materia processuale
che sostanziale.

Per la cassazione
di tale decisione ricorre la B., formulando un unico, articolato motivo.

La N. non si è
costituita.

 

Motivi della
decisione

 

Con l’unico motivo
di ricorso, la B., denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 1362,
1363, 1365, 1374, 2110, 2963 (2, 4 e 5 comma) c.c., nonchè degli artt. 112
c.p.c., 142 c.p.c., 155 c.p.c., 2 comma e art. 346 c.p.c., ed, ancora, omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia
(art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura l’impugnata sentenza sotto un duplice
profilo: erronea individuazione del cd. termine interno, ossia del numero dei
giorni di assenze discontinue per malattia, al di là dei quali è consentito al
datore di lavoro di intimare il licenziamento per superamento periodo di
comporto; ed erronea individuazione del termine esterno, ossia della estensione
temporale nella quale deve sommarsi la durata dei singoli episodi morbosi.

Prima ancora di
argomentare il proprio assunto, la ricorrente rammenta che la dipendente, A.N.,
era stata licenziata con lettera del 19 giugno 1997 "in considerazione del
numero di assenze per malattia fatte registrare", "in misura superiore al
periodo di comporto contrattualmente spettante" e tale sia da "aver causato
negative ripercussioni sull’organizzazione del lavoro" sia da non consentire
"neanche per il futuro di fare concreto affidamento sull’apporto lavorativo".

Precisa che i
giorni di assenza, nel triennio anteriore, erano stati 722, contro i 24 mesi
previsti come massimo assoluto del comporto dal contratto collettivo di
categoria.

Aggiunge che,
avendo il contratto durata o riferimento quadriennale (art. 164 testo 1994; art.
163 testo 1990), il calcolo, effettuato in relazione al quadriennio, portava ad
un totale di giorni 1050 di assenze.

Tanto esposto, la
B. si duole – sotto l’accennato primo profilo – della traduzione, operata dal
Tribunale, dei 24 mesi di comporto, previsti dal contratto, in 730 anzichè 720
giorni, come invece computato dall’azienda e ritenuto corretto dal Giudice di
primo grado. In tal modo – ad avviso della ricorrente -, il Giudice d’appello
non avrebbe adeguatamente tenuto presente la prevalenza, tra le fonti di
determinazione del periodo di comporto, della "volontà delle parti confluita
nella contrattazione collettiva" – cosi’ come ritenuto dal Pretore -, a sua
volta da integrare con l’equità espressa dal Giudice.

Correttamente,
infatti, la sentenza di primo grado aveva seguito, in quella che costituiva
comunque una trasposizione, fin dove possibile, di regole del comporto secco a
quello per sommatoria, il criterio, indicato come "comune" dalla volontà delle
parti, dell’adeguamento di un mese a 30 giorni e di un anno a 360; criterio
applicato, dalla stessa contrattazione di categoria, non solo a operazioni
meramente contabili ma ogni qual volta occorresse, appunto, rapportare a giorni
misure stabilite in anni (come per i permessi retribuiti) o in mesi (cfr. per lo
straordinario).

La censura è
fondata.

Invero, il
Tribunale, dopo avere dato atto che il Pretore aveva individuato la durata del
termine di comporto in 720 giorni sulla base di una nozione di mese e di anno,
rispettivamente commisurata a 30 ed a 360 giorni, desumibile dalla volontà
positivamente espressa dalle parti contrattuali con riferimento ad altri
istituti, quali i permessi non fruiti (per i quali il CCNL richiamava il
criterio di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata) ovvero il compenso
per lavoro straordinario, ha ritenuto non condivisibile tale interpretazione, in
base al principio secondo cui, in assenza di espressa pattuizione, il calcolo
del termine fissato a mesi deve essere operato utilizzando il criterio ordinario
dettato dagli art. 155 c.p.c.,2 comma, , e art. 2963 c.c.,

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