La legge La Loggia passa l’esame della Consulta. Corte Costituzionale, Sentenza n. 236, 238 e 239 del 19/07/2004
La legge La Loggia, approvata nel 2003 per dare
attuazione ai principi della riforma federalista dello Stato, supera il vaglio
della Corte costituzionale che ne ha, tuttavia, chiarito il significato in
alcuni punti, evitando i rischi paventati da Regioni e Province autonome. Rischi
che la Consulta ha ritenuto concreti soltanto là dove la legge dà allo Stato
il potere “unilaterale” di disciplinare le funzioni del commissario di Governo
delle Province autonome di Trento e Bolzano, "bypassando" cosi’ la regola della
concertazione, sancita negli Statuti speciali, che va invece salvaguardata.
E’ una sorta di messa a punto della legge 131
quella contenuta nella tre sentenze depositate ieri (numero 236, 238 e 239
scritte, rispettivamente, da Carlo Mezzanotte, Valerio Onida e Ugo De Siervo),
alle quali ne seguirà una quarta, a fine mese. La sentenza 236 boccia
l’articolo 10, comma 6, sulle funzioni del Commissario di Governo, ma considera
“inammissibili” le altre censure, riguardanti gli articoli 7 e 8. “Per tutte le
competenze legislative aventi un fondamento nello statuto speciale ” scrive la
Corte “, il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni
amministrative conserva la sua validità. Per le ulteriori, più ampie
competenze che le Regioni speciali e le Province autonome traggano dalla
Costituzione in virtù della clausola di maggior favore”, il trasferimento delle
funzioni avrà luogo “con l’indefettibile partecipazione della commissione
paritetica”. L’articolo 7, dunque, non si applica alle autonomie speciali, alle
quali non puo’ invece non applicarsi l’articolo 8, riguardante il potere
sostitutivo del Governo (un meccanismo “a garanzia di esigenze di uguaglianza,
sicurezza, legalità”), in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione i cui
principi, dice la Corte, valgono anche per le Regioni speciali. Quanto alle
competenze già disciplinate dai rispettivi statuti, “continueranno nel
frattempo ad operare le specifiche tipologie di potere sostitutivo in essi (o
nelle norme di attuazione) disciplinate”.
La Corte rileva pero’ che finchè non verranno
approvate le norme di attuazione degli Statuti adottate su proposta delle
commissioni paritetiche, la disciplina sul potere sostitutivo oggi contestata
dalle Regioni speciali “resta nei loro confronti priva di efficacia e non idonea
a produrre alcuna violazione delle loro attribuzioni costituzionali”. La
sentenza 238 respinge, ma “nei sensi di cui in motivazione”, le censure
all’articolo 6. La Corte prende atto della “novità” costituzionale di
riconoscere alle Regioni, anche ad autonomia speciale, un “potere estero”, nel
senso di stipulare anche veri e propri accordi con altri Stati, “sia pure nei
casi e nelle forme determinati da leggi statali”. “Tale potere estero ” aggiunge
” deve essere coordinato con l’esclusiva competenza statale in materia di
politica estera” per cui lo Stato determina i “casi” e le “forme” di questa
attività regionale, “cosi’ da salvaguardare gli interessi unitari che trovano
espressione nella politica estera nazionale. Le Regioni, nell’esercizio della
potestà loro riconosciuta, non operano dunque come "delegate" dello Stato,
bensi’ come soggetti autonomi che interloquiscono direttamente con gli Stati
esteri, ma sempre nel quadro di garanzia e di coordinamento apprestato dai
poteri dello Stato”. Infine la sentenza 239 respinge tutte le censure
riguardanti l’articolo 5 là dove disciplina le modalità di partecipazione
delle Regioni alla cosiddetta "fase ascendente" dei processi decisionali
comunitari. Modalità che garantiscono comunque una partecipazione adeguata
delle Regioni.
D.Stasio, Il Sole 24 Ore
Allegati:

Commento all'articolo